Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2025, proposto da
Frz S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorina Teofilatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventotene, non costituito in giudizio;
nei confronti
Supereco S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio-diniego formatosi in data 29 maggio 2025 sull'istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990, inviata al Comune di Ventotene.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa MA TR e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come chiesto dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 25 giugno 2025 e depositato l’8 luglio successivo, l’esponente FRZ S.r.l. premette che:
- quale società in house del Comune di Ventotene otteneva l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune medesimo, concludendo con quest’ultimo un contratto che sarebbe venuto a scadere il 29 novembre 2027;
- il contratto veniva, tuttavia, risolto unilateralmente dal Comune, che le contestava taluni inadempimenti agli obblighi assunti; a seguito della disposta risoluzione il servizio veniva affidato alla Supereco S.r.l.;
- la risoluzione e l’affidamento alla controinteressata venivano impugnati dinanzi a codesto TAR con giudizio iscritto al n. R.G. 399/2025;
- in data 29 aprile 2025 presentava al Comune di Ventotene istanza di accesso agli atti della procedura e, segnatamente, all'offerta presentata dalla Supereco S.r.l.;
- il Comune di Ventotene, nonostante il sollecito inviato in data 27 maggio 2025, non poneva riscontro alla richiesta.
2. Ciò premesso ha proposto il presente ricorso con il quale ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, affidato ad un’unica censura con la quale ne lamenta l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 22 della Legge.241/1990, allegando la sussistenza di un proprio interesse qualificato ad accedere a tutti gli atti relativi all'affidamento del servizio alla controinteressata, al fine di tutelare i propri interessi, considerata la pendenza del giudizio iscritto al R.G. 399/2025, avente ad oggetto l'impugnazione del predetto affidamento e del provvedimento alla stessa presupposto, vale a dire la risoluzione autoritativa del contratto stipulato tra le parti per presunti, ma contestati, inadempimenti.
3. Il Comune di Ventotene e la Super Eco S.r.l., benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso, che risulta tempestivamente proposto e depositato, è fondato e deve essere accolto.
6. Risulta dagli atti di causa che, con istanza trasmessa al Comune di Ventotene, tramite PEC, il 29 aprile 2025, la ricorrente ha chiesto di avere accesso « a tutti gli atti della procedura per l’affidamento diretto tramite RDO diretta sulla piattaforma telematica MePA citata nella Determina dell’Area 3 Tecnica, N. Reg. Area: 54 del 20-04-2025 », al fine di « fare valere le sue ragioni nelle sedi opportune ».
6.1. È, altresì, documentalmente provato che la ricorrente, precedente affidataria del servizio oggi affidato alla controinteressata, sia stata destinataria di un provvedimento di risoluzione contrattuale avverso il quale ha proposto avanti a questo TAR il ricorso dalla stessa indicato, volto ad ottenere l’annullamento sia del provvedimento che ha, appunto, disposo la risoluzione del contratto, sia del conseguente affidamento del servizio alla controinteressata.
6.2. Dalle riferite circostanze emerge la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione oggetto dell’istanza presentata, non avendo peraltro il Comune intimato rappresentato, tenendo una condotta del tutto inerte sia nel procedimento che nel presente giudizio, la sussistenza di alcun impedimento di legge all’ostensione della stessa, impedimento di cui, in ogni caso, il Collegio non ravvisa la sussistenza.
7. Il silenzio serbato dal Comune sull’istanza formulata dalla ricorrente in data 29 aprile 2025 si manifesta, pertanto, affetto dai vizi dedotti nel ricorso all’esame che deve essere, quindi, integralmente accolto, annullando il silenzio rigetto formatosi sulla istanza medesima, dichiarando il diritto della ricorrente di accedere ai documenti ivi indicati nonché ordinando al Comune di Ventotene di consentire l’accesso agli stessi entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla notificazione.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 29 aprile 2025;
- dichiara il diritto della ricorrente di accedere ai documenti oggetto dell’istanza medesima, ordinando al Comune di Ventotene l’esibizione degli stessi nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Ventotene al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidando le stesse nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
MA TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TR | EL AL |
IL SEGRETARIO