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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 24/07/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4833/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220007640841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220007640841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, dello Studio Legale Società_1, giusto mandato apposto in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano Rossano, A. U. Corigliano alla Indirizzo_1, ha proposto impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 034 2022 00076408 41 000,000, emessa da Agenzia delle Entrate-
Riscossione, notificata ex art, 143 c.p.c, a mezzo servizio postale, in data 02.05.2024, concernente la tassa automobilistica relativa alle annualità 2017, per un importo complessivo pari ad euro 1.456,30 e annualità
2018 per l'importo di € 1.199.89.
Ha posto a motivi la Estinzione del diritto alla riscossione per prescrizione del credito;
la nullita della cartella/inesistenza in quanto notificata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. semplice, anziché con gli appositi modelli postali riservati per gli atti giudiziari, violando in tal modo l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, poiché i dipendenti degli uffici postali non possono ritenersi soggetti abilitati alla notifica di tali provvedimenti;
la violazione degli artt, 36 bis del D.P.R 600/73 ed 6 comma 1 e 5 L. n. 212/2000, mancata comunicazione dell'avviso di liquidazione;
la illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi e/o oneri di riscossione;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato .
Ha concluso perche venga dichiarata illegittima e/o nulla e/o annullabile l'impugnata cartella di pagamento n°034 20220007640841000.
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate e la Regione Calabria.
La Regione Calabria ha depositato copia dell'Avviso di Accertamento e contestuale irrogazione sanzioni n.
3695575 notificato in data 1.3.2021 personalmente al ricorrente.
Ha richiamato la sospensione dei termini di notifica di cui al Decreto Emergenza “Covid 19”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso .
L'Agenzia delle Entrate , costituitasi in giudizio , ha chiesto anch'essa il rigetto del ricorso , contestando ogni deduzione del ricorrente ed ha prodotto gli atti relativi alla notifica della cartella .
Il procedimento veniva trattato e deciso in camera di consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
La questione dirimente attiene alla eccepita prescrizione del credito impositivo di cui alla cartella.
La pretesa impositiva espressa nella cartella impugnata è stata preceduta dall'Atto di Accertamento e contestuale irrogazione sanzioni n. 3695575 notificato in data 1.3.2021 prodotto in giudizio dalla Regione
Calabria in uno con gli atti relativi al procedimento notificatorio , regolarmente avvenuto .
Le annualità richieste attengono agli anni 2017 e 2018.
Relativamente all'anno 2018 , il termine prescrizionale ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, risulta regolarmente osservato .
Relativamente all'anno 2017 , il termine risulta osservato per effetto della proroga di 85 giorni causa COVID
19 (art. 67 d.l.18/20) posposta al 26 marzo 2021.
La cartella di pagamento impugnata , notificata ex art.143 cpc , con deposito presso la Casa Comunale il
7.12.2023 , si é perfezionata nei successivi venti giorni ,il 27.12.2023.
Il termine ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, risulta pienamente osservato .
La cartella é debitamente motivata , richiama l'atto presupposto regolarmente notificata al ricorrente , riporta le indicazioni e presupposto tutti relativi al credito sottostante e notificata legittimamente a mezzo posta .
Ogni altra questione deve ritenersi ultronea ed assorbita .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in €. 463,00 a favore della
Agenzia delle Entrate-Riscossione oltre Iva e cap per legge ed in €.371,00 a favore della Regione Calabria oltre accessori di legge se dovuti .
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 24/07/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4833/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220007640841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220007640841000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, dello Studio Legale Società_1, giusto mandato apposto in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano Rossano, A. U. Corigliano alla Indirizzo_1, ha proposto impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 034 2022 00076408 41 000,000, emessa da Agenzia delle Entrate-
Riscossione, notificata ex art, 143 c.p.c, a mezzo servizio postale, in data 02.05.2024, concernente la tassa automobilistica relativa alle annualità 2017, per un importo complessivo pari ad euro 1.456,30 e annualità
2018 per l'importo di € 1.199.89.
Ha posto a motivi la Estinzione del diritto alla riscossione per prescrizione del credito;
la nullita della cartella/inesistenza in quanto notificata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. semplice, anziché con gli appositi modelli postali riservati per gli atti giudiziari, violando in tal modo l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, poiché i dipendenti degli uffici postali non possono ritenersi soggetti abilitati alla notifica di tali provvedimenti;
la violazione degli artt, 36 bis del D.P.R 600/73 ed 6 comma 1 e 5 L. n. 212/2000, mancata comunicazione dell'avviso di liquidazione;
la illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi e/o oneri di riscossione;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato .
Ha concluso perche venga dichiarata illegittima e/o nulla e/o annullabile l'impugnata cartella di pagamento n°034 20220007640841000.
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate e la Regione Calabria.
La Regione Calabria ha depositato copia dell'Avviso di Accertamento e contestuale irrogazione sanzioni n.
3695575 notificato in data 1.3.2021 personalmente al ricorrente.
Ha richiamato la sospensione dei termini di notifica di cui al Decreto Emergenza “Covid 19”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso .
L'Agenzia delle Entrate , costituitasi in giudizio , ha chiesto anch'essa il rigetto del ricorso , contestando ogni deduzione del ricorrente ed ha prodotto gli atti relativi alla notifica della cartella .
Il procedimento veniva trattato e deciso in camera di consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
La questione dirimente attiene alla eccepita prescrizione del credito impositivo di cui alla cartella.
La pretesa impositiva espressa nella cartella impugnata è stata preceduta dall'Atto di Accertamento e contestuale irrogazione sanzioni n. 3695575 notificato in data 1.3.2021 prodotto in giudizio dalla Regione
Calabria in uno con gli atti relativi al procedimento notificatorio , regolarmente avvenuto .
Le annualità richieste attengono agli anni 2017 e 2018.
Relativamente all'anno 2018 , il termine prescrizionale ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, risulta regolarmente osservato .
Relativamente all'anno 2017 , il termine risulta osservato per effetto della proroga di 85 giorni causa COVID
19 (art. 67 d.l.18/20) posposta al 26 marzo 2021.
La cartella di pagamento impugnata , notificata ex art.143 cpc , con deposito presso la Casa Comunale il
7.12.2023 , si é perfezionata nei successivi venti giorni ,il 27.12.2023.
Il termine ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, risulta pienamente osservato .
La cartella é debitamente motivata , richiama l'atto presupposto regolarmente notificata al ricorrente , riporta le indicazioni e presupposto tutti relativi al credito sottostante e notificata legittimamente a mezzo posta .
Ogni altra questione deve ritenersi ultronea ed assorbita .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in €. 463,00 a favore della
Agenzia delle Entrate-Riscossione oltre Iva e cap per legge ed in €.371,00 a favore della Regione Calabria oltre accessori di legge se dovuti .