Articolo 72 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 71Articolo 73
Versione
11 maggio 1963
Art. 72.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1953-54 (articolo 68). L. 291.067.837 - Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 70).... " 550.000 - Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)................ " 163.873.747 -
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1954... L. 458.491.584 -
-----------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963