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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2024, n. 37469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37469 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1:La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 14 novembre 2023, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Perugia datata 16-12-2022 che aveva condannato AN NC alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di concorso in furto aggravato ed in rapina aggravata, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Pianese, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen,: - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione alla omessa pronuncia assolutoria quanto a tutti i capi di imputazione mancando prova della consapevolezza in capo all'imputato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37469 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/09/2024 dell'altrui proposito criminale;
la circostanza della riferibilità dell'auto Mercedes GLA utilizzata per la consumazione dei furti in capo al AN era stata fondata su un dato, quello della rilevata presenza dell'auto in prossimità della sua abitazione, privo di valenza univoca, così come costituiva mera supposizione quella della natura fraudolenta del contratto di noleggio sottoscritto dal Diana;
peraltro, il ricorrente, si era anche attivato con le forze dell'ordine per il ritrovamento dell'auto dopo il secondo episodio ed, in ogni caso, la corte di merito aveva omesso qualsiasi motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo A) della rubrica;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo B) nell'ipotesi di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod.pen., avendo la difesa eccepito l'assenza di dati probatori circa l'esistenza di un preventivo accordo criminoso tra il ricorrente e gli autori materiali dei fatti criminosi;
invero, si sottolineava al proposito, che l'unico dato probatorio certo, costituito dal traffico telefonico successivo il secondo episodio poi trasmodato in rapina, non poteva provare la partecipazione al proposito criminale originario sicchè risultava soltanto che il ricorrente si era attivato dopo la consumazione dei fatti, rendendosi responsabile della fattispecie di cui all'art. 378 cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., erronea applicazione della legge penale e violazione della legge penale quanto all'omesso riconoscimento dell'ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen. con riguardo al capo B) della rubrica, poiché, anche a volere ritenere che AN avesse fornito l'autovettura Mercedes GLA per il compimento del furto, non sussisteva alcun elemento per ritenere che lo stesso potesse essere consapevole delle operazioni di asportazione del bancomat effettuate con un diverso mezzo e, quindi, della possibile consumazione del più grave delitto di rapina, commesso quando veniva forzato il posto di blocco;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche ed aggravanti nei termini della sola equivalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso appare reiterativo di doglianze già respinte in sede di appello, oltre che fondato su una rivalutazione integrale di circostanze di puro fatto e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle 2 risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame, non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che,, in sostanza > ripropongono motivi di fatto y osservando che il compendio probatorio a carico del AN è costituito dall'accertata messa a disposizione da parte dello stesso di un'autovettura tipo Mercedes GLA utilizzata in occasione di entrambe le operazioni di sottrazione violenta degli sportelli bancomat, dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nonché dal significativo intervento dello stesso in tempo di notte per recuperare i correi autori del secondo degli episodi criminosi, quando si erano dati alla fuga dopo avere speronato i mezzi delle forze di Polizia. A fronte di tali complessive valutazioni, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 1.1 Né sussiste il lamentato difetto di motivazione quanto all'ipotesi di concorso nel furto contestato al capo A) della rubrica, poiché, il giudice di appello, ha valutato quale elemento decisivo per affermare la responsabilità ex art. 110 cod.pen. del ricorrente anche in tale ipotesi, l'accertata messa a disposizione proprio di quella autovettura Mercedes utilizzata anche nella prima occasione, come espressamente risultante dalle considerazioni svolte alle pagine 7-9 della impugnata pronuncia, in cui si fa riferimento proprio alla responsabilità per tutte le contestate ipotesi delittuose affermata sulla base delle predette plurime circostanze correttamente valutate. 3 V 2. Anche il secondo motivo, con il quale si è chiesta la riqualificazione dei fatti di concorso in rapina aggravata di cui al capo B) in quelli meno gravi di favoreggiamento personale, propone una lettura alternativa di elementi di prova valutati in assenza di manifesta illogicità dal giudice di appello;
invero, la corte di merito, collegando i diversi dati probatori ha attribuito al AN il concorso nei fatti sulla base della sua partecipazione iniziale alle attività criminose escludendo che lo stesso fosse intervenuto solo dopo la consumazione dei fatti. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente per i delitti contestati e non anche per la più lieve ipotesi di cui all'art. 378 cod.pen., risultano,quindi jadeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Manifestamente reiterativi appaiono poi i motivi in punto attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e giudizio di bilanciamento;
ed invero, i giudici di merito, con le osservazioni svolte a pagina 10 della motivazione hanno fornito adeguata giustificazione sia della rilevanza dell'aiuto prestato dal AN nella consumazione dei fatti, tale da escludere qualsiasi possibilità di ritenere la partecipazione minimale, sia delle ragioni del giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, con valutazioni che in quanto ancorate a precisi elementi di fatto appaiono non censurabili nella presente sede. 4. Fondato è invece il motivo relativo alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.; al proposito va ricordato come secondo l'indirizzo di questo giudice di legittimità la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, (dep. 01/02/2012 ) Rv. 251849 - 01; Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, Rv. 257614 - 01). Con altro intervento la giurisprudenza di legittimità ha,quindi,precisato che in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente 4 occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977 - 01). Ne consegue affermarsi che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, sussiste concorso ex art. 110 cod.pen. quando l'evento del reato più grave pur non voluto sia stato oggetto di precisa rappresentazione da parte dell'agente che ha accettato il rischio del suo verificarsi ed, invece, concorso anomalo qualora l'evento più grave sia riconducibile alla sola sfera della prevedibilità. Ed al proposito occorre ancora rammentare che secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104 - 01). Sicché,anche nel caso del dolo eventuale per consumazione di un reato diverso da quello poi realizzato,i1 concorrente deve avere avuto la rappresentazione dell'evento del reato più grave. 4.1 I suddetti principi devono essere poi applicati al caso del rapporto tra i delitti di cui agli artt. 624-625 e 628 cod.pen. e cioè tra programmato furto e realizzata rapina quando, uno dei concorrenti, rimasto estraneo alla fase esecutiva in cui sia stata posta in essere l'azione minacciosa o violenta, abbia materialmente o moralmente prestato il proprio contributo al delitto originariamente programmato di semplice sottrazione di cosa altrui;
in 4e questi casi occorre cioè stabile se sulla base delle circostanze del fatto e del contributo prestato dal concorrente possa dirsi che costui abbia avuto la rappresentazione concreta dell'evento più grave e cioè dell'azione minacciosa o violenta e ne abbia accettato il rischio, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di concorso ex art. 110 cod.pen. nella rapina, ovvero se tale evento possa ritenersi solamente prevedibile rientrando la condotta nell'ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.. Proprio in applicazione di tali principi si è affermato come in tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rv. 276734 - 01); in motivazione,detta pronuncia precisa proprio che, essendo il luogo di esecuzione del furto, programmato anche dal concorrente rimasto estraneo alla fase esecutiva, ordinariamente destinato ad abitazione delle persone, la presenza e reazione delle stesse può ritenersi evento il cui rischio risulta accettato al momento della programmazione del fatto, di cui si è chiamati pertanto a rispondere a titolo di concorso ex art. 110 cod.pen. nel delitto previsto e punito dall'art. 628 cod.pen.. 5 Viceversa, nel rapporto tra programmato furto ed eseguita rapina, nei casi in cui la presenza della vittima o di soggetti addetti alla vigilanza fosse non rappresentata nella programmazione dei fatti ma soltanto prevedibile,si è più volte affermata la sussistenza del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen.; si è così affermato che,in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia;
ed in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circostanza di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in una fattispecie nella quale l'imputato aveva concorso all'esecuzione materiale di una sottrazione all'interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e la degenerazione violenta dell'azione era stata determinata dall'imprevisto sopraggiungere di uno dei dipendenti che era stato spinto da altro correo durante la fuga (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Rv. 274467 - 01). Analogamente si è affermato come l in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, (dep. 18/04/2016 ) Rv. 267363 - 01). 4.2 Tali essendo i principi di riferimento, l'impugnata sentenza deve essere annullata per una nuova valutazione dei suddetti criteri, avendo, i giudici di appello, applicato il concorso ex art. 110 cod.pen. che impone la rappresentazione dell'evento più grave e l'accettazione del rischio pur a fronte di una ricostruzione in termini di sola prevedibilità dell'evento più grave;
difatti, la corte perugina, dapprima nelle ultime righe di pag. 9 afferma come " non vi è difficoltà a comprendere come AN ben potesse presumere e/o prevedere che le gesta criminali dei suoi complici potessero degradare in una possibile rapina" ed, ancora, nella successiva p.10 cita quale massima di legittimità di riferimento quella pronuncia (Cass. 49443/2018 cit.) che,nel fare riferimento all'ipotesi dello sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto con l'uso della violenza o minaccia...dopo la sottrazione della cosa, annullava la pronuncia di appello che aveva affermato il concorso pieno ex art. 110 cod.pen. proprio al fine di valutare la sussistenza della ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.. Entrambi i riferimenti all'ipotesi della sola prevedibilità pur in concreto del più grave delitto di rapina piuttosto che alla sussistenza di elementi specifici per affermare l'accettazione iniziale del rischio devono, pertanto, fare ritenere come la motivazione espressa dalla corte di appello sia affetta da contraddittorietà e violazione di legge quanto alla precisa individuazione concreta del criterio distintivo tra concorso pieno e concorso anomalo. 6 Roma, 10 settembre 2024 IL CONSIGLIERE I zi.9AP d Ed è il caso di rilevare, ancora, come analoga affermazione si rinvenga anche nella sentenza di primo grado del G.U.P. di Perugia il quale, a pagina 9 della pronuncia, nell'escludere la possibilità di ritenere l'ipotesi dell'art. 116 cod.pen. afferma che:" nel caso di specie l'evoluzione del reato predatorio programmato ( il furto della colonnina bancomat) nel più grave reato di rapina impropria costituisce conseguenza di fattori facilmente prevedibili e sostanzialmente ordinari...". Entrambe le pronunce di merito, pertanto, hanno errato nel ricollegare il concorso ex art. 110 cod.pen. alla sola prevedibilità dell'evento più grave, potendo tale ipotesi essere riconosciuta solo qualora siano evidenziati precisi elementi sulla base dei quali potere affermare che il AN, al momento della programmazione del furto si fosse rappresentato l'evento più grave (la rapina impropria) e ne avesse accettato il rischio. Tale valutazione,in quanto implicante una attività di ricognizione e valutazione dei dati probatori;
impone l'annullamento con rinvio al giudice di merito, non potendovi provvedere questo giudice di legittimità. Si impone i pertanto;
l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Firenze al fine di effettuare una rinnovata valutazione dei dati probatori sulla base dei quali sciogliere il dubbio circa l'applicabilità al caso di specie dell'ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen. ovvero del concorso ordinario ex art. 110 cod.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Firenze;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. IL PRESIDENTE Andrea/elleo ri no
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1:La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 14 novembre 2023, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Perugia datata 16-12-2022 che aveva condannato AN NC alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di concorso in furto aggravato ed in rapina aggravata, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Pianese, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen,: - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione alla omessa pronuncia assolutoria quanto a tutti i capi di imputazione mancando prova della consapevolezza in capo all'imputato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37469 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/09/2024 dell'altrui proposito criminale;
la circostanza della riferibilità dell'auto Mercedes GLA utilizzata per la consumazione dei furti in capo al AN era stata fondata su un dato, quello della rilevata presenza dell'auto in prossimità della sua abitazione, privo di valenza univoca, così come costituiva mera supposizione quella della natura fraudolenta del contratto di noleggio sottoscritto dal Diana;
peraltro, il ricorrente, si era anche attivato con le forze dell'ordine per il ritrovamento dell'auto dopo il secondo episodio ed, in ogni caso, la corte di merito aveva omesso qualsiasi motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo A) della rubrica;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo B) nell'ipotesi di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod.pen., avendo la difesa eccepito l'assenza di dati probatori circa l'esistenza di un preventivo accordo criminoso tra il ricorrente e gli autori materiali dei fatti criminosi;
invero, si sottolineava al proposito, che l'unico dato probatorio certo, costituito dal traffico telefonico successivo il secondo episodio poi trasmodato in rapina, non poteva provare la partecipazione al proposito criminale originario sicchè risultava soltanto che il ricorrente si era attivato dopo la consumazione dei fatti, rendendosi responsabile della fattispecie di cui all'art. 378 cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., erronea applicazione della legge penale e violazione della legge penale quanto all'omesso riconoscimento dell'ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen. con riguardo al capo B) della rubrica, poiché, anche a volere ritenere che AN avesse fornito l'autovettura Mercedes GLA per il compimento del furto, non sussisteva alcun elemento per ritenere che lo stesso potesse essere consapevole delle operazioni di asportazione del bancomat effettuate con un diverso mezzo e, quindi, della possibile consumazione del più grave delitto di rapina, commesso quando veniva forzato il posto di blocco;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche ed aggravanti nei termini della sola equivalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso appare reiterativo di doglianze già respinte in sede di appello, oltre che fondato su una rivalutazione integrale di circostanze di puro fatto e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle 2 risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame, non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che,, in sostanza > ripropongono motivi di fatto y osservando che il compendio probatorio a carico del AN è costituito dall'accertata messa a disposizione da parte dello stesso di un'autovettura tipo Mercedes GLA utilizzata in occasione di entrambe le operazioni di sottrazione violenta degli sportelli bancomat, dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nonché dal significativo intervento dello stesso in tempo di notte per recuperare i correi autori del secondo degli episodi criminosi, quando si erano dati alla fuga dopo avere speronato i mezzi delle forze di Polizia. A fronte di tali complessive valutazioni, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 1.1 Né sussiste il lamentato difetto di motivazione quanto all'ipotesi di concorso nel furto contestato al capo A) della rubrica, poiché, il giudice di appello, ha valutato quale elemento decisivo per affermare la responsabilità ex art. 110 cod.pen. del ricorrente anche in tale ipotesi, l'accertata messa a disposizione proprio di quella autovettura Mercedes utilizzata anche nella prima occasione, come espressamente risultante dalle considerazioni svolte alle pagine 7-9 della impugnata pronuncia, in cui si fa riferimento proprio alla responsabilità per tutte le contestate ipotesi delittuose affermata sulla base delle predette plurime circostanze correttamente valutate. 3 V 2. Anche il secondo motivo, con il quale si è chiesta la riqualificazione dei fatti di concorso in rapina aggravata di cui al capo B) in quelli meno gravi di favoreggiamento personale, propone una lettura alternativa di elementi di prova valutati in assenza di manifesta illogicità dal giudice di appello;
invero, la corte di merito, collegando i diversi dati probatori ha attribuito al AN il concorso nei fatti sulla base della sua partecipazione iniziale alle attività criminose escludendo che lo stesso fosse intervenuto solo dopo la consumazione dei fatti. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente per i delitti contestati e non anche per la più lieve ipotesi di cui all'art. 378 cod.pen., risultano,quindi jadeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Manifestamente reiterativi appaiono poi i motivi in punto attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e giudizio di bilanciamento;
ed invero, i giudici di merito, con le osservazioni svolte a pagina 10 della motivazione hanno fornito adeguata giustificazione sia della rilevanza dell'aiuto prestato dal AN nella consumazione dei fatti, tale da escludere qualsiasi possibilità di ritenere la partecipazione minimale, sia delle ragioni del giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, con valutazioni che in quanto ancorate a precisi elementi di fatto appaiono non censurabili nella presente sede. 4. Fondato è invece il motivo relativo alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.; al proposito va ricordato come secondo l'indirizzo di questo giudice di legittimità la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, (dep. 01/02/2012 ) Rv. 251849 - 01; Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, Rv. 257614 - 01). Con altro intervento la giurisprudenza di legittimità ha,quindi,precisato che in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente 4 occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977 - 01). Ne consegue affermarsi che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, sussiste concorso ex art. 110 cod.pen. quando l'evento del reato più grave pur non voluto sia stato oggetto di precisa rappresentazione da parte dell'agente che ha accettato il rischio del suo verificarsi ed, invece, concorso anomalo qualora l'evento più grave sia riconducibile alla sola sfera della prevedibilità. Ed al proposito occorre ancora rammentare che secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104 - 01). Sicché,anche nel caso del dolo eventuale per consumazione di un reato diverso da quello poi realizzato,i1 concorrente deve avere avuto la rappresentazione dell'evento del reato più grave. 4.1 I suddetti principi devono essere poi applicati al caso del rapporto tra i delitti di cui agli artt. 624-625 e 628 cod.pen. e cioè tra programmato furto e realizzata rapina quando, uno dei concorrenti, rimasto estraneo alla fase esecutiva in cui sia stata posta in essere l'azione minacciosa o violenta, abbia materialmente o moralmente prestato il proprio contributo al delitto originariamente programmato di semplice sottrazione di cosa altrui;
in 4e questi casi occorre cioè stabile se sulla base delle circostanze del fatto e del contributo prestato dal concorrente possa dirsi che costui abbia avuto la rappresentazione concreta dell'evento più grave e cioè dell'azione minacciosa o violenta e ne abbia accettato il rischio, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di concorso ex art. 110 cod.pen. nella rapina, ovvero se tale evento possa ritenersi solamente prevedibile rientrando la condotta nell'ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.. Proprio in applicazione di tali principi si è affermato come in tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rv. 276734 - 01); in motivazione,detta pronuncia precisa proprio che, essendo il luogo di esecuzione del furto, programmato anche dal concorrente rimasto estraneo alla fase esecutiva, ordinariamente destinato ad abitazione delle persone, la presenza e reazione delle stesse può ritenersi evento il cui rischio risulta accettato al momento della programmazione del fatto, di cui si è chiamati pertanto a rispondere a titolo di concorso ex art. 110 cod.pen. nel delitto previsto e punito dall'art. 628 cod.pen.. 5 Viceversa, nel rapporto tra programmato furto ed eseguita rapina, nei casi in cui la presenza della vittima o di soggetti addetti alla vigilanza fosse non rappresentata nella programmazione dei fatti ma soltanto prevedibile,si è più volte affermata la sussistenza del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen.; si è così affermato che,in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia;
ed in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circostanza di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in una fattispecie nella quale l'imputato aveva concorso all'esecuzione materiale di una sottrazione all'interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e la degenerazione violenta dell'azione era stata determinata dall'imprevisto sopraggiungere di uno dei dipendenti che era stato spinto da altro correo durante la fuga (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Rv. 274467 - 01). Analogamente si è affermato come l in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, (dep. 18/04/2016 ) Rv. 267363 - 01). 4.2 Tali essendo i principi di riferimento, l'impugnata sentenza deve essere annullata per una nuova valutazione dei suddetti criteri, avendo, i giudici di appello, applicato il concorso ex art. 110 cod.pen. che impone la rappresentazione dell'evento più grave e l'accettazione del rischio pur a fronte di una ricostruzione in termini di sola prevedibilità dell'evento più grave;
difatti, la corte perugina, dapprima nelle ultime righe di pag. 9 afferma come " non vi è difficoltà a comprendere come AN ben potesse presumere e/o prevedere che le gesta criminali dei suoi complici potessero degradare in una possibile rapina" ed, ancora, nella successiva p.10 cita quale massima di legittimità di riferimento quella pronuncia (Cass. 49443/2018 cit.) che,nel fare riferimento all'ipotesi dello sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto con l'uso della violenza o minaccia...dopo la sottrazione della cosa, annullava la pronuncia di appello che aveva affermato il concorso pieno ex art. 110 cod.pen. proprio al fine di valutare la sussistenza della ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.. Entrambi i riferimenti all'ipotesi della sola prevedibilità pur in concreto del più grave delitto di rapina piuttosto che alla sussistenza di elementi specifici per affermare l'accettazione iniziale del rischio devono, pertanto, fare ritenere come la motivazione espressa dalla corte di appello sia affetta da contraddittorietà e violazione di legge quanto alla precisa individuazione concreta del criterio distintivo tra concorso pieno e concorso anomalo. 6 Roma, 10 settembre 2024 IL CONSIGLIERE I zi.9AP d Ed è il caso di rilevare, ancora, come analoga affermazione si rinvenga anche nella sentenza di primo grado del G.U.P. di Perugia il quale, a pagina 9 della pronuncia, nell'escludere la possibilità di ritenere l'ipotesi dell'art. 116 cod.pen. afferma che:" nel caso di specie l'evoluzione del reato predatorio programmato ( il furto della colonnina bancomat) nel più grave reato di rapina impropria costituisce conseguenza di fattori facilmente prevedibili e sostanzialmente ordinari...". Entrambe le pronunce di merito, pertanto, hanno errato nel ricollegare il concorso ex art. 110 cod.pen. alla sola prevedibilità dell'evento più grave, potendo tale ipotesi essere riconosciuta solo qualora siano evidenziati precisi elementi sulla base dei quali potere affermare che il AN, al momento della programmazione del furto si fosse rappresentato l'evento più grave (la rapina impropria) e ne avesse accettato il rischio. Tale valutazione,in quanto implicante una attività di ricognizione e valutazione dei dati probatori;
impone l'annullamento con rinvio al giudice di merito, non potendovi provvedere questo giudice di legittimità. Si impone i pertanto;
l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Firenze al fine di effettuare una rinnovata valutazione dei dati probatori sulla base dei quali sciogliere il dubbio circa l'applicabilità al caso di specie dell'ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen. ovvero del concorso ordinario ex art. 110 cod.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Firenze;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. IL PRESIDENTE Andrea/elleo ri no