Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2172
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Accertamento del rapporto di lavoro subordinato

    La Corte ha ritenuto innegabile la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, qualificando come datore di lavoro il soggetto che assume alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro compenso, un altro soggetto con il compito di svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura.

  • Accolto
    Accertamento della condizione di irregolarità del lavoratore

    La Corte ha accertato che il lavoratore extracomunitario risultava sprovvisto del permesso di soggiorno perché revocato, come comunicato dal competente Ispettorato del lavoro. È stato ritenuto irrilevante che pendesse ricorso avverso la revoca, posto che la revoca era intervenuta in data anteriore agli accertamenti e non era stata allegata documentazione in tal senso.

  • Accolto
    Esclusione della buona fede del datore di lavoro

    È stato affermato il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero, principio che si attaglierebbe anche al caso in oggetto, laddove fosse stata documentata la proposizione di ricorso avverso la revoca, non assumendo tale circostanza incidenza ai fini della buona fede del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2172
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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