Versione
12 maggio 1968
12 maggio 1968
Art. 3.
Il comitato e' autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.
Il comitato e' autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.