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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1866/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE C I V I L E
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA IE, pronuncia la seguente SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1866 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 in data 23.9.2025;
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato a Giulianova (TE) alla Via G. Leopardi n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giulia
ES e AN LL che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
Parte attrice
E
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope Controparte_1 legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in L'Aquila, via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale san Domenico);
Parte resistente contumace
OGGETTO: responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice concludeva come di seguito:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che la società è creditrice nei confronti della della somma di € Parte_1 Controparte_1
133.872,75 (oltre accessori) come da allegate fatture per i motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto, condannare la in persona del presidente al pagamento di quanto spettante alla società Controparte_1 Parte_1
1 da liquidarsi nella complessiva somma di € 133.872,75 (oltre accessori) cosi come specificata in narrativa, o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
2) accertare e dichiarare che il mancato pagamento delle fatture tutte elencate nel corpo dell'atto da parte della ha provocato un danno pari ad ameno € 70.000,00 per aver la stessa dovuto far ricorso Controparte_1 all'anticipo fatture presso le banche, per i motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del presidente al pagamento di € 70.000,00 cosi come specificata in narrativa, o nella diversa somma,
[...] maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, comunque, Controparte_1 rigettare ogni pretesa azionata nei confronti di Essa Amministrazione Regionale, siccome inammissibile ovvero infondata.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese.”
PREMESSO CHE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
Si premettono i fatti salienti della vicenda.
1. Il quadro giuridico in cui la vicenda si inserisce.
Per meglio comprendere la vicenda, è necessario procedere alla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la misura dell'« ospitalità presso le strutture alberghiere », prevista in via eccezionale per far fronte all'emergenza abitativa conseguente al sisma del 2016.
Al riguardo, occorre rammentare che, in data 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che il giorno precedente avevano colpito i territori delle regioni , Lazio, Marche e Umbria. CP_1
L'art. 1 del provvedimento della P.C.D.M. prevedeva al riguardo che: "1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
2 eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche e Umbria;
2. CP_1
Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere
a), b), c) e d), della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma
1, le Regioni Lazio, Marche e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti CP_1 all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale ...".
Con ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, il Capo della Protezione civile all'art. 1, nell'esercizio della funzioni assegnatagli di coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, dichiarava di avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei
Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, secondo il modello operativo indicato al successivo articolo.
In data 19 settembre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri emanava l'ordinanza n. 394 con la quale, all'art. 4, attribuiva alle Regioni il compito di curare, nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, l'attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati mediante una serie alternativa di azioni tra cui la previsione di “c) ospitalita' presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate”.
In tale contesto, in data 08.09.2016, la stipulava insieme con le altre regioni Lazio, Controparte_1
Marche, Umbria, con l'Anci e con le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere una Convenzione “finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere, alle persone sfollate la cui abitazione principale o abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgombrata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a causa degli eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 numerosi comuni delle regioni Lazio, Marche, e Umbria”. CP_1
L'articolo 2 della Convenzione individua gli oneri gravanti in capo a ciascuna delle parti, CP_1
Comuni interessati dall'evento sismico, e strutture alberghiere ospitanti;
la seconda parte, fissa le condizioni economiche di remunerazione dei servizi forniti dalle strutture alberghiere. In particolare, con riguardo al primo aspetto, nel ripartire le funzioni tra Sindaci e Regioni, stabilisce che i primi si occupano dell'individuazione degli aventi diritto ad essere ospitati nei centri ed aggiornano periodicamente le liste
(art. 2 comma 1); le seconde, invece, si occupano di espletare la manifestazione di interesse per verificare la disponibilità degli operatori alberghieri e “contrattualizza la struttura ricettiva individuata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore…” (art. 2 co. 3).
3 La (COR- Centro operativo regionale), al fine di acquisire la disponibilità delle Controparte_1 strutture ricettive site nel territorio abruzzese per l'accoglienza della popolazione colpita dal sisma, emanava apposito avviso pubblico con il quale stabiliva i dettagli delle prestazioni da fornire, i rispettivi prezzi, le modalità di pagamento ed invitava gli operatori economici interessati a presentare la propria disponibilità.
Le disposizioni contenute nell'avviso pubblico di rilievo ai fini della causa in esame sono le seguenti:
- l'articolo 1.2, disciplinante la fase di stipula del contratto, il quale prevede che: “La CP_1
in base alla proposta di collocazione delle persone formulata dal Sindaco, stipulerà apposito contratto
[...] con la struttura ricettiva individuata tra quelle che hanno dato disponibilità e provvederà al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore”;
- l'articolo 1.5. che stabilisce che il gestore dell'albergo, assunto l'impegno di fornire agli ospiti la prestazione alberghiera, è tenuto a comunicare alla ogni nuovo ingresso Controparte_1 nella struttura e, ogni settimana, l'elenco delle persone ospitate;
- l'articolo 2, che attribuisce alla di concerto con i Sindaci la verifica Controparte_1 periodica della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere, in applicazione dell'art.4 della
Convenzione quadro;
- L'articolo 3, che stabilisce la durata dell'attività di accoglienza, prevedendola fino alla conclusione dello stato di emergenza;
- l'articolo 4, che disciplina la modalità di pagamento della struttura alberghiera, prevedendo che l'ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura. Le fatture sono emesse dalle strutture ricettive ospitanti in modalità elettronica, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, e devono essere intestate a Regione Abruzzo – Centro Operativo Regionale.
Con ordinanza n. 614 del 12/11/19, integrata con ordinanza n. 670 del 28 aprile 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri modificava in senso restrittivo i requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio statale atto a far fronte all'esigenza abitativa e disponeva la decadenza dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera di coloro che, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, non fossero in possesso dei nuovi requisiti e non ne facessero dichiarazione.
Veniva, inoltre, previsto che il termine di 90 giorni potesse essere eccezionalmente prorogato:
a) per il periodo necessario ad ultimare l'anno scolastico;
b) nell'ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di provenienza,
o in un Comune limitrofo, previa esibizione da parte del soggetto ospitato della corrispondenza intercorsa, o documentazione equipollente, con almeno due agenzie immobiliari presenti sul territorio comunale. I Comuni verificano la documentazione con controlli a campione;
4 c) con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Regione territorialmente interessata, nel caso del verificarsi di ulteriori eventi sismici di forte intensità che possano determinare un pericolo per l'incolumità della popolazione.
Lo “stato di emergenza” veniva prorogato sino al 31 dicembre 2020, in forza di delibere del
Consiglio di ministri e di decreti legislativi convertiti in legge (cfr. delibere del Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 25/07/25, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto2017, n. 123 e successivamente con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016, del 22 febbraio 2018; con decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge
24 luglio 2018, n. 89, con la legge30 dicembre 2018, n. 145 e da ultimo con l'art. 1, D.L. 123 del
24/10/2019, convertito dalla legge n. 156 del 12.12.2019).
2. I fatti della vicenda.
Nel quadro descritto, si colloca la vicenda della società Parte_1
L'attrice, facendo seguito all'avviso pubblico della di cui si è detto, con Controparte_1 dichiarazione depositata in atti del 7.2.2017, ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici dell'agosto – ottobre 2016.
Emerge dagli atti introduttivi che la ha stipulato con la società il Controparte_1 Parte_1 contratto n. 000 CIG 69823376C4. Il contratto non è prodotto in giudizio dall'attore, che ha dedotto però di non esserne in possesso e di aver proposto domanda di accesso agli atti alla Regione. In ogni caso, l'esistenza dello stesso non è oggetto di contestazione tra le parti.
In esecuzione di tale contratto, il ha ospitato utenti provenienti dai Comuni Parte_2 di Cermignano, Teramo, Isola del Gran Sasso, LL, Montorio al Vomano e NO, ed ha emesso fatture, che sono state regolarmente pagate dalla , sino al mese di luglio 2020. Controparte_1
Nei mesi successivi la , nonostante i ripetuti solleciti di parte attrice, ha pagato solo Controparte_1 parzialmente le fatture emesse dalla , omettendo di pagare la somma di € 133.872,75 relativa Parte_1 all'ospitalità resa ad alcuni soggetti residente nei comuni di Teramo, Cermignano, Montorio al Vomano,
NO e LL.
In seguito ai solleciti dell'attrice, la ha dedotto di non poter saldare le fatture in quanto CP_1 non vi erano comunicazioni di autorizzazione da parte dei Comuni interessati. Ed aggiungeva, nella missiva del 20.10.2020, che, nel caso in cui i Comuni non avessero provveduto a comunicare i nominativi degli ospiti aventi diritto e delle strutture ospitanti “le strutture ricettive interessate saranno autorizzate a richiedere direttamente ai comuni le spettanze da soddisfare con i fondi comunali e non con quelli dell'Emergenza Sisma Cento Italia
2016” (All. 21 di parte attrice).
5 Con scambio di missive nel febbraio 2021, la società attrice ha rappresentato alla l'elenco CP_1 delle persone che ancora usufruivano dei servizi della struttura alberghiera, evidenziando di non aver alcun potere in ordine alla permanenza degli aventi diritto nella struttura alberghiera, limitandosi a fornire il trattamento previsto agli ospiti indicati dagli enti.
In risposta, in data 25.02.2021, ha comunicato che “le regioni non possono intervenire nelle CP_1 CP_1 procedure di pertinenza dei comuni, trattandosi di enti territoriali collocati su un piano di perfetta parità nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista funzionale”; ha ricordato che nel caso di specie
“le specifiche attribuzioni degli enti interessati… sono delineate da atti normativi e direttive del Dipartimento della
Protezione Civile, per garantire tempestività e correttezza amministrativa”; e ha precisato: “con la presente si assicura piena disponibilità a soddisfare le pretese creditorie della a condizione che i comuni interessati forniscano Parte_1 chiarimenti in merito, ovvero trasmettano a questa struttura e alla società i nominativi degli sfollati con diritto Parte_1 all'ospitalità alberghiera – giusta proroghe di cui alle OCDPC 614 del 2019 e 670 del 2020 – nonché di quelli cessati, con specificazione, per questi ultimi, della data di conclusione” (All. 23 di parte attrice).
La ha saldato le competenze dovute per gli ospiti appartenenti ai comuni di LL e CP_1
NO che avevano alloggiato presso la struttura sino a febbraio 2021; non ha offerto risposta in merito al diritto a permanere nella struttura degli altri soggetti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio la CP_1
, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 133.872,75 oltre IVA, a titolo di
[...] corrispettivo per prestazioni di ospitalità alberghiera rese per i mesi da agosto 2020 a ottobre 2021 in favore di cittadini sfollati a seguito degli eventi sismici del 2016, nonché al risarcimento del danno pari ad € 70.000,00 per il ricorso all'anticipo fatture bancario.
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio, ha eccepito esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto che il rapporto contrattuale sarebbe da ascriversi in capo ai Comuni, in quanto questi ultimi sono gli unici deputati alla individuazione dei nominativi degli aventi diritto all'ospitalità e la relativa durata. A riprova di ciò, ha allegato alcune delibere dei Comuni aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto all'ospitalità in favore di alcuni soggetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato, la difesa della convenuta è imperniata sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Secondo la tesi di parte, il soggetto tenuto al pagamento delle fatture non sarebbe la ma i Comuni di residenza Controparte_1 dei cittadini che hanno fruito della ospitalità alberghiera.
Non è contestata nel merito la pretesa creditoria: sono riconosciuti sia il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia l'inadempimento dell'amministrazione nel pagamento del corrispettivo sia, perciò, il diritto degli istanti ad ottenere il saldo delle somme per i servizi prestati.
6 Venendo, quindi, all'esame dell'eccezione, occorre premettere che la convenzione quadro stipulata tra le Regioni, l'associazione dei comuni e le associazioni di categoria degli albergatori si configura come una fattispecie complessa: sotto il profilo del rapporto tra pubbliche amministrazioni e privati, viene in rilievo come atto programmatico di carattere generale, cui, infatti, per la concreta attuazione è necessaria ulteriore attività amministrativa (la redazione dell'avviso pubblico, la ricezione della manifestazione di interesse e la stipula del contratto tra struttura alberghiera e Regione); sotto il profilo dei rapporti tra pubbliche amministrazioni coinvolte, la convenzione che occupa appare sussumibile nell'ampio genere degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e nella specie di accordi di programma di cui all'art. 34 d.lgs. n. 267/00 del Tuel.
L'art. 15 della legge n. 241/90, attraverso il rinvio operato al comma 2 dell'art. 11 della medesima norma, prevede l'applicabilità agli accordi in parola dei principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni, in quanto compatibili.
Gli accordi in argomento costituiscono atti preordinati al perseguimento di un comune interesse (nel caso di specie la gestione dell'emergenza post sisma), tesi ad instaurare una collaborazione tra due o più parti pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza. Tuttavia, contrariamente a quanto accade in materia negoziale, in cui mediante il contratto le parti regolano o costituiscono un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, negli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, le
Amministrazioni contraenti, poste in posizione equiordinata, tendono a realizzare una collaborazione su ambiti di materie di comune interesse, funzionale al miglior svolgimento della propria missione istituzionale ovvero ad una più efficiente ed economica gestione di servizi pubblici di cui abbiano assunto la titolarità (Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2020, n. 5352). Sicché, l'espressione contratti "ad oggetto pubblico" regolati dal diritto comune, evidenzia la sostanziale differenza degli accordi in questione rispetto ai contratti di natura privatistica ex art. 1321 c.c., dei quali contiene solo l'elemento strutturale dato dall'accordo ai sensi del comma 1 dell'art. 15, senza che ad esso si accompagni tuttavia l'ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto che con esso si regola.
Queste considerazioni sono utili al fine di evidenziare che la convenzione, atto presupposto anche al rapporto giuridico da cui origina l'attuale controversia, ripartisce in maniera chiara gli ambiti di competenza delle Regioni e dei Comuni, nel perimetro di un rapporto di equiordinazione.
L'ente locale territorialmente più vicino svolge la funzione di assistenza della popolazione, individuando perciò i soggetti cui spetta il beneficio dell'ospitalità alberghiera.
Le Regioni, invece, in chiave del tutto operativa, selezionano le strutture alberghiere e stipulano con essi i contratti di ospitalità alberghiera.
Il rapporto per così dire “esterno”, ossia con la parte che fornisce il servizio di ospitalità, quindi, è di prerogativa esclusiva della La infatti, è la parte destinataria delle comunicazioni da CP_1 CP_1 parte della struttura circa il numero e nomi dei soggetti ospitati (art.
1.5 dell'avviso pubblico della
7 , è titolare della funzione di controllo della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere CP_1
(art. 2 dell'avviso pubblico della , è la parte tenuta al pagamento delle prestazioni (art. 4 CP_1 dell'avviso pubblico della . CP_1
Non vi è dubbio alcuno, pertanto, alla luce di quanto detto, che il contratto tra e società CP_1 alberghiera è la fonte dell'obbligazione di prestare ospitalità e della controprestazione di pagarne il prezzo.
Il ruolo del Comune, quindi, rimane in una posizione esterna al rapporto contrattuale, cui non può annettersi alcuna interferenza.
Il titolare della obbligazione di pagamento è la . Controparte_1
Non vale a destituire di fondamento quanto detto il fatto che la abbia comunicato alle CP_1 strutture alberghiere la sopravvenuta modifica, in senso restrittivo, dei soggetti cui poteva essere riconosciuto il diritto all'ospitalità alberghiera, in applicazione delle Ordinanze della PCM;
né vale il fatto che la abbia prospettato una modifica della prassi fino a quel momento invalsa, secondo cui CP_1 sarebbe spettato alla struttura alberghiera farsi parte diligente e interloquire con i Comuni, al fine di conoscere le determinazioni di questi ultimi circa i soggetti legittimati a fruire del servizio.
Con riguardo alla durata dell'obbligazione, in un caso assimilabile nei fatti a quello in esame, la Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 25584 del 22-10- 2008, ha ricostruito il rapporto contrattuale instaurato tra amministrazione e struttura alberghiera in termini di contratto di locazione, o di contratto di albergo, a favore di un terzo. Da ciò ne è derivata la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto
è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata ed alla corresponsione della somma dovuta sino alla disdetta e, comunque, sino alla consegna effettiva del bene da parte dei terzi, salvo il maggior danno.
Si legge, in particolare, nella sentenza richiamata, in punto di qualificazione del contratto che “il contratto in questione più propriamente va qualificato come contratto di albergo, tenuto conto dell'attività svolta dall'attrice
(società turistico - alberghiera) e dell'oggetto del contratto (alcune stanze della struttura alberghiera). Il contratto di albergo non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale, agli artt. 1783 e 1785, disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), nè nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass.nn. 10158/1994, 9662/2000).
Con riguardo alla disciplina da applicare, quindi sulla base dei principi generali formulati in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto, in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirla, fermo restando la rilevanza giuridica degli elementi del contratto non prevalente, ove questi siano regolati con norme proprie incompatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. n. 1219902/1997, 3578/1999).
8 Nel caso in esame, come in quello della sentenza richiamata, il carattere contrattuale prevalente si ritrova negli elementi propri della locazione, poiché il contratto mira a dare un alloggio a famiglie senza tetto. Ciò comporta che la disciplina da applicare sia appunto quella della locazione.
Ora, tra gli obblighi del conduttore vi è quello della restituzione del bene locato (art. 1590 c.c.) e, in caso di ritardata restituzione, egli è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).
Non muta i termini della questione il fatto che il contratto, nella specie il contratto di albergo con prevalenza degli elementi della locazione, sia stato stipulato in favore di un terzo. Stante la struttura e la disciplina del contratto in favore di terzo (art. 1411 e segg.), lo stipulante rimane parte contrattuale. Il terzo, in quanto tale, non è parte del contratto né deve poterlo divenire successivamente (ciò distingue il contratto a favore di terzo dal contratto per persona da nominare, Cass. n. 3115/1995). Il terzo deve limitarsi a riceve gli effetti di un rapporto già validamente costituito e operante, mentre non è concepibile che discendano per il terzo obbligazioni verso il promittente (Cass. n. 5699/1978).
Da ciò consegue che anche nel caso di contratto di locazione (o di albergo) a favore di un terzo è sempre lo stipulante il contratto a essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data dalla consegna. Non rileva neppure il comportamento di terzi, come, nel caso di specie, quello dei Comuni.
Alla luce di quanto detto, la è il soggetto obbligato al pagamento in favore della Controparte_1 struttura alberghiera che ha prestato ospitalità ai terzi in esecuzione del contratto alberghiero. Non elidono la sua posizione di obbligato nel lato passivo né la cessazione dello stato di emergenza – cui era collegata la durata della convenzione-, né il mutato quadro normativo in cui si inserisce la convenzione, né il ritardo del Comune nell'individuazione dei beneficiari dell'ospitalità alberghiera.
La domanda di parte attrice, pertanto, deve essere accolta.
Dal momento che, come detto, l'attrice ha allegato l'inadempimento della nel pagamento CP_1 di fatture relative a prestazione eseguite nel periodo tra agosto 2020 a ottobre 2021 (per la cui individuazione specifica si rimanda all'atto di citazione) e che la nulla ha contestato in merito CP_1 all'an e al quantum, deve ritenersi accertato che il credito della ammonta ad € 133.827,76. Parte_1
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, la stessa non può trovare accoglimento.
L'attrice ha esposto genericamente che il mancato pagamento delle fatture per cui è causa ha determinato un danno consistito nella necessità di far ricorso a forme di finanziamento presso banche volte a far fronte alla mancanza di liquidità, quantificato equitativamente in € 70.000,00. A sostegno della domanda, la parte ha allegato un estratto di conto corrente intestato alla società, in cui sono indicati degli importi di segno negativo con descrizione “insoluto fatture ”. Tuttavia, dal documento allegato Controparte_1
9 non si comprende quale sia stato il costo che la società ha sopportato in conseguenza dell'inadempimento della e quindi il danno subito. CP_1
Dal momento che manca la prova del danno asseritamente subito, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n°55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa, al netto della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di L'Aquila, dott.ssa IA IE, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.
- per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 133.872,75, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- condanna altresì la , in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida nella somma di € 14.103,00 oltre Iva e Cpa nella misura di legge, se dovute.
L'Aquila, 18 ottobre 2025
Il Giudice
IA IE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE C I V I L E
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA IE, pronuncia la seguente SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1866 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 in data 23.9.2025;
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato a Giulianova (TE) alla Via G. Leopardi n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giulia
ES e AN LL che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
Parte attrice
E
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope Controparte_1 legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in L'Aquila, via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale san Domenico);
Parte resistente contumace
OGGETTO: responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice concludeva come di seguito:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che la società è creditrice nei confronti della della somma di € Parte_1 Controparte_1
133.872,75 (oltre accessori) come da allegate fatture per i motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto, condannare la in persona del presidente al pagamento di quanto spettante alla società Controparte_1 Parte_1
1 da liquidarsi nella complessiva somma di € 133.872,75 (oltre accessori) cosi come specificata in narrativa, o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
2) accertare e dichiarare che il mancato pagamento delle fatture tutte elencate nel corpo dell'atto da parte della ha provocato un danno pari ad ameno € 70.000,00 per aver la stessa dovuto far ricorso Controparte_1 all'anticipo fatture presso le banche, per i motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del presidente al pagamento di € 70.000,00 cosi come specificata in narrativa, o nella diversa somma,
[...] maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, comunque, Controparte_1 rigettare ogni pretesa azionata nei confronti di Essa Amministrazione Regionale, siccome inammissibile ovvero infondata.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese.”
PREMESSO CHE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
Si premettono i fatti salienti della vicenda.
1. Il quadro giuridico in cui la vicenda si inserisce.
Per meglio comprendere la vicenda, è necessario procedere alla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la misura dell'« ospitalità presso le strutture alberghiere », prevista in via eccezionale per far fronte all'emergenza abitativa conseguente al sisma del 2016.
Al riguardo, occorre rammentare che, in data 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che il giorno precedente avevano colpito i territori delle regioni , Lazio, Marche e Umbria. CP_1
L'art. 1 del provvedimento della P.C.D.M. prevedeva al riguardo che: "1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
2 eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche e Umbria;
2. CP_1
Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere
a), b), c) e d), della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma
1, le Regioni Lazio, Marche e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti CP_1 all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale ...".
Con ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, il Capo della Protezione civile all'art. 1, nell'esercizio della funzioni assegnatagli di coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, dichiarava di avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei
Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, secondo il modello operativo indicato al successivo articolo.
In data 19 settembre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri emanava l'ordinanza n. 394 con la quale, all'art. 4, attribuiva alle Regioni il compito di curare, nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, l'attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati mediante una serie alternativa di azioni tra cui la previsione di “c) ospitalita' presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate”.
In tale contesto, in data 08.09.2016, la stipulava insieme con le altre regioni Lazio, Controparte_1
Marche, Umbria, con l'Anci e con le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere una Convenzione “finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere, alle persone sfollate la cui abitazione principale o abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgombrata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a causa degli eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 numerosi comuni delle regioni Lazio, Marche, e Umbria”. CP_1
L'articolo 2 della Convenzione individua gli oneri gravanti in capo a ciascuna delle parti, CP_1
Comuni interessati dall'evento sismico, e strutture alberghiere ospitanti;
la seconda parte, fissa le condizioni economiche di remunerazione dei servizi forniti dalle strutture alberghiere. In particolare, con riguardo al primo aspetto, nel ripartire le funzioni tra Sindaci e Regioni, stabilisce che i primi si occupano dell'individuazione degli aventi diritto ad essere ospitati nei centri ed aggiornano periodicamente le liste
(art. 2 comma 1); le seconde, invece, si occupano di espletare la manifestazione di interesse per verificare la disponibilità degli operatori alberghieri e “contrattualizza la struttura ricettiva individuata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore…” (art. 2 co. 3).
3 La (COR- Centro operativo regionale), al fine di acquisire la disponibilità delle Controparte_1 strutture ricettive site nel territorio abruzzese per l'accoglienza della popolazione colpita dal sisma, emanava apposito avviso pubblico con il quale stabiliva i dettagli delle prestazioni da fornire, i rispettivi prezzi, le modalità di pagamento ed invitava gli operatori economici interessati a presentare la propria disponibilità.
Le disposizioni contenute nell'avviso pubblico di rilievo ai fini della causa in esame sono le seguenti:
- l'articolo 1.2, disciplinante la fase di stipula del contratto, il quale prevede che: “La CP_1
in base alla proposta di collocazione delle persone formulata dal Sindaco, stipulerà apposito contratto
[...] con la struttura ricettiva individuata tra quelle che hanno dato disponibilità e provvederà al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore”;
- l'articolo 1.5. che stabilisce che il gestore dell'albergo, assunto l'impegno di fornire agli ospiti la prestazione alberghiera, è tenuto a comunicare alla ogni nuovo ingresso Controparte_1 nella struttura e, ogni settimana, l'elenco delle persone ospitate;
- l'articolo 2, che attribuisce alla di concerto con i Sindaci la verifica Controparte_1 periodica della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere, in applicazione dell'art.4 della
Convenzione quadro;
- L'articolo 3, che stabilisce la durata dell'attività di accoglienza, prevedendola fino alla conclusione dello stato di emergenza;
- l'articolo 4, che disciplina la modalità di pagamento della struttura alberghiera, prevedendo che l'ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura. Le fatture sono emesse dalle strutture ricettive ospitanti in modalità elettronica, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, e devono essere intestate a Regione Abruzzo – Centro Operativo Regionale.
Con ordinanza n. 614 del 12/11/19, integrata con ordinanza n. 670 del 28 aprile 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri modificava in senso restrittivo i requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio statale atto a far fronte all'esigenza abitativa e disponeva la decadenza dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera di coloro che, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, non fossero in possesso dei nuovi requisiti e non ne facessero dichiarazione.
Veniva, inoltre, previsto che il termine di 90 giorni potesse essere eccezionalmente prorogato:
a) per il periodo necessario ad ultimare l'anno scolastico;
b) nell'ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di provenienza,
o in un Comune limitrofo, previa esibizione da parte del soggetto ospitato della corrispondenza intercorsa, o documentazione equipollente, con almeno due agenzie immobiliari presenti sul territorio comunale. I Comuni verificano la documentazione con controlli a campione;
4 c) con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Regione territorialmente interessata, nel caso del verificarsi di ulteriori eventi sismici di forte intensità che possano determinare un pericolo per l'incolumità della popolazione.
Lo “stato di emergenza” veniva prorogato sino al 31 dicembre 2020, in forza di delibere del
Consiglio di ministri e di decreti legislativi convertiti in legge (cfr. delibere del Consiglio dei ministri del
27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 25/07/25, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto2017, n. 123 e successivamente con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016, del 22 febbraio 2018; con decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge
24 luglio 2018, n. 89, con la legge30 dicembre 2018, n. 145 e da ultimo con l'art. 1, D.L. 123 del
24/10/2019, convertito dalla legge n. 156 del 12.12.2019).
2. I fatti della vicenda.
Nel quadro descritto, si colloca la vicenda della società Parte_1
L'attrice, facendo seguito all'avviso pubblico della di cui si è detto, con Controparte_1 dichiarazione depositata in atti del 7.2.2017, ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici dell'agosto – ottobre 2016.
Emerge dagli atti introduttivi che la ha stipulato con la società il Controparte_1 Parte_1 contratto n. 000 CIG 69823376C4. Il contratto non è prodotto in giudizio dall'attore, che ha dedotto però di non esserne in possesso e di aver proposto domanda di accesso agli atti alla Regione. In ogni caso, l'esistenza dello stesso non è oggetto di contestazione tra le parti.
In esecuzione di tale contratto, il ha ospitato utenti provenienti dai Comuni Parte_2 di Cermignano, Teramo, Isola del Gran Sasso, LL, Montorio al Vomano e NO, ed ha emesso fatture, che sono state regolarmente pagate dalla , sino al mese di luglio 2020. Controparte_1
Nei mesi successivi la , nonostante i ripetuti solleciti di parte attrice, ha pagato solo Controparte_1 parzialmente le fatture emesse dalla , omettendo di pagare la somma di € 133.872,75 relativa Parte_1 all'ospitalità resa ad alcuni soggetti residente nei comuni di Teramo, Cermignano, Montorio al Vomano,
NO e LL.
In seguito ai solleciti dell'attrice, la ha dedotto di non poter saldare le fatture in quanto CP_1 non vi erano comunicazioni di autorizzazione da parte dei Comuni interessati. Ed aggiungeva, nella missiva del 20.10.2020, che, nel caso in cui i Comuni non avessero provveduto a comunicare i nominativi degli ospiti aventi diritto e delle strutture ospitanti “le strutture ricettive interessate saranno autorizzate a richiedere direttamente ai comuni le spettanze da soddisfare con i fondi comunali e non con quelli dell'Emergenza Sisma Cento Italia
2016” (All. 21 di parte attrice).
5 Con scambio di missive nel febbraio 2021, la società attrice ha rappresentato alla l'elenco CP_1 delle persone che ancora usufruivano dei servizi della struttura alberghiera, evidenziando di non aver alcun potere in ordine alla permanenza degli aventi diritto nella struttura alberghiera, limitandosi a fornire il trattamento previsto agli ospiti indicati dagli enti.
In risposta, in data 25.02.2021, ha comunicato che “le regioni non possono intervenire nelle CP_1 CP_1 procedure di pertinenza dei comuni, trattandosi di enti territoriali collocati su un piano di perfetta parità nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista funzionale”; ha ricordato che nel caso di specie
“le specifiche attribuzioni degli enti interessati… sono delineate da atti normativi e direttive del Dipartimento della
Protezione Civile, per garantire tempestività e correttezza amministrativa”; e ha precisato: “con la presente si assicura piena disponibilità a soddisfare le pretese creditorie della a condizione che i comuni interessati forniscano Parte_1 chiarimenti in merito, ovvero trasmettano a questa struttura e alla società i nominativi degli sfollati con diritto Parte_1 all'ospitalità alberghiera – giusta proroghe di cui alle OCDPC 614 del 2019 e 670 del 2020 – nonché di quelli cessati, con specificazione, per questi ultimi, della data di conclusione” (All. 23 di parte attrice).
La ha saldato le competenze dovute per gli ospiti appartenenti ai comuni di LL e CP_1
NO che avevano alloggiato presso la struttura sino a febbraio 2021; non ha offerto risposta in merito al diritto a permanere nella struttura degli altri soggetti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio la CP_1
, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 133.872,75 oltre IVA, a titolo di
[...] corrispettivo per prestazioni di ospitalità alberghiera rese per i mesi da agosto 2020 a ottobre 2021 in favore di cittadini sfollati a seguito degli eventi sismici del 2016, nonché al risarcimento del danno pari ad € 70.000,00 per il ricorso all'anticipo fatture bancario.
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio, ha eccepito esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto che il rapporto contrattuale sarebbe da ascriversi in capo ai Comuni, in quanto questi ultimi sono gli unici deputati alla individuazione dei nominativi degli aventi diritto all'ospitalità e la relativa durata. A riprova di ciò, ha allegato alcune delibere dei Comuni aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto all'ospitalità in favore di alcuni soggetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato, la difesa della convenuta è imperniata sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Secondo la tesi di parte, il soggetto tenuto al pagamento delle fatture non sarebbe la ma i Comuni di residenza Controparte_1 dei cittadini che hanno fruito della ospitalità alberghiera.
Non è contestata nel merito la pretesa creditoria: sono riconosciuti sia il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia l'inadempimento dell'amministrazione nel pagamento del corrispettivo sia, perciò, il diritto degli istanti ad ottenere il saldo delle somme per i servizi prestati.
6 Venendo, quindi, all'esame dell'eccezione, occorre premettere che la convenzione quadro stipulata tra le Regioni, l'associazione dei comuni e le associazioni di categoria degli albergatori si configura come una fattispecie complessa: sotto il profilo del rapporto tra pubbliche amministrazioni e privati, viene in rilievo come atto programmatico di carattere generale, cui, infatti, per la concreta attuazione è necessaria ulteriore attività amministrativa (la redazione dell'avviso pubblico, la ricezione della manifestazione di interesse e la stipula del contratto tra struttura alberghiera e Regione); sotto il profilo dei rapporti tra pubbliche amministrazioni coinvolte, la convenzione che occupa appare sussumibile nell'ampio genere degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e nella specie di accordi di programma di cui all'art. 34 d.lgs. n. 267/00 del Tuel.
L'art. 15 della legge n. 241/90, attraverso il rinvio operato al comma 2 dell'art. 11 della medesima norma, prevede l'applicabilità agli accordi in parola dei principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni, in quanto compatibili.
Gli accordi in argomento costituiscono atti preordinati al perseguimento di un comune interesse (nel caso di specie la gestione dell'emergenza post sisma), tesi ad instaurare una collaborazione tra due o più parti pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza. Tuttavia, contrariamente a quanto accade in materia negoziale, in cui mediante il contratto le parti regolano o costituiscono un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, negli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, le
Amministrazioni contraenti, poste in posizione equiordinata, tendono a realizzare una collaborazione su ambiti di materie di comune interesse, funzionale al miglior svolgimento della propria missione istituzionale ovvero ad una più efficiente ed economica gestione di servizi pubblici di cui abbiano assunto la titolarità (Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2020, n. 5352). Sicché, l'espressione contratti "ad oggetto pubblico" regolati dal diritto comune, evidenzia la sostanziale differenza degli accordi in questione rispetto ai contratti di natura privatistica ex art. 1321 c.c., dei quali contiene solo l'elemento strutturale dato dall'accordo ai sensi del comma 1 dell'art. 15, senza che ad esso si accompagni tuttavia l'ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto che con esso si regola.
Queste considerazioni sono utili al fine di evidenziare che la convenzione, atto presupposto anche al rapporto giuridico da cui origina l'attuale controversia, ripartisce in maniera chiara gli ambiti di competenza delle Regioni e dei Comuni, nel perimetro di un rapporto di equiordinazione.
L'ente locale territorialmente più vicino svolge la funzione di assistenza della popolazione, individuando perciò i soggetti cui spetta il beneficio dell'ospitalità alberghiera.
Le Regioni, invece, in chiave del tutto operativa, selezionano le strutture alberghiere e stipulano con essi i contratti di ospitalità alberghiera.
Il rapporto per così dire “esterno”, ossia con la parte che fornisce il servizio di ospitalità, quindi, è di prerogativa esclusiva della La infatti, è la parte destinataria delle comunicazioni da CP_1 CP_1 parte della struttura circa il numero e nomi dei soggetti ospitati (art.
1.5 dell'avviso pubblico della
7 , è titolare della funzione di controllo della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere CP_1
(art. 2 dell'avviso pubblico della , è la parte tenuta al pagamento delle prestazioni (art. 4 CP_1 dell'avviso pubblico della . CP_1
Non vi è dubbio alcuno, pertanto, alla luce di quanto detto, che il contratto tra e società CP_1 alberghiera è la fonte dell'obbligazione di prestare ospitalità e della controprestazione di pagarne il prezzo.
Il ruolo del Comune, quindi, rimane in una posizione esterna al rapporto contrattuale, cui non può annettersi alcuna interferenza.
Il titolare della obbligazione di pagamento è la . Controparte_1
Non vale a destituire di fondamento quanto detto il fatto che la abbia comunicato alle CP_1 strutture alberghiere la sopravvenuta modifica, in senso restrittivo, dei soggetti cui poteva essere riconosciuto il diritto all'ospitalità alberghiera, in applicazione delle Ordinanze della PCM;
né vale il fatto che la abbia prospettato una modifica della prassi fino a quel momento invalsa, secondo cui CP_1 sarebbe spettato alla struttura alberghiera farsi parte diligente e interloquire con i Comuni, al fine di conoscere le determinazioni di questi ultimi circa i soggetti legittimati a fruire del servizio.
Con riguardo alla durata dell'obbligazione, in un caso assimilabile nei fatti a quello in esame, la Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 25584 del 22-10- 2008, ha ricostruito il rapporto contrattuale instaurato tra amministrazione e struttura alberghiera in termini di contratto di locazione, o di contratto di albergo, a favore di un terzo. Da ciò ne è derivata la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto
è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata ed alla corresponsione della somma dovuta sino alla disdetta e, comunque, sino alla consegna effettiva del bene da parte dei terzi, salvo il maggior danno.
Si legge, in particolare, nella sentenza richiamata, in punto di qualificazione del contratto che “il contratto in questione più propriamente va qualificato come contratto di albergo, tenuto conto dell'attività svolta dall'attrice
(società turistico - alberghiera) e dell'oggetto del contratto (alcune stanze della struttura alberghiera). Il contratto di albergo non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale, agli artt. 1783 e 1785, disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), nè nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass.nn. 10158/1994, 9662/2000).
Con riguardo alla disciplina da applicare, quindi sulla base dei principi generali formulati in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto, in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirla, fermo restando la rilevanza giuridica degli elementi del contratto non prevalente, ove questi siano regolati con norme proprie incompatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. n. 1219902/1997, 3578/1999).
8 Nel caso in esame, come in quello della sentenza richiamata, il carattere contrattuale prevalente si ritrova negli elementi propri della locazione, poiché il contratto mira a dare un alloggio a famiglie senza tetto. Ciò comporta che la disciplina da applicare sia appunto quella della locazione.
Ora, tra gli obblighi del conduttore vi è quello della restituzione del bene locato (art. 1590 c.c.) e, in caso di ritardata restituzione, egli è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).
Non muta i termini della questione il fatto che il contratto, nella specie il contratto di albergo con prevalenza degli elementi della locazione, sia stato stipulato in favore di un terzo. Stante la struttura e la disciplina del contratto in favore di terzo (art. 1411 e segg.), lo stipulante rimane parte contrattuale. Il terzo, in quanto tale, non è parte del contratto né deve poterlo divenire successivamente (ciò distingue il contratto a favore di terzo dal contratto per persona da nominare, Cass. n. 3115/1995). Il terzo deve limitarsi a riceve gli effetti di un rapporto già validamente costituito e operante, mentre non è concepibile che discendano per il terzo obbligazioni verso il promittente (Cass. n. 5699/1978).
Da ciò consegue che anche nel caso di contratto di locazione (o di albergo) a favore di un terzo è sempre lo stipulante il contratto a essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data dalla consegna. Non rileva neppure il comportamento di terzi, come, nel caso di specie, quello dei Comuni.
Alla luce di quanto detto, la è il soggetto obbligato al pagamento in favore della Controparte_1 struttura alberghiera che ha prestato ospitalità ai terzi in esecuzione del contratto alberghiero. Non elidono la sua posizione di obbligato nel lato passivo né la cessazione dello stato di emergenza – cui era collegata la durata della convenzione-, né il mutato quadro normativo in cui si inserisce la convenzione, né il ritardo del Comune nell'individuazione dei beneficiari dell'ospitalità alberghiera.
La domanda di parte attrice, pertanto, deve essere accolta.
Dal momento che, come detto, l'attrice ha allegato l'inadempimento della nel pagamento CP_1 di fatture relative a prestazione eseguite nel periodo tra agosto 2020 a ottobre 2021 (per la cui individuazione specifica si rimanda all'atto di citazione) e che la nulla ha contestato in merito CP_1 all'an e al quantum, deve ritenersi accertato che il credito della ammonta ad € 133.827,76. Parte_1
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, la stessa non può trovare accoglimento.
L'attrice ha esposto genericamente che il mancato pagamento delle fatture per cui è causa ha determinato un danno consistito nella necessità di far ricorso a forme di finanziamento presso banche volte a far fronte alla mancanza di liquidità, quantificato equitativamente in € 70.000,00. A sostegno della domanda, la parte ha allegato un estratto di conto corrente intestato alla società, in cui sono indicati degli importi di segno negativo con descrizione “insoluto fatture ”. Tuttavia, dal documento allegato Controparte_1
9 non si comprende quale sia stato il costo che la società ha sopportato in conseguenza dell'inadempimento della e quindi il danno subito. CP_1
Dal momento che manca la prova del danno asseritamente subito, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n°55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa, al netto della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di L'Aquila, dott.ssa IA IE, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.
- per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 133.872,75, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- condanna altresì la , in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida nella somma di € 14.103,00 oltre Iva e Cpa nella misura di legge, se dovute.
L'Aquila, 18 ottobre 2025
Il Giudice
IA IE
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