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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
SCARANO STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia - Indirizzo_2 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T000895000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T000895000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia ha accolto (compensando le spese) il ricorso proposto dalla Resistente_1 Srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Direzione Provinciale Di Isernia, avverso l'avviso di liquidazione n.
221T000895000P002, notificato il 03.01.2024 e relativo al recupero delle imposte ipotecarie e catastali
(per un totale di euro 7.213,00) sull'ammontare effettivo di € 1.000.000,00 anziché di € 819.672,13 quale prezzo del complesso immobiliare (sito nel Comune di VENAFRO (IS), alla località "Fairnina", alla Indirizzo_1 Venafrana, snc.) ceduto in vendita dalla Società_2 S.P.A. alla Resistente_1
, con atto per notar Nominativo_1 di Venafro del 21.03.2022, Rep. n. 71.776/ Racc. n. 32.569.
Avverso l'anzidetta decisione ha interposto gravame il l'Ufficio, articolato nei seguenti motivi: 1) Omesso esame e valutazione delle risultanze probatorie;
2) Insufficienza e contraddittorietà della motivazione
Costituitasi, la parte appellata ha chiesto il rigetto dell'interposto gravame, sostenendo la fondatezza dell'impugnata decisione.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
In particolare, con riferimento agli specifici capi di gravame della parte appellante ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
1) L'appellante lamenta che dal contratto per notar Nominativo_1 emergerebbe chiaramente il prezzo posto a base della vendita, pari ad € 1.000.000,00 (e non ad € 819.672,13), dato che, ad eccezione dell'art. VIII, nella restante parte del contratto stesso si fa riferimento solo a detto prezzo, senza escludervi l'Iva. Tanto risulterebbe anche dal comportamento delle parti, dato che dal medesimo contratto si evince come detto prezzo sia stato interamente corrisposto alla venditrice a mezzo n. 10 assegni di € 100.000,00 cadauno;
e quest'ultima, a sua volta, ha emesso fattura per pari importo (senza che ne sia seguita alcuna nota di credito). Sicché, nel regime di inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6, lett. a-bis del D.P.R. n. 633/1972, per il quale le parti hanno optato con riferimento al bene strumentale in questione (come da art. XII del medesimo contratto notarile), la cessionaria Resistente_1 sarebbe ancora tenuta a versare l'Iva sulla predetta somma di € 1.000.000,00, così come sarebbe tenuta a versare i tributi oggetto del presente procedimento.
In senso contrario, deve osservarsi che, come rettamente controdedotto dall'appellata, il prezzo pari all'importo di 1.000.000,00, “iva compresa” risulta expressis verbis dall'art. VIII del contratto notarile in questione, sicché detto inciso (“iva compresa”) deve ritenersi implicitamente contenuto anche nelle altre parti del contratto in cui viene riportata la somma in questione (€ 1.000.000,00). Per mero errore, dunque,
l'acquirente/cessionaria ha corrisposto € 1.000.000,00 alla venditrice/cedente, pagamento che risulta pure dall'atto notarile e dai connessi n. 10 assegni ivi citati, perché avrebbe dovuto invece corrispondergliene solo € 819.672,13 e poi pagare l'Iva a parte, stante il sopra menzionato regime d'inversione contabile (come risultante pure dall'art. XII del contratto stesso). A riprova di ciò, sta la circostanza (pacifica) che essa acquirente/odierna appellata ha anche promosso apposito giudizio civile al fine di ottenere dalla Società_2 la restituzione di quanto erroneamente corrispostole in eccedenza.
La censura dell'Ufficio appellante non coglie dunque nel segno, avendo la sentenza appellata compiutamente esaminato e valutato le risultanze probatorie.
2) La motivazione dell'impugnata decisione non è affatto contraddittoria, né insufficiente ed ha permesso all'appellante di svolgere approfonditamente (e sia pur infondatamente) le proprie censure ed argomentazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, confermando l'impugnata decisione. Condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 2.000,00, oltre le spese generali al 15%, oltre le spese vive relative al contributo unificato ed oltre quanto dovuto per legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
SCARANO STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia - Indirizzo_2 86170 Isernia IS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T000895000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T000895000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia ha accolto (compensando le spese) il ricorso proposto dalla Resistente_1 Srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Direzione Provinciale Di Isernia, avverso l'avviso di liquidazione n.
221T000895000P002, notificato il 03.01.2024 e relativo al recupero delle imposte ipotecarie e catastali
(per un totale di euro 7.213,00) sull'ammontare effettivo di € 1.000.000,00 anziché di € 819.672,13 quale prezzo del complesso immobiliare (sito nel Comune di VENAFRO (IS), alla località "Fairnina", alla Indirizzo_1 Venafrana, snc.) ceduto in vendita dalla Società_2 S.P.A. alla Resistente_1
, con atto per notar Nominativo_1 di Venafro del 21.03.2022, Rep. n. 71.776/ Racc. n. 32.569.
Avverso l'anzidetta decisione ha interposto gravame il l'Ufficio, articolato nei seguenti motivi: 1) Omesso esame e valutazione delle risultanze probatorie;
2) Insufficienza e contraddittorietà della motivazione
Costituitasi, la parte appellata ha chiesto il rigetto dell'interposto gravame, sostenendo la fondatezza dell'impugnata decisione.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
In particolare, con riferimento agli specifici capi di gravame della parte appellante ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
1) L'appellante lamenta che dal contratto per notar Nominativo_1 emergerebbe chiaramente il prezzo posto a base della vendita, pari ad € 1.000.000,00 (e non ad € 819.672,13), dato che, ad eccezione dell'art. VIII, nella restante parte del contratto stesso si fa riferimento solo a detto prezzo, senza escludervi l'Iva. Tanto risulterebbe anche dal comportamento delle parti, dato che dal medesimo contratto si evince come detto prezzo sia stato interamente corrisposto alla venditrice a mezzo n. 10 assegni di € 100.000,00 cadauno;
e quest'ultima, a sua volta, ha emesso fattura per pari importo (senza che ne sia seguita alcuna nota di credito). Sicché, nel regime di inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6, lett. a-bis del D.P.R. n. 633/1972, per il quale le parti hanno optato con riferimento al bene strumentale in questione (come da art. XII del medesimo contratto notarile), la cessionaria Resistente_1 sarebbe ancora tenuta a versare l'Iva sulla predetta somma di € 1.000.000,00, così come sarebbe tenuta a versare i tributi oggetto del presente procedimento.
In senso contrario, deve osservarsi che, come rettamente controdedotto dall'appellata, il prezzo pari all'importo di 1.000.000,00, “iva compresa” risulta expressis verbis dall'art. VIII del contratto notarile in questione, sicché detto inciso (“iva compresa”) deve ritenersi implicitamente contenuto anche nelle altre parti del contratto in cui viene riportata la somma in questione (€ 1.000.000,00). Per mero errore, dunque,
l'acquirente/cessionaria ha corrisposto € 1.000.000,00 alla venditrice/cedente, pagamento che risulta pure dall'atto notarile e dai connessi n. 10 assegni ivi citati, perché avrebbe dovuto invece corrispondergliene solo € 819.672,13 e poi pagare l'Iva a parte, stante il sopra menzionato regime d'inversione contabile (come risultante pure dall'art. XII del contratto stesso). A riprova di ciò, sta la circostanza (pacifica) che essa acquirente/odierna appellata ha anche promosso apposito giudizio civile al fine di ottenere dalla Società_2 la restituzione di quanto erroneamente corrispostole in eccedenza.
La censura dell'Ufficio appellante non coglie dunque nel segno, avendo la sentenza appellata compiutamente esaminato e valutato le risultanze probatorie.
2) La motivazione dell'impugnata decisione non è affatto contraddittoria, né insufficiente ed ha permesso all'appellante di svolgere approfonditamente (e sia pur infondatamente) le proprie censure ed argomentazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, confermando l'impugnata decisione. Condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 2.000,00, oltre le spese generali al 15%, oltre le spese vive relative al contributo unificato ed oltre quanto dovuto per legge.