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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AS IA MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3773/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230036329519 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26/04/2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 29320230036329519000 contenente il ruolo 2023 250561 emesso da Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Catania afferente IRPEF anno 2018, notificata in data 9.04.2024, relativamente alle quote di interessi e sanzioni (Irpef) per l'anno 2018, di importo complessivo pari ad Euro 442,45, emessa a carico dell'odierno ricorrente.
Eccepisce l'omessa notifica di atti interruttivi e il decorso dei termini quinquennali di prescrizione di interessi e sanzioni.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è fondato.
L'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020 – relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 - 31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 – ha disposto , una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Sicché nessuna prescrizione si è maturata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €210,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. TO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AS IA MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3773/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230036329519 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26/04/2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 29320230036329519000 contenente il ruolo 2023 250561 emesso da Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Catania afferente IRPEF anno 2018, notificata in data 9.04.2024, relativamente alle quote di interessi e sanzioni (Irpef) per l'anno 2018, di importo complessivo pari ad Euro 442,45, emessa a carico dell'odierno ricorrente.
Eccepisce l'omessa notifica di atti interruttivi e il decorso dei termini quinquennali di prescrizione di interessi e sanzioni.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è fondato.
L'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020 – relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 - 31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 – ha disposto , una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Sicché nessuna prescrizione si è maturata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €210,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. TO