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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 819/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto N. 60 90010 Altavilla Milicia PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020240000620800 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020240000620800 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220093363014000 TARI 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20620230013896921000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3195/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 2968020240000620800, notificato il 13.02.2025, deducendo vizi relativi alla cartella presupposta n. 29620220093363014000 (TASI – IMU anno 2014), tra cui la mancata notifica dei solleciti ex art.
7-quinquies D.L. 70/2011, presunte decadenze ai sensi della L. 296/2006 e dell'art. 72 D.Lgs. 507/93, nonché l'invalidità derivata dell'intero preavviso.
Il Comune di Altavilla Milicia non si costituiva in giudizio
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava copia delle cartelle e delle relate, da cui risulta che:
- la cartella n. 29620220093363014000 risulta regolarmente notificata il 21.03.2023;
- la cartella n. 20620230013896921000 risulta regolarmente notificata il 06.07.2023; come documentato negli atti prodotti (controdeduzioni ADER, doc. 2 e 3) e confermato nel preavviso di fermo che riporta dette notifiche e la loro base debitoria.
L'ADER eccepiva inoltre l'infondatezza nel merito di tutte le censure e l'avvenuta abrogazione dell'art.
7- quinquies D.L. 70/2011 dal 1° gennaio 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della notifica delle cartelle
Dalla documentazione depositata emerge che le cartelle presupposte sono state entrambe regolarmente notificate nei termini di legge:
cartella 29620220093363014000 → notifica 21.03.2023; cartella 20620230013896921000 → notifica 06.07.2023.
Tale dato, documentalmente provato, non è stato specificamente contestato dal contribuente, né è stata addotta prova contraria. Ne consegue che le cartelle si sono regolarmente perfezionate e, non impugnate, si sono definitivamente consolidate, risultando ormai inoppugnabili.
2. Sulla dedotta violazione dell'art.
7-quinquies D.L. 70/2011 ( - in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo - ), la censura è infondata, giacché la norma risulta abrogata dall'art. 1, comma 545, L. 228/2012, con decorrenza 1.1.2013, come correttamente eccepito dall'ADER. Essa non è quindi applicabile ai carichi in esame.
3. Sulle eccezioni di decadenza ex L. 296/2006 e art. 72 D.Lgs. 507/93
Le doglianze del ricorrente sovrappongono il regime della riscossione tramite ingiunzione fiscale con quello tramite ruolo, mentre nella specie il Comune di Altavilla Milicia ha scelto legittimamente la riscossione a mezzo ruolo. In tale regime, la decadenza rilevante è quella relativa alla notifica della cartella, che – come visto – risulta regolare e tempestiva. Le eccezioni sono pertanto infondate.
4. Sull'atto impugnato
Poiché le cartelle risultano valide e regolarmente notificate, e non esistono ulteriori vizi propri del preavviso di fermo, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo in composizione monocratica: - rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; - conferma il preavviso di fermo amministrativo n. 2968020240000620800; - condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge a favore di ADER da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Altavilla Milicia
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 819/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto N. 60 90010 Altavilla Milicia PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020240000620800 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020240000620800 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220093363014000 TARI 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20620230013896921000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3195/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 2968020240000620800, notificato il 13.02.2025, deducendo vizi relativi alla cartella presupposta n. 29620220093363014000 (TASI – IMU anno 2014), tra cui la mancata notifica dei solleciti ex art.
7-quinquies D.L. 70/2011, presunte decadenze ai sensi della L. 296/2006 e dell'art. 72 D.Lgs. 507/93, nonché l'invalidità derivata dell'intero preavviso.
Il Comune di Altavilla Milicia non si costituiva in giudizio
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava copia delle cartelle e delle relate, da cui risulta che:
- la cartella n. 29620220093363014000 risulta regolarmente notificata il 21.03.2023;
- la cartella n. 20620230013896921000 risulta regolarmente notificata il 06.07.2023; come documentato negli atti prodotti (controdeduzioni ADER, doc. 2 e 3) e confermato nel preavviso di fermo che riporta dette notifiche e la loro base debitoria.
L'ADER eccepiva inoltre l'infondatezza nel merito di tutte le censure e l'avvenuta abrogazione dell'art.
7- quinquies D.L. 70/2011 dal 1° gennaio 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della notifica delle cartelle
Dalla documentazione depositata emerge che le cartelle presupposte sono state entrambe regolarmente notificate nei termini di legge:
cartella 29620220093363014000 → notifica 21.03.2023; cartella 20620230013896921000 → notifica 06.07.2023.
Tale dato, documentalmente provato, non è stato specificamente contestato dal contribuente, né è stata addotta prova contraria. Ne consegue che le cartelle si sono regolarmente perfezionate e, non impugnate, si sono definitivamente consolidate, risultando ormai inoppugnabili.
2. Sulla dedotta violazione dell'art.
7-quinquies D.L. 70/2011 ( - in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo - ), la censura è infondata, giacché la norma risulta abrogata dall'art. 1, comma 545, L. 228/2012, con decorrenza 1.1.2013, come correttamente eccepito dall'ADER. Essa non è quindi applicabile ai carichi in esame.
3. Sulle eccezioni di decadenza ex L. 296/2006 e art. 72 D.Lgs. 507/93
Le doglianze del ricorrente sovrappongono il regime della riscossione tramite ingiunzione fiscale con quello tramite ruolo, mentre nella specie il Comune di Altavilla Milicia ha scelto legittimamente la riscossione a mezzo ruolo. In tale regime, la decadenza rilevante è quella relativa alla notifica della cartella, che – come visto – risulta regolare e tempestiva. Le eccezioni sono pertanto infondate.
4. Sull'atto impugnato
Poiché le cartelle risultano valide e regolarmente notificate, e non esistono ulteriori vizi propri del preavviso di fermo, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo in composizione monocratica: - rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; - conferma il preavviso di fermo amministrativo n. 2968020240000620800; - condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori di legge a favore di ADER da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Altavilla Milicia