Art. 10.
La lettera g) dell'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituita dalla seguente:
"g) per lievi trasgressioni".
Dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente:
"i) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni".
Le lettere e) ed f) dell'articolo 255 dello stesso regolamento sono sostituite dalle seguenti:
"e) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;
f) per lievi trasgressioni".
La lettera g) dell'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituita dalla seguente:
"g) per lievi trasgressioni".
Dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente:
"i) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni".
Le lettere e) ed f) dell'articolo 255 dello stesso regolamento sono sostituite dalle seguenti:
"e) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;
f) per lievi trasgressioni".