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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2908/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240008915215000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di Pagamento:
1. nr. 291 2024 00089152 15 000, Regione Sicilia tassa automobilistica anno 2021 deducendone l'illegittimità per avere provveduto al tempestivo pagamento della stessa.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all'intervenuto sgravio della pretesa.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione all'intervenuto sgravio della pretesa, connesso al documentato pagamento.
In relazione al principio della soccombenza virtuale, collegato al buon diritto del ricorrente ad impugnare la cartella relativa a pretesa inesistente, le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle entrate riscossione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.Pone a carico dell'Agenzia delle entrate riscossione il pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei procuratori distrattari del ricorrente in euro 300.00. Il Presidente rel. Roberto Giovanni Conti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2908/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240008915215000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di Pagamento:
1. nr. 291 2024 00089152 15 000, Regione Sicilia tassa automobilistica anno 2021 deducendone l'illegittimità per avere provveduto al tempestivo pagamento della stessa.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all'intervenuto sgravio della pretesa.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione all'intervenuto sgravio della pretesa, connesso al documentato pagamento.
In relazione al principio della soccombenza virtuale, collegato al buon diritto del ricorrente ad impugnare la cartella relativa a pretesa inesistente, le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle entrate riscossione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.Pone a carico dell'Agenzia delle entrate riscossione il pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei procuratori distrattari del ricorrente in euro 300.00. Il Presidente rel. Roberto Giovanni Conti