CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1171/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4870/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 06/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229012953471000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1530/2025 depositato il
15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n.
29320229012953471 la quale rinvia precedente atto esattoriale, per un importo complessivo pari a euro 76.207,54 nei confronti della contribuente “Resistente_1 S.r.l.”. La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'inesistenza della notifica dell'intimazione; l'omessa notifica della cartella prodromica;
la decadenza dell'ufficio con conseguente prescrizione;
ed infine, il difetto di motivazione. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 4870 depositata in data 6 luglio
2023, ritenendo non provata la regolare notificazione della prodromica cartella di pagamento opposta, accoglieva il ricorso dichiarando l'irripetibilità delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione di Catania documentando la regolare notificazione della cartella prodromica. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia in ragione delle argomentazioni che seguono.
E invero, poiché l'Agenzia ha fornito puntuale prova della regolare notificazione dell'atto presupposto all'intimazione impugnata (cartella di pagamento n. 29320180015082950000 notificata in data
15.11.2018), rilevata l'assenza di qualunque prescrizione del diritto di credito preteso, l'atto impugnato risulta essere stato emesso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'atto opposto.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1171/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4870/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 06/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229012953471000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1530/2025 depositato il
15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n.
29320229012953471 la quale rinvia precedente atto esattoriale, per un importo complessivo pari a euro 76.207,54 nei confronti della contribuente “Resistente_1 S.r.l.”. La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'inesistenza della notifica dell'intimazione; l'omessa notifica della cartella prodromica;
la decadenza dell'ufficio con conseguente prescrizione;
ed infine, il difetto di motivazione. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 4870 depositata in data 6 luglio
2023, ritenendo non provata la regolare notificazione della prodromica cartella di pagamento opposta, accoglieva il ricorso dichiarando l'irripetibilità delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione di Catania documentando la regolare notificazione della cartella prodromica. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia in ragione delle argomentazioni che seguono.
E invero, poiché l'Agenzia ha fornito puntuale prova della regolare notificazione dell'atto presupposto all'intimazione impugnata (cartella di pagamento n. 29320180015082950000 notificata in data
15.11.2018), rilevata l'assenza di qualunque prescrizione del diritto di credito preteso, l'atto impugnato risulta essere stato emesso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'atto opposto.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il Presidente