TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/10/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6998/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6998/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per , nessuno è comparso. Parte_1
Per l'avv. TROMBETTA MARCELLO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 NATASCIA MASSAROTTI
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
. Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Massarotti si riporta a quanto dedotto in atti ed anche alla memoria istruttoria.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura alla parte presente. Il verbale viene chiuso alle ore 14.00
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2
con sede a Roma i via Montenero Sabino n. 50, p.i. , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Ugo Cardosi del Foro di Latina;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro temporer, con sede legale a Controparte_1
NO MA (Rt) in via Di Pacciano n. 52,
p.i. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Trombetta del Foro di P.IVA_2
Verona; opposta
iscritta al n. 6998/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2425/24 emesso dal Tribunale di Verona il 23.10.2024, per un'importo di € 30.363,04, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 30.363,04 per il mancato pagamento di quattro fatture, emesse per il noleggio ed il trasporto di un sistema di cassaforma modulare “Orma” e un sistema di cassaforma modulare in alluminio “CC-4” per il cantiere di ER (Lt) alla società
opponente, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di rigettare la domanda proposta dalla opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese processuali.
Rilevato che la parte opposta aveva richiesto di respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2425/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data
23.10.2024, in ogni sua parte, chiedeva di accertarsi e dichiararsi la decadenza della Parte_3
dalla proposizione delle contestazioni relative alla merce consegnata ed in particolare a
[...]
quanto previso all'art. 17 delle condizioni generali di locazione, da ciò, chiedeva di condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Parte_3
pagina 3 di 5 favore di della somma di € 30.363,04, o di quella maggiore o minore somma Controparte_1
che dovesse risultare di giustizia, importo comunque da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. lgs. N. 231/2002, correnti dalle singole scadenze al saldo effettivo, in ogni caso, chiedeva di respingere tutte le domande e le eccezioni formulate da perché inammissibili CP_2
e, comunque, infondate, con vittoria di spese e competenze di causa.
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti (DDT) di aver trasportato e consegnato il materiale oggetto di noleggio di cui è causa.
Di contro la società opponente, non ha fornito alla sua opposizione alcun supporto probatorio, e non ha neppure esplicitato, al momento della consegna del materiale, alcuna contestazione in ordine alla conformità dei materiali richiesti da quelli effettivamente ricevuti, contestazioni formalizzate solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Da ciò, può affermarsi che l'opposizione aveva solamente fini dilatori.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la in persona della legale rappresentante pro Parte_3
tempore, alla rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.810,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta. pagina 4 di 5 Così deciso, in Verona, il 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6998/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per , nessuno è comparso. Parte_1
Per l'avv. TROMBETTA MARCELLO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 NATASCIA MASSAROTTI
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
. Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Massarotti si riporta a quanto dedotto in atti ed anche alla memoria istruttoria.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura alla parte presente. Il verbale viene chiuso alle ore 14.00
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2
con sede a Roma i via Montenero Sabino n. 50, p.i. , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Ugo Cardosi del Foro di Latina;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro temporer, con sede legale a Controparte_1
NO MA (Rt) in via Di Pacciano n. 52,
p.i. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Trombetta del Foro di P.IVA_2
Verona; opposta
iscritta al n. 6998/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2425/24 emesso dal Tribunale di Verona il 23.10.2024, per un'importo di € 30.363,04, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 30.363,04 per il mancato pagamento di quattro fatture, emesse per il noleggio ed il trasporto di un sistema di cassaforma modulare “Orma” e un sistema di cassaforma modulare in alluminio “CC-4” per il cantiere di ER (Lt) alla società
opponente, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di rigettare la domanda proposta dalla opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese processuali.
Rilevato che la parte opposta aveva richiesto di respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2425/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data
23.10.2024, in ogni sua parte, chiedeva di accertarsi e dichiararsi la decadenza della Parte_3
dalla proposizione delle contestazioni relative alla merce consegnata ed in particolare a
[...]
quanto previso all'art. 17 delle condizioni generali di locazione, da ciò, chiedeva di condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Parte_3
pagina 3 di 5 favore di della somma di € 30.363,04, o di quella maggiore o minore somma Controparte_1
che dovesse risultare di giustizia, importo comunque da maggiorarsi degli interessi moratori calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. lgs. N. 231/2002, correnti dalle singole scadenze al saldo effettivo, in ogni caso, chiedeva di respingere tutte le domande e le eccezioni formulate da perché inammissibili CP_2
e, comunque, infondate, con vittoria di spese e competenze di causa.
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti (DDT) di aver trasportato e consegnato il materiale oggetto di noleggio di cui è causa.
Di contro la società opponente, non ha fornito alla sua opposizione alcun supporto probatorio, e non ha neppure esplicitato, al momento della consegna del materiale, alcuna contestazione in ordine alla conformità dei materiali richiesti da quelli effettivamente ricevuti, contestazioni formalizzate solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Da ciò, può affermarsi che l'opposizione aveva solamente fini dilatori.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la in persona della legale rappresentante pro Parte_3
tempore, alla rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.810,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta. pagina 4 di 5 Così deciso, in Verona, il 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5