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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 161/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott. Alberto Pavan Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 161/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Ripa e domiciliata presso il suo studio sito a Porto Sant'Elpidio, via Umberto I° n. 453;
-ricorrente- CONTRO (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024 instaurato il Parte_2 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge con Controparte_1 il quale ha contratto matrimonio con rito ortodosso a LA (TO) il 10.09.2001- atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Fermo, Anno 2007, Numero 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1. A sostegno della domanda l'istante ha rappresentato che: i) dal matrimonio sono nati due figlie Per_1
il 31.10.2002 e il 13.05.2008; ii) i coniugi hanno destinato ad abitazione
[...] Persona_2 familiare in un appartamento posto al primo piano di un fabbricato sito in Porto Sant'Elpidio Via Cristoforo Colombo n. 52 di cui la ricorrente ha provveduto recentemente a cederne il diritto di proprietà alla GL - maggiorenne ed economicamente autonoma- riservando per sé il diritto di abitazione Per_1 vitalizio;
iii) i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati da tempo soprattutto a causa della perdita del lavoro da parte della ricorrente causato anche da un improvviso stato di malattia a seguito di un ictus che pagina 1 di 6 le ha procurato una invalidità permanente pari al 35%; iv ) tra i coniugi è venuta meno da tempo l'affectio coniugalis, a tal punto che sin dal 2009 i coniugi hanno deciso di dormire in camere separate;
v)
[...] ha tenuto un comportamento dispotico, manipolatore nei confronti delle figli e della CP_1 ricorrente e ha costretto quest'ultima a servirsi unicamente degli assegni familiari per la spesa e per le modeste spese personali occorrenti per la stessa e per le figlie;
v) sotto il profilo economico
[...] svolge attività lavorativa di aiuto cuoco presso il “ROYAL HOTEL” sito il località CP_1
Lido di Fermo, con uno stipendio mensile di circa € 1.350,00 ed è proprietario di un immobile sito in località Lido di Fermo, via Ottaviani Adami n. 41 posto al piano secondo di un fabbricato alla scala A interno n. 13 mentre è priva di un'occupazione lavorativa;
Parte_1
v) la ricorrente ha avuto contezza che il resistente da circa tre anni intrattiene una relazione extraconiugale con una donna conosciuta sul posto di lavoro e che l'esistenza di tale rapporto- essendo ormai divenuta di dominio pubblico - a creato uno stato di disagio e di grave sofferenza alla ricorrente con la conseguenza di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Pertanto, ha domandato al Tribunale di disporre la Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:” 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale, attualmente di proprietà esclusiva della GL maggiorenne
, impiegata ed economicamente autonoma, con il consenso della stessa manterrà la Persona_1 destinazione a casa familiare e ospiterà la ricorrente, la quale vanta il diritto di abitazione, unitamente all'altra GL , NOnne studentessa di ragioneria presso l'Istituto Carlo Urbani di Persona_2
Porto Sant'Elpidio; 3) Il marito dovrà trasferire il proprio domicilio nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Lido di Fermo Via Ottaviani Adami n. 41 posto al piano secondo di un fabbricato alla scala A interno n. 13, descritto nel Catasto Urbano del Comune di Fermo alla partita 1003035 distinto al foglio 13 particella 347 sub 23 s, A. i. 13,p. P2, categoria a/2, classe 4, vani 2,5, rendita catastale lire 412.500; 4) Pur imputando la separazione ai comportamenti prepotenti e irrispettosi del marito culminati con la plateale e pubblica relazione con una collega di lavoro, la ricorrente non si oppone a che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto della NO la quale vivrà con la Persona_2 madre e la sorella maggiorenne;
5) Il padre potrà fare visita alla GL senza particolari Per_1 limitazioni, previo avvertimento e compatibilmente con le esigenze di studio e di attività sportive o ludiche ed eventualmente anche sanitarie, e previo accordo con la madre potrà trattenerla con se nei giorni che riterrà più consoni, sempre con il rispetto delle esigenze della NO;
6) Stante le ristrettezze economiche della ricorrente, il padre dovrà provvedere in via esclusiva al mantenimento agli studi, al vestiario, e ad ogni ulteriore incombenza di ordine ludico, sanitario e anche sportivo della GL NO
previa elargizione di un importo minimo di € 500,00 mensili fino al raggiungimento della Per_2 maggiore età e comunque sino a quando la stessa non diventi autosufficiente;
7) I rapporti con la GL maggiorenne e autosufficiente verranno direttamente concordati fra le parti;
8) Stante la Per_1 condizione di evidente ristrettezza economica da parte della ricorrente la quale, priva di risorse, da tempo si trova nell'impossibilità di trovare una occupazione anche a causa del deficit fisico che le limita i movimenti e attesa l'indubbia responsabilità della definizione del vincolo coniugale da addebitarsi ai comportamenti oltraggiosi da parte del consorte culminato con la grave infedeltà che si sta protraendo da oltre 3 anni, si chiede che il marito sia condannato a versare alla moglie l'importo mensile di almeno
€ 500,00 per consentirle di collaborare con la GL maggiorenne al pagamento delle bollette e al vitto e alle sue spese personali;
9) L'auto VolksWagen Tg EA712NL rimarrà a disposizione della ricorrente,
pagina 2 di 6 anche intestataria dell'auto; 10) L'auto Volkswagen Golf Tg DT582EZ rimarrà a disposizione del marito in quanto intestatario della stessa;
11) I separandi si danno sin da ora il reciproco consenso all'eventuale rilascio del passaporto per l'estero, qualora necessitasse, anche a favore della GL NOnne”. Il resistente - nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
- non si è costituito in giudizio. A seguito della prima udienza di comparizione svolta in data 13.06.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati ed in via provvisoria ed urgente veniva disposto l'affidamento condiviso della GL NO con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa Persona_2 coniugale alla stessa, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della NO versando alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 oltre alle spese straordinarie, nonché l'obbligo in capo al resistente di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00. Con il medesimo provvedimento veniva disposta l'acquisizione da e degli ultimi CP_2 Controparte_3 tre anni del resistente e parte ricorrente veniva onerata di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta. La documentazione economica richiesta veniva successivamente depositata dalle Amministrazioni competenti in data 17.07.2024 e in data 30.07.2024. Con ordinanza del 8.11.2024, veniva assegnato un termine al resistente per liberare la casa coniugale assegnata in via provvisoria ed urgente alla ricorrente e veniva disposto un rinvio per la remissione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Alla successiva udienza del 17.04.2025 compariva unicamente il difensore di parte ricorrente, il quale rappresentava in particolare che il resistente abitava ancora nella casa coniugale e che fino ai due mesi precedenti aveva versato la somma di circa 600 euro e quindi non la totalità di quanto dovuto in virtù dei provvedimenti provvisori e all'esito la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
1.Sulla domanda di separazione. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia dal fatto che il convenuto a fronte della domanda di parte ricorrente debitamente notificata non è comparso a nessuna udienza dando evidenza di un disinteressamento nei confronti del nucleo familiare, e del venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Inoltre la ricorrente, in assenza di uno spontaneo allontanamento dalla casa familiare da parte del marito, ha notificato atto di precetto, indice di una risoluta volontà di separazione nonostante il marito continui ad abitare nell'abitazione coniugale.
2.Sull'affidamento e collocamento della GL NO . Persona_2
Nulla deve essere disposto circa l'affidamento collocamento e diritto di visita della GL Per_1
, in quanto maggiorenne.
[...]
Quanto alla GL NO , la ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso della Persona_2 GL NO con collocamento presso la stessa . La sig.ra pur avendo rappresentato situazioni Pt_1 di privazioni subite dal marito non ha riferito di eventi di violenza che hanno coinvolto direttamente o indirettamente la NO e non ha riferito di concrete problematiche nell'esercizio della responsabilità pagina 3 di 6 genitoriale in ordine alle scelte educative o di salute della GL e ciò consente di considerare l'affidamento condiviso conforme all'interesse superiore della GL. Risulta anche che il padre abbia versato, sebbene non nella completezza (600 invece di 700 euro mensili) il mantenimento disposto a favore della moglie e della GL con ciò escludendosi un disinteressa nei confronti della crescita della NO. Anche il collocamento presso la madre risulta conferme all'interesse della stessa considerata anche l'assenza di richieste diverse da parte del padre rimasto contumace.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale Sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare sita in Porto Sant'Elpidio Via Cristoforo Colombo n. 52, alla madre in quanto collocataria della GL non economicamente Persona_2 autosufficiente al fine di garantire alla stessa una continuità con l'habitat familiare in cui è sempre vissuta.
Circa la domanda della ricorrente di ordinare al marito di trasferire il proprio domicilio nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Lido di Fermo Via Ottaviani Adami n. 41 si rileva che il coniuge non può essere obbligato dal Tribunale al trasferimento in un preciso immobile potendo invece il Tribunale disporre l'assegnazione della casa familiare con un termine per l'allontanamento dalla casa familiare così come già disposto nell'ordinanza dell'08.11.2024.
3. Circa il diritto di visita del padre. Il padre una volta lasciata l'abitazione coniugale potrà vedere e tenere con sé la GL durante la settimana secondo le eseguenti prescrizioni in attuazione del principio di bigenitorialità: il padre possa vedere e avere con sè con sé la GL due giorni alla settimana previo avvertimento e compatibilmente con le esigenze di studio e di attività sportive o ludiche ed eventualmente anche sanitarie della NO e che in caso di disaccordo si individuano nel il martedì e giovedì dall'uscita da scuola e per due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21.00 ;inoltre per il periodo estivo potrà tenere con sé il la GL per quindici giorni (anche non consecutivi) da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Pasqua per 3 giorni consecutivi e per il periodo natalizio, per sette giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre..) saranno trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore di anno in anno.
4.Circa il mantenimento della GL NO . Persona_2
Nulla deve essere disposto circa il contributo al mantenimento della GL , in Persona_1 quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Quanto alla NO al fine di determinare la misura del contributo dovuto ai figli dal Persona_2 genitore non collocatario, occorre analizzare le capacità economico-patrimoniali dei genitori alla luce delle necessità ed esigenze della GL. Dall'istruttoria è emerso che il signor è proprietario di un immobile sito in via esclusiva CP_1 di un immobile che la ricorrente ha indicate essere sito in Lido di Fermo Via Ottaviani Adami n. 41 con rendita catastale lire 412.500 che risulta effettivamente messo a rendita da parte del resistente posto che nel 2023 ha dichiarato canoni di locazione per € 3.651,00. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dall' risulta che il resistente ha dichiarato Controparte_3 nell'anno 2022 (in relazione all'anno 2021) un reddito lordo da lavoro di pendente di € 19.031 e netto di circa € 18.000, successivamente ha dichiarato nell'anno 2023 in relazione all'anno 2022, un reddito lordo da lavoro dipendente di € 18.798,00; il reddito netto del 2022 è di circa 20.688,00 considerato che ha ottenuto anche canoni di locazione come sopra sottolineato. pagina 4 di 6 Ancora, dai CUD dell'anno 2023 risulta un reddito lordo da lavoro dipendente di € 18.798,24 lordi e netti di circa 17.000 € e dai CUD 2024, risulta, sino a giugno 2024, un reddito da lavoro dipendente di
€ 10.239,42 (circa € 8.000 netti) e dal giungo 2024 un reddito da pensione di € 7.030,30 (circa 6.500 € netti). Il sopraggiunto pensionamento abbia solo lievemente diminuito la capacità economica del resistente. Risulta inoltre che alla data del 31.03.2023 il resistente avesse investimenti in titoli per un controvalore di € 51,975,00 €. Quanto alla posizione della ricorrente, la sessa non percepisce reddito da lavoro in quanto disoccupata ed non è proprietaria di alcun bene. Sebbene la sig.ra risulti invalida civile (invalidità Pt_1 dichiarata nel 2003) al 35%, la stessa ha dichiarato di “svolgere qualche lavoro” (v. udienza del 13 giugno 2024), dunque non risulta del tutto compromessa la sua capacità lavorativa. Quanto invece alle esigenze della GL NO, ad oggi diciassettenne, la madre non ha dichiarato particolari necessità rispetto giovani della medesima età. Pertanto, in virtù della posizione economica dei due genitori e delle dell'età della NO, si ritiene congruo disporre a carico del padre un contributo al mantenimento la GL di € 350,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'evidente differenza reddituale dei coniugi giustifica l'assunzione delle spese straordinarie al 70% da parte del padre e al 30% a carico della madre come individuate nel “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di Famiglia” sottoscritto in data 10.07.2024 dai Tribunali del distretto della Corte di Appello di Ancona, dalla Corte di Appello di Ancona, dagli ordini degli Avvocati del distretto e condiviso dalle associazioni di avvocati familiaristi maggiormente rappresentative (per brevità “Protocollo distrettuale del 10.07.2024”).
5.Circa l'assegno di mantenimento alla sig.ra Parte_1
Come noto i presupposti necessari per la sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità di adeguati redditi propri che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi (cfr. tra le altre Cass. sez. I, sent. n. 1162 del 18/01/2017). Nel caso di specie è emersa l'esistenza di una significativa disparità economica tra i coniugi, che perdura da prima della crisi coniugale e che giustifica l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole. Pertanto alla luce di tali circostanze si ritiene congruo disporre un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Circa il consenso al rilascio del passaporto. Si rileva che il Tribunale in composizione collegiale non ha competenza in merito all'autorizzazione in luogo del consenso mancate per l'emissione del passaporto dei minori, essendo competente il giudice tutelare.
7. Spese di lite La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...] contratto il giorno 10 Settembre 2001 celebrato con rito ortodosso in CP_1 pagina 5 di 6 LA TO (EE) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo atto n. 00005 p. 2 s. C 2007 u. 01;
- AFFIDA la GL NO in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 disponendone il collocamento prevalente presso la madre;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Porto Sant'Elpidio Via Cristoforo Colombo n. 52, alla madre;
- DISPONE che il padre possa vedere e avere con sè con sé la GL due giorni alla settimana, previo avvertimento e compatibilmente con le esigenze di studio e di attività sportive o ricreative ed eventualmente anche sanitarie della NO, e in caso di disaccordo si individuano nel il martedì e giovedì dall'uscita da scuola e per due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21.00; inoltre per il periodo estivo potrà tenere con sé il la GL per quindici giorni (anche non consecutivi) da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Pasqua per 3 giorni consecutivi e per il periodo natalizio, per sette giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre..) saranno trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore di anno in anno;
- PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento della GL, la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 350,00;
- PONE a carico del padre per il 70% e a carico della madre per il 30% le spese straordinarie necessarie per la GL, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa distrettuale sopra citato;
- PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, quale assegno di mantenimento, la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00; ORDINA l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott. Alberto Pavan Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 161/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Ripa e domiciliata presso il suo studio sito a Porto Sant'Elpidio, via Umberto I° n. 453;
-ricorrente- CONTRO (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2024 instaurato il Parte_2 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge con Controparte_1 il quale ha contratto matrimonio con rito ortodosso a LA (TO) il 10.09.2001- atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Fermo, Anno 2007, Numero 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1. A sostegno della domanda l'istante ha rappresentato che: i) dal matrimonio sono nati due figlie Per_1
il 31.10.2002 e il 13.05.2008; ii) i coniugi hanno destinato ad abitazione
[...] Persona_2 familiare in un appartamento posto al primo piano di un fabbricato sito in Porto Sant'Elpidio Via Cristoforo Colombo n. 52 di cui la ricorrente ha provveduto recentemente a cederne il diritto di proprietà alla GL - maggiorenne ed economicamente autonoma- riservando per sé il diritto di abitazione Per_1 vitalizio;
iii) i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati da tempo soprattutto a causa della perdita del lavoro da parte della ricorrente causato anche da un improvviso stato di malattia a seguito di un ictus che pagina 1 di 6 le ha procurato una invalidità permanente pari al 35%; iv ) tra i coniugi è venuta meno da tempo l'affectio coniugalis, a tal punto che sin dal 2009 i coniugi hanno deciso di dormire in camere separate;
v)
[...] ha tenuto un comportamento dispotico, manipolatore nei confronti delle figli e della CP_1 ricorrente e ha costretto quest'ultima a servirsi unicamente degli assegni familiari per la spesa e per le modeste spese personali occorrenti per la stessa e per le figlie;
v) sotto il profilo economico
[...] svolge attività lavorativa di aiuto cuoco presso il “ROYAL HOTEL” sito il località CP_1
Lido di Fermo, con uno stipendio mensile di circa € 1.350,00 ed è proprietario di un immobile sito in località Lido di Fermo, via Ottaviani Adami n. 41 posto al piano secondo di un fabbricato alla scala A interno n. 13 mentre è priva di un'occupazione lavorativa;
Parte_1
v) la ricorrente ha avuto contezza che il resistente da circa tre anni intrattiene una relazione extraconiugale con una donna conosciuta sul posto di lavoro e che l'esistenza di tale rapporto- essendo ormai divenuta di dominio pubblico - a creato uno stato di disagio e di grave sofferenza alla ricorrente con la conseguenza di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Pertanto, ha domandato al Tribunale di disporre la Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:” 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale, attualmente di proprietà esclusiva della GL maggiorenne
, impiegata ed economicamente autonoma, con il consenso della stessa manterrà la Persona_1 destinazione a casa familiare e ospiterà la ricorrente, la quale vanta il diritto di abitazione, unitamente all'altra GL , NOnne studentessa di ragioneria presso l'Istituto Carlo Urbani di Persona_2
Porto Sant'Elpidio; 3) Il marito dovrà trasferire il proprio domicilio nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Lido di Fermo Via Ottaviani Adami n. 41 posto al piano secondo di un fabbricato alla scala A interno n. 13, descritto nel Catasto Urbano del Comune di Fermo alla partita 1003035 distinto al foglio 13 particella 347 sub 23 s, A. i. 13,p. P2, categoria a/2, classe 4, vani 2,5, rendita catastale lire 412.500; 4) Pur imputando la separazione ai comportamenti prepotenti e irrispettosi del marito culminati con la plateale e pubblica relazione con una collega di lavoro, la ricorrente non si oppone a che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto della NO la quale vivrà con la Persona_2 madre e la sorella maggiorenne;
5) Il padre potrà fare visita alla GL senza particolari Per_1 limitazioni, previo avvertimento e compatibilmente con le esigenze di studio e di attività sportive o ludiche ed eventualmente anche sanitarie, e previo accordo con la madre potrà trattenerla con se nei giorni che riterrà più consoni, sempre con il rispetto delle esigenze della NO;
6) Stante le ristrettezze economiche della ricorrente, il padre dovrà provvedere in via esclusiva al mantenimento agli studi, al vestiario, e ad ogni ulteriore incombenza di ordine ludico, sanitario e anche sportivo della GL NO
previa elargizione di un importo minimo di € 500,00 mensili fino al raggiungimento della Per_2 maggiore età e comunque sino a quando la stessa non diventi autosufficiente;
7) I rapporti con la GL maggiorenne e autosufficiente verranno direttamente concordati fra le parti;
8) Stante la Per_1 condizione di evidente ristrettezza economica da parte della ricorrente la quale, priva di risorse, da tempo si trova nell'impossibilità di trovare una occupazione anche a causa del deficit fisico che le limita i movimenti e attesa l'indubbia responsabilità della definizione del vincolo coniugale da addebitarsi ai comportamenti oltraggiosi da parte del consorte culminato con la grave infedeltà che si sta protraendo da oltre 3 anni, si chiede che il marito sia condannato a versare alla moglie l'importo mensile di almeno
€ 500,00 per consentirle di collaborare con la GL maggiorenne al pagamento delle bollette e al vitto e alle sue spese personali;
9) L'auto VolksWagen Tg EA712NL rimarrà a disposizione della ricorrente,
pagina 2 di 6 anche intestataria dell'auto; 10) L'auto Volkswagen Golf Tg DT582EZ rimarrà a disposizione del marito in quanto intestatario della stessa;
11) I separandi si danno sin da ora il reciproco consenso all'eventuale rilascio del passaporto per l'estero, qualora necessitasse, anche a favore della GL NOnne”. Il resistente - nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
- non si è costituito in giudizio. A seguito della prima udienza di comparizione svolta in data 13.06.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati ed in via provvisoria ed urgente veniva disposto l'affidamento condiviso della GL NO con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa Persona_2 coniugale alla stessa, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della NO versando alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 oltre alle spese straordinarie, nonché l'obbligo in capo al resistente di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00. Con il medesimo provvedimento veniva disposta l'acquisizione da e degli ultimi CP_2 Controparte_3 tre anni del resistente e parte ricorrente veniva onerata di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta. La documentazione economica richiesta veniva successivamente depositata dalle Amministrazioni competenti in data 17.07.2024 e in data 30.07.2024. Con ordinanza del 8.11.2024, veniva assegnato un termine al resistente per liberare la casa coniugale assegnata in via provvisoria ed urgente alla ricorrente e veniva disposto un rinvio per la remissione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Alla successiva udienza del 17.04.2025 compariva unicamente il difensore di parte ricorrente, il quale rappresentava in particolare che il resistente abitava ancora nella casa coniugale e che fino ai due mesi precedenti aveva versato la somma di circa 600 euro e quindi non la totalità di quanto dovuto in virtù dei provvedimenti provvisori e all'esito la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
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1.Sulla domanda di separazione. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia dal fatto che il convenuto a fronte della domanda di parte ricorrente debitamente notificata non è comparso a nessuna udienza dando evidenza di un disinteressamento nei confronti del nucleo familiare, e del venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Inoltre la ricorrente, in assenza di uno spontaneo allontanamento dalla casa familiare da parte del marito, ha notificato atto di precetto, indice di una risoluta volontà di separazione nonostante il marito continui ad abitare nell'abitazione coniugale.
2.Sull'affidamento e collocamento della GL NO . Persona_2
Nulla deve essere disposto circa l'affidamento collocamento e diritto di visita della GL Per_1
, in quanto maggiorenne.
[...]
Quanto alla GL NO , la ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso della Persona_2 GL NO con collocamento presso la stessa . La sig.ra pur avendo rappresentato situazioni Pt_1 di privazioni subite dal marito non ha riferito di eventi di violenza che hanno coinvolto direttamente o indirettamente la NO e non ha riferito di concrete problematiche nell'esercizio della responsabilità pagina 3 di 6 genitoriale in ordine alle scelte educative o di salute della GL e ciò consente di considerare l'affidamento condiviso conforme all'interesse superiore della GL. Risulta anche che il padre abbia versato, sebbene non nella completezza (600 invece di 700 euro mensili) il mantenimento disposto a favore della moglie e della GL con ciò escludendosi un disinteressa nei confronti della crescita della NO. Anche il collocamento presso la madre risulta conferme all'interesse della stessa considerata anche l'assenza di richieste diverse da parte del padre rimasto contumace.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale Sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare sita in Porto Sant'Elpidio Via Cristoforo Colombo n. 52, alla madre in quanto collocataria della GL non economicamente Persona_2 autosufficiente al fine di garantire alla stessa una continuità con l'habitat familiare in cui è sempre vissuta.
Circa la domanda della ricorrente di ordinare al marito di trasferire il proprio domicilio nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Lido di Fermo Via Ottaviani Adami n. 41 si rileva che il coniuge non può essere obbligato dal Tribunale al trasferimento in un preciso immobile potendo invece il Tribunale disporre l'assegnazione della casa familiare con un termine per l'allontanamento dalla casa familiare così come già disposto nell'ordinanza dell'08.11.2024.
3. Circa il diritto di visita del padre. Il padre una volta lasciata l'abitazione coniugale potrà vedere e tenere con sé la GL durante la settimana secondo le eseguenti prescrizioni in attuazione del principio di bigenitorialità: il padre possa vedere e avere con sè con sé la GL due giorni alla settimana previo avvertimento e compatibilmente con le esigenze di studio e di attività sportive o ludiche ed eventualmente anche sanitarie della NO e che in caso di disaccordo si individuano nel il martedì e giovedì dall'uscita da scuola e per due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21.00 ;inoltre per il periodo estivo potrà tenere con sé il la GL per quindici giorni (anche non consecutivi) da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Pasqua per 3 giorni consecutivi e per il periodo natalizio, per sette giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre..) saranno trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore di anno in anno.
4.Circa il mantenimento della GL NO . Persona_2
Nulla deve essere disposto circa il contributo al mantenimento della GL , in Persona_1 quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Quanto alla NO al fine di determinare la misura del contributo dovuto ai figli dal Persona_2 genitore non collocatario, occorre analizzare le capacità economico-patrimoniali dei genitori alla luce delle necessità ed esigenze della GL. Dall'istruttoria è emerso che il signor è proprietario di un immobile sito in via esclusiva CP_1 di un immobile che la ricorrente ha indicate essere sito in Lido di Fermo Via Ottaviani Adami n. 41 con rendita catastale lire 412.500 che risulta effettivamente messo a rendita da parte del resistente posto che nel 2023 ha dichiarato canoni di locazione per € 3.651,00. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dall' risulta che il resistente ha dichiarato Controparte_3 nell'anno 2022 (in relazione all'anno 2021) un reddito lordo da lavoro di pendente di € 19.031 e netto di circa € 18.000, successivamente ha dichiarato nell'anno 2023 in relazione all'anno 2022, un reddito lordo da lavoro dipendente di € 18.798,00; il reddito netto del 2022 è di circa 20.688,00 considerato che ha ottenuto anche canoni di locazione come sopra sottolineato. pagina 4 di 6 Ancora, dai CUD dell'anno 2023 risulta un reddito lordo da lavoro dipendente di € 18.798,24 lordi e netti di circa 17.000 € e dai CUD 2024, risulta, sino a giugno 2024, un reddito da lavoro dipendente di
€ 10.239,42 (circa € 8.000 netti) e dal giungo 2024 un reddito da pensione di € 7.030,30 (circa 6.500 € netti). Il sopraggiunto pensionamento abbia solo lievemente diminuito la capacità economica del resistente. Risulta inoltre che alla data del 31.03.2023 il resistente avesse investimenti in titoli per un controvalore di € 51,975,00 €. Quanto alla posizione della ricorrente, la sessa non percepisce reddito da lavoro in quanto disoccupata ed non è proprietaria di alcun bene. Sebbene la sig.ra risulti invalida civile (invalidità Pt_1 dichiarata nel 2003) al 35%, la stessa ha dichiarato di “svolgere qualche lavoro” (v. udienza del 13 giugno 2024), dunque non risulta del tutto compromessa la sua capacità lavorativa. Quanto invece alle esigenze della GL NO, ad oggi diciassettenne, la madre non ha dichiarato particolari necessità rispetto giovani della medesima età. Pertanto, in virtù della posizione economica dei due genitori e delle dell'età della NO, si ritiene congruo disporre a carico del padre un contributo al mantenimento la GL di € 350,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'evidente differenza reddituale dei coniugi giustifica l'assunzione delle spese straordinarie al 70% da parte del padre e al 30% a carico della madre come individuate nel “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di Famiglia” sottoscritto in data 10.07.2024 dai Tribunali del distretto della Corte di Appello di Ancona, dalla Corte di Appello di Ancona, dagli ordini degli Avvocati del distretto e condiviso dalle associazioni di avvocati familiaristi maggiormente rappresentative (per brevità “Protocollo distrettuale del 10.07.2024”).
5.Circa l'assegno di mantenimento alla sig.ra Parte_1
Come noto i presupposti necessari per la sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità di adeguati redditi propri che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi (cfr. tra le altre Cass. sez. I, sent. n. 1162 del 18/01/2017). Nel caso di specie è emersa l'esistenza di una significativa disparità economica tra i coniugi, che perdura da prima della crisi coniugale e che giustifica l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole. Pertanto alla luce di tali circostanze si ritiene congruo disporre un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Circa il consenso al rilascio del passaporto. Si rileva che il Tribunale in composizione collegiale non ha competenza in merito all'autorizzazione in luogo del consenso mancate per l'emissione del passaporto dei minori, essendo competente il giudice tutelare.
7. Spese di lite La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 [...] contratto il giorno 10 Settembre 2001 celebrato con rito ortodosso in CP_1 pagina 5 di 6 LA TO (EE) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo atto n. 00005 p. 2 s. C 2007 u. 01;
- AFFIDA la GL NO in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 disponendone il collocamento prevalente presso la madre;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Porto Sant'Elpidio Via Cristoforo Colombo n. 52, alla madre;
- DISPONE che il padre possa vedere e avere con sè con sé la GL due giorni alla settimana, previo avvertimento e compatibilmente con le esigenze di studio e di attività sportive o ricreative ed eventualmente anche sanitarie della NO, e in caso di disaccordo si individuano nel il martedì e giovedì dall'uscita da scuola e per due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica fino alle ore 21.00; inoltre per il periodo estivo potrà tenere con sé il la GL per quindici giorni (anche non consecutivi) da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Pasqua per 3 giorni consecutivi e per il periodo natalizio, per sette giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano;
per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre..) saranno trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore di anno in anno;
- PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento della GL, la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 350,00;
- PONE a carico del padre per il 70% e a carico della madre per il 30% le spese straordinarie necessarie per la GL, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa distrettuale sopra citato;
- PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, quale assegno di mantenimento, la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00; ORDINA l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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