Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 973
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale sia stato osservato, considerando la notifica dell'atto di accertamento presupposto e la regolarità della notifica della cartella di pagamento, tenendo conto anche delle proroghe dovute al periodo COVID-19.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per vizi di notifica

    La Corte ha ritenuto la notifica della cartella legittimamente avvenuta a mezzo posta, perfezionatasi nei termini di legge.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto la cartella debitamente motivata e ha implicitamente rigettato questo motivo, ritenendo assorbite le questioni non dirimenti.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi e oneri di riscossione

    La Corte ha ritenuto la cartella debitamente motivata e ha implicitamente rigettato questo motivo, ritenendo assorbite le questioni non dirimenti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto la cartella debitamente motivata, richiamando l'atto presupposto regolarmente notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 973
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 973
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo