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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5474/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 28 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
, esponeva di aver conseguito in via giudiziale (in virtù di Controparte_1 sentenza del TRIBUNALE DI TARANTO) la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, che erano state successivamente corrisposte ma al netto di contributi previdenziali (essendo stata effettuata una ritenuta ammontante all'importo indicato in ricorso). Dolendosi della illegittimità di tale decurtazione, avendo il datore di lavoro omesso di procedere ai versamenti dovuti nei termini di legge e restando così obbligato in via esclusiva all'adempimento dell'obbligo contributivo, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a suo carico, ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare illegittime le trattenute contributive
1
Sentenza R.G. n° 5474/24 effettuate e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 alla restituzione in suo favore della somma indebitamente trattenuta, oltre accessori e con vittoria di spese, precisando di aver anche inviato specifica diffida in data 19 aprile 2024 e che nessun pagamento era intervenuto sebbene fosse stato adottato dall'amministrazione scolastica il decreto prot.
6893 del 23 aprile 2024 che lo aveva disposto.
Si costituiva il convenuto, deducendo di avere già provveduto – CP_1 prima dell'instaurazione del giudizio – al riconoscimento e alla liquidazione e di quanto richiesto, compresi gli interessi legali: chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha dato atto della erogazione (sopravvenuta al deposito ed anche alla notifica del ricorso) sia della sorte capitale, sia degli accessori, ma questi ultimi calcolati fino al 23 aprile 2024 anziché fino all'effettivo soddisfo
(avvenuto con il cedolino stipendiale di luglio 2024): pertanto ha insistito per la condanna al pagamento degli accessori per la differenza dovuta sino all'effettivo soddisfo ed alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che parte convenuta aveva riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti già con decreto prot.
6893 del 23 aprile 2024 (e poi con provvedimenti n. 56 e 57 del 7 maggio
2024), a seguito della specifica diffida inviata in data 19 aprile 2024: tuttavia,
l'effettivo pagamento risulta intervenuto solo successivamente alla notifica del ricorso, con riferimento alla sorte capitale ed agli accessori
(questi ultimi peraltro calcolati fino al 23 aprile 2024 anziché fino all'effettivo soddisfo, avvenuto con il cedolino stipendiale di luglio 2024).
Solo in parte qua, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi osservare che - con riguardo alla posizione di chi ha
2
Sentenza R.G. n° 5474/24 agito in giudizio - è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo l'effettivo pagamento del debito (cfr. CASS.
LAV. 20 MARZO 2009 N° 6909).
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
Il , tuttavia, deve essere condannato a corrispondere (anche) gli CP_1 ulteriori accessori del credito, in misura pari al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, per la differenza dovuta sino all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
3
Sentenza R.G. n° 5474/24 "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284 e CASS. LAV. 2 LUGLIO 2020 N° 13624).
°°°°°°°°°°°
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (anche virtuale).
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_2
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo nell'effettivo pagamento fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente (la quale, anzi, sin dall'atto introduttivo del giudizio, aveva precisato di aver anche inviato specifica diffida in data 19 aprile 2024 e che nessun pagamento era intervenuto sebbene fosse stato adottato dall'amministrazione scolastica il decreto prot. 6893 del 23 aprile 2024 che lo aveva disposto), trattandosi peraltro di diritto già fondato su un titolo giudiziale e su arresti giurisprudenziali (anche di legittimità) ormai univoci (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 LUGLIO 2019, N. 18897), sicché nemmeno può configurarsi alcuna assoluta novità della questione trattata né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta
4
Sentenza R.G. n° 5474/24 compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036). Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° Parte_2
13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alle somme corrisposte nelle more del giudizio;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente degli ulteriori accessori del credito, in misura pari al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, per la differenza dovuta sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna altresì il al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele BRUNETTI, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3 febbraio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5474/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 28 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
, esponeva di aver conseguito in via giudiziale (in virtù di Controparte_1 sentenza del TRIBUNALE DI TARANTO) la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, che erano state successivamente corrisposte ma al netto di contributi previdenziali (essendo stata effettuata una ritenuta ammontante all'importo indicato in ricorso). Dolendosi della illegittimità di tale decurtazione, avendo il datore di lavoro omesso di procedere ai versamenti dovuti nei termini di legge e restando così obbligato in via esclusiva all'adempimento dell'obbligo contributivo, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a suo carico, ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare illegittime le trattenute contributive
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Sentenza R.G. n° 5474/24 effettuate e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 alla restituzione in suo favore della somma indebitamente trattenuta, oltre accessori e con vittoria di spese, precisando di aver anche inviato specifica diffida in data 19 aprile 2024 e che nessun pagamento era intervenuto sebbene fosse stato adottato dall'amministrazione scolastica il decreto prot.
6893 del 23 aprile 2024 che lo aveva disposto.
Si costituiva il convenuto, deducendo di avere già provveduto – CP_1 prima dell'instaurazione del giudizio – al riconoscimento e alla liquidazione e di quanto richiesto, compresi gli interessi legali: chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Parte ricorrente ha dato atto della erogazione (sopravvenuta al deposito ed anche alla notifica del ricorso) sia della sorte capitale, sia degli accessori, ma questi ultimi calcolati fino al 23 aprile 2024 anziché fino all'effettivo soddisfo
(avvenuto con il cedolino stipendiale di luglio 2024): pertanto ha insistito per la condanna al pagamento degli accessori per la differenza dovuta sino all'effettivo soddisfo ed alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che parte convenuta aveva riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti già con decreto prot.
6893 del 23 aprile 2024 (e poi con provvedimenti n. 56 e 57 del 7 maggio
2024), a seguito della specifica diffida inviata in data 19 aprile 2024: tuttavia,
l'effettivo pagamento risulta intervenuto solo successivamente alla notifica del ricorso, con riferimento alla sorte capitale ed agli accessori
(questi ultimi peraltro calcolati fino al 23 aprile 2024 anziché fino all'effettivo soddisfo, avvenuto con il cedolino stipendiale di luglio 2024).
Solo in parte qua, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi osservare che - con riguardo alla posizione di chi ha
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Sentenza R.G. n° 5474/24 agito in giudizio - è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo l'effettivo pagamento del debito (cfr. CASS.
LAV. 20 MARZO 2009 N° 6909).
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
Il , tuttavia, deve essere condannato a corrispondere (anche) gli CP_1 ulteriori accessori del credito, in misura pari al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, per la differenza dovuta sino all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
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Sentenza R.G. n° 5474/24 "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284 e CASS. LAV. 2 LUGLIO 2020 N° 13624).
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Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza (anche virtuale).
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_2
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo nell'effettivo pagamento fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente (la quale, anzi, sin dall'atto introduttivo del giudizio, aveva precisato di aver anche inviato specifica diffida in data 19 aprile 2024 e che nessun pagamento era intervenuto sebbene fosse stato adottato dall'amministrazione scolastica il decreto prot. 6893 del 23 aprile 2024 che lo aveva disposto), trattandosi peraltro di diritto già fondato su un titolo giudiziale e su arresti giurisprudenziali (anche di legittimità) ormai univoci (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 LUGLIO 2019, N. 18897), sicché nemmeno può configurarsi alcuna assoluta novità della questione trattata né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta
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Sentenza R.G. n° 5474/24 compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036). Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° Parte_2
13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alle somme corrisposte nelle more del giudizio;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente degli ulteriori accessori del credito, in misura pari al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, per la differenza dovuta sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna altresì il al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.1.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele BRUNETTI, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 3 febbraio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5474/24