TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 425
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione sull’interesse pubblico - affidamento dei privati - eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità e insufficienza della motivazione

    La giurisprudenza ritiene che il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non incidano sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito edilizio. L’ordinanza di demolizione non necessita di motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, essendo sufficiente il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento. Inoltre, non è documentata l’epoca di realizzazione dell’abuso e l’amministrazione ne avrebbe avuto notizia solo in data recente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto - travisamento dei fatti e ambiguità sull’individuazione del soggetto e/o soggetti che deve/devono procedere alla demolizione - violazione dell’art. 31, c. 2 del d.p.r. 380/2001

    Il provvedimento impugnato è rivolto ai “soggetti responsabili” e individua espressamente gli eredi SS, SS e SS, come soggetti interessati, indicando le relative intestazioni catastali. La giurisprudenza costante afferma che la demolizione deve essere ingiunta all’attuale proprietario o a chi ha la disponibilità materiale dell’immobile, non necessariamente chi ha commesso l’abuso, al fine di ripristinare l’ordine urbanistico violato. L’ordinanza è stata notificata a tutti coloro che i ricorrenti assumono essere comproprietari, quindi la riconducibilità della proprietà non incide sulla legittimità del provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della casa familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    L’amministrazione è obbligata all’adozione dei provvedimenti di ripristino e, pertanto, le considerazioni sulla proporzionalità della demolizione o sulle condizioni di vita del trasgressore attengono alla fase esecutiva e non incidono sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che costituisce uno strumento del potere vincolato.

  • Rigettato
    Parziale difformità dal permesso di costruire, art. 34, c. 2, d.p.r. 380/2001

    Il secondo piano e il lastrico solare non sono contemplati dalla licenza edilizia e comportano divergenze quantitative e qualitative significative, con considerevole aumento di volumetria, configurando una mancanza sostanziale del permesso e la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. In ogni caso, la fiscalizzazione, anche laddove applicabile, assume rilievo solo nella fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 425
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 425
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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