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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 181/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Stefano Neri per parte resistente l'avv. Arnaldo Belvedere in sostituzione dell'avv. Atzeni Francesco i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. PACINI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ATZENI FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 Controparte_1
“ ”, per vedere accolte le seguenti conclusioni: < in via principale, accertato che tra CP_1
e è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 Controparte_2 partire dall'1 novembre 2018 al 6 agosto 2021 o per il diverso arco temporale accertato, o comunque accertato il superamento della durata massima tra contratti a termine ex art. 19 cc. 2 e 3 d.lgs. n. 81/2015, il difetto di apposizione della causale di cui agli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 81/2015, la mancata consegna del contratto ai sensi dell'art. 19, c. 4 d.lgs. n. 81/2015, nonché la mancata valutazione dei rischi ex art. 20
d.lgs. n. 81/2015, conseguentemente dichiarare la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato formalmente con data iniziale 15 maggio 2020, e quindi la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, anche eventuale previa declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità del recesso intimato, ed altresì condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità omnicomprensiva tra 2,5 e
12 mensilità dell'ultima retribuzione da riferimento per il calcolo del TFR;
in via subordinata, previa declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento intimato a da parte del Parte_1 datore di lavoro, conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento della retribuzione che la stessa avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto, o in alternativa ad un numero di mensilità di indennizzo da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mensilità ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 23/2015; in tutti i
1 casi, con condanna al pagamento delle differenze retributive dovute nei confronti della ricorrente, per
l'importo netto di € 19.957,52 o per quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta…>>.
2. La ricorrente ha allegato che: dal 1.11.2018 al 6.8.2021 ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta come cameriera di ristorante inquadrata al livello 5 CCNL Turismo-Pubblici Esercizi Minori in forza di tre distinti contratti a termine, di cui il primo dal 1.11.2018 al 31.12.2018, il secondo dal 19.1.2019 al
10.9.2019, il terzo dal 15.5.2020 fino a data sconosciuta perché mai consegnatole e interrotto anticipatamente il 6.8.2021 per licenziamento per giusta causa;
il recesso datoriale faceva seguito a tre contestazioni disciplinari, tutte inviate il 16.7.2021 e ricevute il 20.7.2021, di identico contenuto (salvo quella relativa ad un giorno di assenza ingiustificata), ovvero per aver tenuto un comportamento
“nell'ultimo periodo, che si manifesta tramite mancanza di rispetto delle direttive date dal titolare e di non esecuzione del lavoro secondo le istruzioni avute od eseguite con negligenza, vedi non rispetto delle mansioni per cui è stato assunto, e soprattutto assenze ingiustificate in particolare quella di [sabato
10.07.2021] – [domenica 11.07.2021] – [lunedì 12.07.2021] pregiudica il lavoro nonché l'andamento aziendale”; il lavoro prestato non è stato adeguatamente retribuito perché i turni di lavoro, pur variabili da un minimo di quindici ad un massimo di ventiquattro ore settimanali, in realtà erano di circa sei ore giornaliere per sei giorni a settimana dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo (il martedì o il mercoledì), salvo che durante la stagione estiva (da giugno a settembre) in cui lavorava tutti i giorni;
l'orario poteva andare dalle 10 alle 16 ovvero dalle 18 alle 23/1.00; ha sempre percepito la retribuzione in contanti in misura di 30 euro per ogni sabato o domenica lavorati o di 20 euro negli altri giorni, per un importo complessivo di € 15.700,00 netti.
3. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto.
4. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Parte ricorrente lamenta in primo luogo che, pur assunta con diversi contratti a tempo determinato, ha di fatto continuato a lavorare senza soluzione di continuità (salvo un periodo di circa un mese nell'ottobre
2019) anche prima della stipula, a maggio 2020, dell'ultimo contratto a termine (di cui la lavoratrice non pare lamentare la sottoscrizione ma solo la mancata consegna da parte del datore di lavoro).
7. Tale circostanza è stata confermata non solo dalla teste , dipendente della convenuta fino Testimone_1 ad agosto 2020 (e in causa con la resistente al momento della deposizione), ma anche da e MO
, rispettivamente madre e fratello del resistente, che hanno risposto affermativamente al Testimone_3 cap 1 del ricorso (“ ha prestato attività lavorativa presso il ristorante “Il Delfino”, in Parte_2
2 Livorno, Viale Italia n. 22, alle dipendenze della ditta dal 1° novembre Controparte_1
2018 fino al 6 agosto 2021, con un mese di interruzione nell'ottobre 2019”) e della cui attendibilità sul punto non pare ci siano margini per dubitare atteso il rapporto di parentela con il convenuto e il tenore delle altre dichiarazioni rese, dichiarazioni certo non favorevoli alla ricorrente. Né d'altro canto può valorizzarsi in senso contrario il fatto che i due testi abbiano confermato anche il capitolo 1) di parte resistente (“Vero che la SI.ra ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 ditta con la qualifica di cameriera (livello V CCNL) nei periodi dal Controparte_1
01.11.2018-31.12.2018 dal 19.01.2019 al 10.9.2019 e dal 15.5.2020 al 6.8.2021 come attestato dalle corrispondenti buste paga della lavoratrice che vi si mostrano”), non apparendo le circostanze confermate in contrasto con quanto dedotto al capitolo 1) di parte ricorrente, parimenti confermato dai testi.
8. Pertanto, non risultando versati in atti i contratti di lavoro a termine ed in particolare l'ultimo di cui parte resistente ha allegato ma non documentato né chiesto di provare la consegna alla lavoratrice, neanche a fronte di specifica eccezione di parte ricorrente all'udienza del 15 luglio 2022, deve ritenersi accertata la natura subordinata di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.11.2018.
9. Quanto alla richiesta di indennità ex art 28 d. lgs 81/2015, deve rilevarsi che essa, come chiarito espressamente dal tenore letterale della disposizione, “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”, pronuncia che nel caso di specie non può essere resa in quanto incoerente con l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro fin dal 1.11.2018 e le conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
10. Una volta accertata – come richiesto in via principale dalla ricorrente – la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dall'inizio del primo contratto a termine, assorbito risulta l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto a termine da ultimo stipulato tra le parti in data
15 maggio 2020 per i diversi motivi dedotti in ricorso e riassunti nelle conclusioni (superamento della durata massima tra contratti a termine, il difetto di apposizione della causale, la mancata consegna del contratto), non rendendosi di fatto necessaria alcuna trasformazione del rapporto di fatto già a tempo indeterminato perché prestato senza soluzione di continuità fin dal 1.11.2018.
11. Giova peraltro precisare che l'indennità risarcitoria di cui all'art 28 d. lgs 81/2015 prescinde dall'accertamento di nullità /inefficacia/illegittimità del recesso datoriale e dalla relativa declaratoria pure richiesta in maniera eventuale da parte ricorrente nelle conclusioni rassegnate.
12. Non può infatti mancare di osservarsi che parte ricorrente ha impugnato solo in via subordinata (“solo qualora per avvenuta si ritenesse pivo di profili d illiceità l'ultimo contratto di lavoro a termine”, così a pag.
3 8 ricorso;
cfr anche conclusioni sopra riportate), il recesso datoriale parametrando tuttavia il risarcimento alla retribuzione che avrebbe percepito se il contratto non fosse stato risolto ante tempus.
13. Contemporaneamente la ha agito per il pagamento delle differenze retributive come se il Pt_1 rapporto fosse stato ab origine a tempo indeterminato, circostanza che pare incompatibile con la richiesta trasformazione del rapporto a far data dall'ultimo contratto di lavoro a termine.
14. Tanto chiarito, ribadito che l'impugnativa del recesso è stata formulata solo in via subordinata e rilevato che difetta una domanda di ricostituzione (più che di trasformazione) del rapporto di lavoro, non può trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento dell'indennità risarcitoria, ma solo quella di pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'accertata unicità del rapporto di lavoro subordinato dal 1.11.2018 al 6.8.2021.
15. Solo per mera completezza si osserva che il recesso datoriale origina - al di là della generica contestazione di “mancanza di rispetto delle direttive date dal titolare e di non esecuzione del lavoro secondo le istruzioni avute o eseguite con negligenza, vedi non rispetto delle mansioni per cui è stato assunto” – dall'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 10,11 e 12 luglio 2021.
16. Ebbene non risulta contestato che la ricorrente non si sia presentata al lavoro in tali giornate. Secondo la
OS, tuttavia, ciò sarebbe avvenuto per volontà del datore di lavoro che l'avrebbe allontanata dal posto di lavoro il 9 luglio 2021 dicendole “non ti amo più, non ti voglio più, non devi più entrare nel mio locale, sei licenziata” (cfr. ricorso punto 6).
17. Rispetto a tale ultima circostanza difetta ogni richiesta di prova da parte della ricorrente di talché sarebbe rimasta comunque indimostrata, non potendosi valorizzare in senso contrario i messaggi asseritamente inviati dal alla ricorrente il 10 luglio 2021 allegati al ricorso come doc. 16, trattandosi di un CP_1 documento in formato pdf (e non di testo) di cui icto oculi non appare genuina la formazione, né è individuabile l'origine (non essendo indicato il numero di telefono di provenienza), né il mittente (indicato Per_ come
18. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi probatori e dell'offerta di prestazione da parte della ricorrente prima del 10.8.2021, dovrebbe concludersi per la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato alla lavoratrice, costituendo indubitabilmente l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro per tre giornate consecutive motivo di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
19. Ciò nonostante il recesso datoriale sarebbe comunque illegittimo perché adottato in violazione dell'art 7
St. Lav., ovvero senza l'audizione della lavoratrice che pure, in data 23.7.2021 ne aveva fatto tempestiva richiesta nella lettera di giustificazione (cfr. doc. 5 ric.).
20. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, “il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore
4 incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive” (Cass. sez. Lav. n. 204/2017; cfr anche Cass. n. 19486/2020).
21. Per quel che concerne le differenze retributive maturate dalla ricorrente in ragione dell'accertata unicità del rapporto di lavoro subordinato dal 1.11.2018 fino al 6.8.2021, la ricorrente non contesta l'inquadramento nel livello 5 CCNL Turismo/Pubblici Esercizi Minori, ma ha chiesto di provare (cfr. capitoli
2) e 3) di aver lavorato per sei giorni a settimana dal lunedì alla domenica con giorno di riposo variabile martedì o mercoledì, nonché, nel periodo giugno-settembre, sette giorni su sette senza riposo settimanale, con turno unico, mattutino o serale, di (almeno sei ore).
22. L'osservanza di un orario di lavoro di sei ore giornaliere con un giorno di riposo settimanale è stata confermata non solo dalla teste ma, indirettamente, anche dai testi intimati da parte Testimone_1 resistente.
23. In particolare , con specifico riferimento al capitolo 4 di parte ricorrente, ha dichiarato “Quello MO indicato era l'orario che avrebbe dovuto fare”, alludendo con tutta evidenza a quanto poco prima riferito circa il comportamento della ricorrente che oltre ad arrivare in ritardo e a non fare svolgere appieno le mansioni di sua competenza non era in grado di lavorare il pomeriggio perché ubriaca (“….arrivava sempre in ritardo alle 10.30, andava dietro il bancone e si prendeva il caffè e si metteva al tavolo a fumare. Se le si voleva far fare il pomeriggio non era possibile perché era ubriaca dalla mattina alla sera. Lo può testimoniare tutto il viale Italia….La ricorrente veniva alla 10/10.30, mangiava e andava via;
il pomeriggio ribadisco che era sempre ubriaca”).
24. , invece, ha pur negando che la ricorrente abbia mai lavorato sei ore al giorno, ha Testimone_3 significativamente aggiunto “…Se non c'era nessuno andava via., il tempo di mangiare e andava via”, di fatto corroborando quanto riferito sul punto dalla madre . MO
25. All'esito dell'istruttoria, tuttavia, non pare sufficientemente dimostrato il maggiore orario dedotto da parte ricorrente con riferimento al periodo estivo (con assenza di giorni di riposo), risultando sul punto contraddittorie le dichiarazioni rese dalla da un lato e quelle rese dagli altri due testi escussi. Tes_1
26. Tanto chiarito e accertato, si è dunque proceduto alla nomina di un CTU contabile cui è stato chiesto di quantificare le differenze retributive maturate dalla ricorrente tenuto conto dei seguenti parametri: durata del rapporto dal 1 novembre 2018 al 6 agosto 2021; imputazione del mese di ottobre 2019 al godimento di ferie;
orario di lavoro settimanale 6 ore al giorno diurne (dalle 10 alle 16.00) per sei giorni settimanali dal lunedì alla domenica e un giorno di riposo infrasettimanale;
livello di inquadramento livello 5 CCNL applicato;
percezione di acconti in contanti nella misura di € 15.700,00 netti.
5 27. Il CTU, previa revisione delle conclusioni originariamente rassegnate a seguito di richiesta di chiarimenti giustificata dallo scomputo di poste non omogenee, ha quantificato le differenze retributive maturate dalla ricorrente in complessivi € 28.292,12 netti.
28. Da tale importo (già al netto di quanto la ricorrente ha dichiarato di aver percepito in pendenza di rapporto di lavoro), in assenza della prova del godimento da parte della ricorrente della CIG (risultando in merito generica e indistinta la documentazione versata in atti da parte resistente), non si ritiene debba essere detratto alcunché, non potendosi riconoscere ai prospetti paga in atti alcun valore probatorio circa l'effettivo ammontare della retribuzione versata alla lavoratrice (cfr. Cass. sez. Lav. n. 10306/2018).
29. In definitiva deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento a favore della a Pt_1 titolo di differenze retributive (anche a titolo di TFR) di € 28.292,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
30. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensar nella misura di un terzo le spese di lite che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto e della contenuta attività istruttoria.
31. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna quale titolare dell'omonima ditta individuale “ ” al Controparte_1 Controparte_1 pagamento a favore di di € € 28.292,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Parte_1 dovuto fino al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e per l'effetto condanna quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale “ ” al pagamento a favore di di e Controparte_1 Parte_1
3100,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva Cpa;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Livorno, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 181/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Stefano Neri per parte resistente l'avv. Arnaldo Belvedere in sostituzione dell'avv. Atzeni Francesco i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. PACINI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ATZENI FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 Controparte_1
“ ”, per vedere accolte le seguenti conclusioni: < in via principale, accertato che tra CP_1
e è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 Controparte_2 partire dall'1 novembre 2018 al 6 agosto 2021 o per il diverso arco temporale accertato, o comunque accertato il superamento della durata massima tra contratti a termine ex art. 19 cc. 2 e 3 d.lgs. n. 81/2015, il difetto di apposizione della causale di cui agli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 81/2015, la mancata consegna del contratto ai sensi dell'art. 19, c. 4 d.lgs. n. 81/2015, nonché la mancata valutazione dei rischi ex art. 20
d.lgs. n. 81/2015, conseguentemente dichiarare la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato formalmente con data iniziale 15 maggio 2020, e quindi la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, anche eventuale previa declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità del recesso intimato, ed altresì condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità omnicomprensiva tra 2,5 e
12 mensilità dell'ultima retribuzione da riferimento per il calcolo del TFR;
in via subordinata, previa declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento intimato a da parte del Parte_1 datore di lavoro, conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento della retribuzione che la stessa avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto, o in alternativa ad un numero di mensilità di indennizzo da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mensilità ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 23/2015; in tutti i
1 casi, con condanna al pagamento delle differenze retributive dovute nei confronti della ricorrente, per
l'importo netto di € 19.957,52 o per quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta…>>.
2. La ricorrente ha allegato che: dal 1.11.2018 al 6.8.2021 ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta come cameriera di ristorante inquadrata al livello 5 CCNL Turismo-Pubblici Esercizi Minori in forza di tre distinti contratti a termine, di cui il primo dal 1.11.2018 al 31.12.2018, il secondo dal 19.1.2019 al
10.9.2019, il terzo dal 15.5.2020 fino a data sconosciuta perché mai consegnatole e interrotto anticipatamente il 6.8.2021 per licenziamento per giusta causa;
il recesso datoriale faceva seguito a tre contestazioni disciplinari, tutte inviate il 16.7.2021 e ricevute il 20.7.2021, di identico contenuto (salvo quella relativa ad un giorno di assenza ingiustificata), ovvero per aver tenuto un comportamento
“nell'ultimo periodo, che si manifesta tramite mancanza di rispetto delle direttive date dal titolare e di non esecuzione del lavoro secondo le istruzioni avute od eseguite con negligenza, vedi non rispetto delle mansioni per cui è stato assunto, e soprattutto assenze ingiustificate in particolare quella di [sabato
10.07.2021] – [domenica 11.07.2021] – [lunedì 12.07.2021] pregiudica il lavoro nonché l'andamento aziendale”; il lavoro prestato non è stato adeguatamente retribuito perché i turni di lavoro, pur variabili da un minimo di quindici ad un massimo di ventiquattro ore settimanali, in realtà erano di circa sei ore giornaliere per sei giorni a settimana dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo (il martedì o il mercoledì), salvo che durante la stagione estiva (da giugno a settembre) in cui lavorava tutti i giorni;
l'orario poteva andare dalle 10 alle 16 ovvero dalle 18 alle 23/1.00; ha sempre percepito la retribuzione in contanti in misura di 30 euro per ogni sabato o domenica lavorati o di 20 euro negli altri giorni, per un importo complessivo di € 15.700,00 netti.
3. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto.
4. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Parte ricorrente lamenta in primo luogo che, pur assunta con diversi contratti a tempo determinato, ha di fatto continuato a lavorare senza soluzione di continuità (salvo un periodo di circa un mese nell'ottobre
2019) anche prima della stipula, a maggio 2020, dell'ultimo contratto a termine (di cui la lavoratrice non pare lamentare la sottoscrizione ma solo la mancata consegna da parte del datore di lavoro).
7. Tale circostanza è stata confermata non solo dalla teste , dipendente della convenuta fino Testimone_1 ad agosto 2020 (e in causa con la resistente al momento della deposizione), ma anche da e MO
, rispettivamente madre e fratello del resistente, che hanno risposto affermativamente al Testimone_3 cap 1 del ricorso (“ ha prestato attività lavorativa presso il ristorante “Il Delfino”, in Parte_2
2 Livorno, Viale Italia n. 22, alle dipendenze della ditta dal 1° novembre Controparte_1
2018 fino al 6 agosto 2021, con un mese di interruzione nell'ottobre 2019”) e della cui attendibilità sul punto non pare ci siano margini per dubitare atteso il rapporto di parentela con il convenuto e il tenore delle altre dichiarazioni rese, dichiarazioni certo non favorevoli alla ricorrente. Né d'altro canto può valorizzarsi in senso contrario il fatto che i due testi abbiano confermato anche il capitolo 1) di parte resistente (“Vero che la SI.ra ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 ditta con la qualifica di cameriera (livello V CCNL) nei periodi dal Controparte_1
01.11.2018-31.12.2018 dal 19.01.2019 al 10.9.2019 e dal 15.5.2020 al 6.8.2021 come attestato dalle corrispondenti buste paga della lavoratrice che vi si mostrano”), non apparendo le circostanze confermate in contrasto con quanto dedotto al capitolo 1) di parte ricorrente, parimenti confermato dai testi.
8. Pertanto, non risultando versati in atti i contratti di lavoro a termine ed in particolare l'ultimo di cui parte resistente ha allegato ma non documentato né chiesto di provare la consegna alla lavoratrice, neanche a fronte di specifica eccezione di parte ricorrente all'udienza del 15 luglio 2022, deve ritenersi accertata la natura subordinata di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.11.2018.
9. Quanto alla richiesta di indennità ex art 28 d. lgs 81/2015, deve rilevarsi che essa, come chiarito espressamente dal tenore letterale della disposizione, “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”, pronuncia che nel caso di specie non può essere resa in quanto incoerente con l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro fin dal 1.11.2018 e le conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
10. Una volta accertata – come richiesto in via principale dalla ricorrente – la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dall'inizio del primo contratto a termine, assorbito risulta l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto a termine da ultimo stipulato tra le parti in data
15 maggio 2020 per i diversi motivi dedotti in ricorso e riassunti nelle conclusioni (superamento della durata massima tra contratti a termine, il difetto di apposizione della causale, la mancata consegna del contratto), non rendendosi di fatto necessaria alcuna trasformazione del rapporto di fatto già a tempo indeterminato perché prestato senza soluzione di continuità fin dal 1.11.2018.
11. Giova peraltro precisare che l'indennità risarcitoria di cui all'art 28 d. lgs 81/2015 prescinde dall'accertamento di nullità /inefficacia/illegittimità del recesso datoriale e dalla relativa declaratoria pure richiesta in maniera eventuale da parte ricorrente nelle conclusioni rassegnate.
12. Non può infatti mancare di osservarsi che parte ricorrente ha impugnato solo in via subordinata (“solo qualora per avvenuta si ritenesse pivo di profili d illiceità l'ultimo contratto di lavoro a termine”, così a pag.
3 8 ricorso;
cfr anche conclusioni sopra riportate), il recesso datoriale parametrando tuttavia il risarcimento alla retribuzione che avrebbe percepito se il contratto non fosse stato risolto ante tempus.
13. Contemporaneamente la ha agito per il pagamento delle differenze retributive come se il Pt_1 rapporto fosse stato ab origine a tempo indeterminato, circostanza che pare incompatibile con la richiesta trasformazione del rapporto a far data dall'ultimo contratto di lavoro a termine.
14. Tanto chiarito, ribadito che l'impugnativa del recesso è stata formulata solo in via subordinata e rilevato che difetta una domanda di ricostituzione (più che di trasformazione) del rapporto di lavoro, non può trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento dell'indennità risarcitoria, ma solo quella di pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'accertata unicità del rapporto di lavoro subordinato dal 1.11.2018 al 6.8.2021.
15. Solo per mera completezza si osserva che il recesso datoriale origina - al di là della generica contestazione di “mancanza di rispetto delle direttive date dal titolare e di non esecuzione del lavoro secondo le istruzioni avute o eseguite con negligenza, vedi non rispetto delle mansioni per cui è stato assunto” – dall'assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 10,11 e 12 luglio 2021.
16. Ebbene non risulta contestato che la ricorrente non si sia presentata al lavoro in tali giornate. Secondo la
OS, tuttavia, ciò sarebbe avvenuto per volontà del datore di lavoro che l'avrebbe allontanata dal posto di lavoro il 9 luglio 2021 dicendole “non ti amo più, non ti voglio più, non devi più entrare nel mio locale, sei licenziata” (cfr. ricorso punto 6).
17. Rispetto a tale ultima circostanza difetta ogni richiesta di prova da parte della ricorrente di talché sarebbe rimasta comunque indimostrata, non potendosi valorizzare in senso contrario i messaggi asseritamente inviati dal alla ricorrente il 10 luglio 2021 allegati al ricorso come doc. 16, trattandosi di un CP_1 documento in formato pdf (e non di testo) di cui icto oculi non appare genuina la formazione, né è individuabile l'origine (non essendo indicato il numero di telefono di provenienza), né il mittente (indicato Per_ come
18. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi probatori e dell'offerta di prestazione da parte della ricorrente prima del 10.8.2021, dovrebbe concludersi per la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato alla lavoratrice, costituendo indubitabilmente l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro per tre giornate consecutive motivo di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
19. Ciò nonostante il recesso datoriale sarebbe comunque illegittimo perché adottato in violazione dell'art 7
St. Lav., ovvero senza l'audizione della lavoratrice che pure, in data 23.7.2021 ne aveva fatto tempestiva richiesta nella lettera di giustificazione (cfr. doc. 5 ric.).
20. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, “il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore
4 incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive” (Cass. sez. Lav. n. 204/2017; cfr anche Cass. n. 19486/2020).
21. Per quel che concerne le differenze retributive maturate dalla ricorrente in ragione dell'accertata unicità del rapporto di lavoro subordinato dal 1.11.2018 fino al 6.8.2021, la ricorrente non contesta l'inquadramento nel livello 5 CCNL Turismo/Pubblici Esercizi Minori, ma ha chiesto di provare (cfr. capitoli
2) e 3) di aver lavorato per sei giorni a settimana dal lunedì alla domenica con giorno di riposo variabile martedì o mercoledì, nonché, nel periodo giugno-settembre, sette giorni su sette senza riposo settimanale, con turno unico, mattutino o serale, di (almeno sei ore).
22. L'osservanza di un orario di lavoro di sei ore giornaliere con un giorno di riposo settimanale è stata confermata non solo dalla teste ma, indirettamente, anche dai testi intimati da parte Testimone_1 resistente.
23. In particolare , con specifico riferimento al capitolo 4 di parte ricorrente, ha dichiarato “Quello MO indicato era l'orario che avrebbe dovuto fare”, alludendo con tutta evidenza a quanto poco prima riferito circa il comportamento della ricorrente che oltre ad arrivare in ritardo e a non fare svolgere appieno le mansioni di sua competenza non era in grado di lavorare il pomeriggio perché ubriaca (“….arrivava sempre in ritardo alle 10.30, andava dietro il bancone e si prendeva il caffè e si metteva al tavolo a fumare. Se le si voleva far fare il pomeriggio non era possibile perché era ubriaca dalla mattina alla sera. Lo può testimoniare tutto il viale Italia….La ricorrente veniva alla 10/10.30, mangiava e andava via;
il pomeriggio ribadisco che era sempre ubriaca”).
24. , invece, ha pur negando che la ricorrente abbia mai lavorato sei ore al giorno, ha Testimone_3 significativamente aggiunto “…Se non c'era nessuno andava via., il tempo di mangiare e andava via”, di fatto corroborando quanto riferito sul punto dalla madre . MO
25. All'esito dell'istruttoria, tuttavia, non pare sufficientemente dimostrato il maggiore orario dedotto da parte ricorrente con riferimento al periodo estivo (con assenza di giorni di riposo), risultando sul punto contraddittorie le dichiarazioni rese dalla da un lato e quelle rese dagli altri due testi escussi. Tes_1
26. Tanto chiarito e accertato, si è dunque proceduto alla nomina di un CTU contabile cui è stato chiesto di quantificare le differenze retributive maturate dalla ricorrente tenuto conto dei seguenti parametri: durata del rapporto dal 1 novembre 2018 al 6 agosto 2021; imputazione del mese di ottobre 2019 al godimento di ferie;
orario di lavoro settimanale 6 ore al giorno diurne (dalle 10 alle 16.00) per sei giorni settimanali dal lunedì alla domenica e un giorno di riposo infrasettimanale;
livello di inquadramento livello 5 CCNL applicato;
percezione di acconti in contanti nella misura di € 15.700,00 netti.
5 27. Il CTU, previa revisione delle conclusioni originariamente rassegnate a seguito di richiesta di chiarimenti giustificata dallo scomputo di poste non omogenee, ha quantificato le differenze retributive maturate dalla ricorrente in complessivi € 28.292,12 netti.
28. Da tale importo (già al netto di quanto la ricorrente ha dichiarato di aver percepito in pendenza di rapporto di lavoro), in assenza della prova del godimento da parte della ricorrente della CIG (risultando in merito generica e indistinta la documentazione versata in atti da parte resistente), non si ritiene debba essere detratto alcunché, non potendosi riconoscere ai prospetti paga in atti alcun valore probatorio circa l'effettivo ammontare della retribuzione versata alla lavoratrice (cfr. Cass. sez. Lav. n. 10306/2018).
29. In definitiva deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento a favore della a Pt_1 titolo di differenze retributive (anche a titolo di TFR) di € 28.292,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
30. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensar nella misura di un terzo le spese di lite che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto e della contenuta attività istruttoria.
31. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna quale titolare dell'omonima ditta individuale “ ” al Controparte_1 Controparte_1 pagamento a favore di di € € 28.292,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Parte_1 dovuto fino al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite e per l'effetto condanna quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale “ ” al pagamento a favore di di e Controparte_1 Parte_1
3100,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva Cpa;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Livorno, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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