Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 23454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23454 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23454/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11973/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11973 del 2022, proposto da GI TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale - Municipio Roma I Centro - Direzione Tecnica - Ufficio Disciplina Edilizia n. 2541 del 19 luglio 2022 prot. 121549;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. CI EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Parte ricorrente, sig. TR GI, proprietario di un immobile sito in Roma, Viale Mazzini 142, acquistato con atto notarile dell’11.12.2018, presentava nel febbraio 2019 una SCIA alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001 e della L.R. Lazio n. 13/2009, per il recupero del sottotetto con cambio di destinazione d’uso a residenza, progetto corredato dal parere igienico-sanitario favorevole dell’ASL; con successiva SCIA in variante del maggio 2019 sono state introdotte modifiche interne e limitate variazioni alla falda e ai lucernari. I lavori sono stati completati nel luglio 2019 con regolare variazione catastale.
Nel marzo 2021 il Municipio I ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela, contestando la realizzazione di superfici e altezze interne difformi rispetto agli elaborati approvati e, soprattutto, la presenza di opere con valenza esterna (balconi, lucernari e superfici vetrate) ritenute incompatibili con il parere della Sovrintendenza Capitolina del 2014 e soggette a permesso di costruire.
1.1. Il sig. TR impugnava i citati provvedimenti davanti al TAR Lazio deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e del principio di legittimo affidamento, essendo decorso un lungo termine (oltre 18 mesi) e mancando la motivazione sull’interesse pubblico concreto alla base del provvedimento di autotutela sulla SCIA. Con motivi aggiunti l’appellante ha censurato anche la successiva ingiunzione di demolizione n. 1417/2021.
1.2. Con sentenza n. 7299/2022, il Tar Lazio, sez. II bis, accoglieva parzialmente il ricorso: in primo luogo, respingeva il motivo di ricorso relativo alla tardività dell’autotutela, ritenendo tempestivo l’intervento; in secondo luogo, rigettava le censure sull’insussistenza dell’obbligo di parere ex art. 16, comma 10, NTA PRG; diversamente, accoglieva le doglianze sugli aspetti tecnico-costruttivi. Il TAR ha inoltre accolto i motivi aggiunti, ribadendo la correttezza delle altezze e la legittimità delle opere esterne e, poiché l’annullamento delle SCIA si fonda esclusivamente sulla mancata acquisizione del parere della Sovrintendenza (vizio formale/procedurale), l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 38 d.P.R. 380/2001, che prevede l’alternativa della sanatoria o della conformazione del titolo, e non disporre direttamente la demolizione delle opere.
1.3. In esecuzione di tale pronuncia, il Comune di Roma adottava un nuovo provvedimento – impugnato con l’odierno ricorso – con la quale, facendo applicazione dell’art. 16 della l.r. n. 15/08 per gli interventi già considerati – ingiungeva la demolizione di quanto abusivamente realizzato e il ripristino dello stato dei luoghi, ciò salva procedura di sanatoria presentata nei termini di legge e corredata dal parere a sanatoria della Soprintendenza capitolina.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva vizi propri del provvedimento, assunto in violazione della sentenza del TAR Lazio n. 7299/2022, nonché vizi derivanti dalle invalidità che inficiavano il provvedimento di annullamento in autotutela delle SCIA.
1.4. Nelle more del presente giudizio, parte ricorrente impugnava in appello la sentenza n. 7299/2022, chiedendone la riforma parziale, con giudizio incardinato sub RG n. 9540/2022.
1.5. Si costituiva Roma Capitale in resistenza.
1.6. Alla udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 ottobre 2025, parte ricorrente formulava un’istanza di rinvio, sulla base della circostanza che l’udienza di discussione davanti al Consiglio di Stato relativa alla validità del provvedimento di annullamento della SCIA – presupposto anche del provvedimento impugnato – era stata fissata al 22 ottobre 2025.
1.7. In data 30 ottobre 2025, con sentenza n. 8419/2025, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello di parte ricorrente e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati con il ricorso originario, ivi inclusa la nota del 5.5.2021 – prot. 75097 con la quale Roma Capitale aveva comunicato al ricorrente la nullità e l’inefficacia delle SCIA alternative al P.d.C. e successiva variante relative agli interventi eseguiti sull'immobile di proprietà ubicato in Roma, Viale Mazzini n. 142, nonché del successivo ordine di demolizione e ripristino.
2. – Alla successiva udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato.
3.1. Sono in particolare fondati i motivi di ricorso con cui parte ricorrente censura l’illegittimità del nuovo provvedimento adottato da Roma Capitale in ragione dei vizi rinvenienti dalla illegittimità del presupposto di ritiro in autotutela della SCI.
Alla luce, infatti, dell’intervenuto annullamento – occorso nelle more del presente procedimento giurisdizionale e rappresentato da parte ricorrente con le note del 30 ottobre e del 7 novembre 2025 – del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA del 6.12.2019 e del 24.5.2019 (quest’ultima in variante alla precedente), gli atti impugnati con il presente ricorso risultano illegittimi in via derivata, costituendo il provvedimento di annullamento della SCIA il relativo presupposto.
È venuto infatti meno l’accertamento di incompatibilità dei lavori eseguiti con la disciplina urbanistica richiamata a fondamento dell’atto impugnato, posta la validità delle richiamate SCIA ai fini della relativa esecuzione e non assumendo rilevanza ai fini della invalidità del titolo le carenze documentali riscontrate.
Come anche rilevato dal Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 8419/2025, “ già gli stessi comportamenti contestati alla parte istante (carenza documentale del richiesto parere e dei relativi allegati) non evidenziano la non veritiera prospettazione. Invero, proprio la necessità dell’approfondimento istruttorio e ancora di più i relativi esiti (preesistenza del parere) confermano i dubbi sugli elementi di fatto, alla luce dei quali è al massimo possibile ragion[ar]e in termini di eventuale erroneità ma non falsità, l’unica rilevante ai fini predetti. Invero, la confessata produzione del parere (cfr. atto del 5 maggio 2021 impugnato in via principale) conferma la mera carenza documentale relativa agli allegati – in linea di fatto – nonché l’assenza della necessaria falsità ed imputabilità dolosa in capo a parte istante, dando luogo ad un mero caso di necessaria integrazione documentale, di per sé insufficiente a sostenere un atto di ritiro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-nonies citato, con conseguente conferma del consolidamento del titolo edilizio. ”.
3.2. Il consolidamento, dunque, del titolo edilizio – come anche espressamente riconosciuto dai giudici di appello – determina la caducazione anche del provvedimento di riesercizio del potere oggetto del presente ricorso, essendo venuta meno la connotazione abusiva delle opere contestate al ricorrente.
Risulta pertanto assorbente la censura di illegittimità derivata dell’atto impugnato dai vizi relativi al presupposto provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA, di cui ripete l’illegittimità in via derivata (cfr. Cons. St., VII, n. 9948/2025; TAR Campania, III, n. 8030/2025).
4. – In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, alla luce della considerazione per cui, nell’adottare il provvedimento oggetto del presente giudizio, l’amministrazione ha ritenuto di conformarsi alla pronuncia del giudice di prime cure, pur successivamente annullata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
CI EL RO, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI EL RO | IT AR |
IL SEGRETARIO