TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.2505/2024Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Manzo;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Gaetano Amato;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 15/05/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr. prod. ricorrente). Sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che l'integrazione espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata in quanto il consulente ha evidenziato l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere parte ricorrente meritevole di assegno di invalidità civile di cui alla L.118/71 (cfr. CTU in atti). Nella nuova perizia, il Consulente, nell'enucleare le infermità da cui è affetta la sig.ra , Pt_2 ossia sclerosi sistemica, ipoacusia percettiva bilaterale grave e spondilo-discoartrosi, ha riconfermato il giudizio precedentemente espresso, valutando la ricorrente quale soggetto affetto da condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 – percentuale 67%. Ritenuta la condivisibilità della relazione peritale e relativa integrazione il ricorso va pertanto respinto Nulla per spese di lite stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att. c.p.c. Spese di CTU (ivi compresa la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2505 2024 Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott. CP_1
, in euro 360,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Manzo;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Gaetano Amato;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 15/05/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr. prod. ricorrente). Sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che l'integrazione espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata in quanto il consulente ha evidenziato l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere parte ricorrente meritevole di assegno di invalidità civile di cui alla L.118/71 (cfr. CTU in atti). Nella nuova perizia, il Consulente, nell'enucleare le infermità da cui è affetta la sig.ra , Pt_2 ossia sclerosi sistemica, ipoacusia percettiva bilaterale grave e spondilo-discoartrosi, ha riconfermato il giudizio precedentemente espresso, valutando la ricorrente quale soggetto affetto da condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 – percentuale 67%. Ritenuta la condivisibilità della relazione peritale e relativa integrazione il ricorso va pertanto respinto Nulla per spese di lite stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp att. c.p.c. Spese di CTU (ivi compresa la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2505 2024 Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott. CP_1
, in euro 360,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale