Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2024, proposto da
SS e SS, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Gaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di SS, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Ceron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione:
- dell’ordinanza di demolizione SSdel 14 giugno 2024, notificata in data 15 giugno 2024, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di SS ha ordinato ai ricorrenti “ 1) di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni e alla demolizione delle opere abusive consistenti in: unità immobiliare posizionata al secondo piano e ripristino dello stato dei luoghi come autorizzati nella L.E. 45/1970 del fabbricato distinto in catasto al Foglio 39 mapp. 2451; 2) al trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, avendo cura di trasmettere a lavori ultimati, le bolle di smaltimento dei rifiuti da demolizione; 3) di provvedere a dare comunicazione scritta allo scrivente Ufficio, entro giorni 5 (cinque) dal completamento dei lavori di demolizione e ripristino, al fine di poter effettuare il necessario sopralluogo di verifica ”, riguardante l’immobile ubicato in SS via SS, n.c.e.u. foglio 39, mappale 2451;
- del verbale di accertamento sullo stato dei luoghi effettuato in data 26 febbraio 2024 e in data 17 maggio 2024 dal Comando della Polizia locale, congiuntamente con il Responsabile del Settore edilizia e urbanistica;
- di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di SS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Sul terreno sito in SS, via SS, attualmente identificato al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 39, mappale 2451, insiste un immobile costituito da tre appartamenti, edificato dai fratelli SS, SS e SS con licenza n. 45 rilasciata in data 3 luglio 1970.
L’edificio è attualmente costituito da tre unità distinte, corrispondenti a subalterni 2 (piano terra), 3 (primo piano) e 4 (secondo piano e lastrico) intestati al catasto, rispettivamente, agli eredi del signor SS (tra cui il signor SS), il signor SS e il signor SS. E’ presente, altresì, il subalterno 1, relativo alle parti comuni.
2. Il 2 agosto 2023 il signor SS, figlio del signor SS, segnalava all’Ente locale che il manufatto sarebbe in parte abusivo, in quanto l’intero ultimo piano sarebbe stato realizzato in modo difforme rispetto al progetto assentito dall’amministrazione.
3. Il Comune di SS, a seguito di accertamenti svoltisi sul posto (da ultimo in data 17 maggio 2024, in esecuzione di decreto di ispezione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di SS del 5 aprile 2024 emesso a seguito di richiesta formulata dalla Polizia Locale di SS con nota SS del 7 marzo 2023) riscontrava, per quanto rileva in questa sede, che l’intera volumetria posta al piano secondo del fabbricato e la copertura piana del lastrico solare erano stati realizzati in difformità ovvero in assenza di titolo abilitativo.
Pertanto, con l’impugnata ordinanza di demolizione del 14 giugno 2024 ordinava la demolizione dell’opera abusiva.
4. Con il ricorso ora all’esame del Collegio i signori SS e SS hanno chiesto l’annullamento, con vittoria delle spese e previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione sull’interesse pubblico - affidamento dei privati - eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità e insufficienza della motivazione;
2) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto - travisamento dei fatti e ambiguità sull’individuazione del soggetto e/o soggetti che deve/devono procedere alla demolizione - violazione dell’art. 31, c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
3) violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della casa familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
4) parziale difformità dal permesso di costruire, art. 34, c. 2, d.p.r. 380/2001.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di SS, che, dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato al signor SS, in tesi controinteressato, ha replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
6. Con ordinanza n. 288 del 10 ottobre 2024 l’istanza cautelare è stata accolta.
7. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, su concorde avviso delle parti, il Collegio ha rinviato la decisione della causa per consentire una composizione bonaria della controversia.
8. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
9. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va respinto e tale infondatezza esime il collegio dall’esaminare l’eccezione in rito formulata dall’amministrazione resistente con la memoria del 7 ottobre 2024, atteso che è consolidato il principio in base al quale “ ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali ” (T.A.R. Sardegna, n. 624/2025).
2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la carenza motivazionale del provvedimento, non avendo l’amministrazione indicato le ragioni di pubblico interesse ad esso sottese, anche in considerazione del notevole tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso (e la conoscenza dello stesso da parte del Comune) e l’esercizio dei poteri repressivi.
2.1 Al riguardo, è sufficiente richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale, noto agli stessi ricorrenti, secondo cui non è concepibile “ l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica; - se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2017; recentemente, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 444/2026; Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 466/2026; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 9/2026; T.A.R. Sardegna n. 1169/2025; T.A.R. Sardegna, 735/2025).
Invero, come efficacemente rilevato dalla giurisprudenza, il tempo e l’inerzia dell’amministrazione non sono idonei a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo. Al contrario, “ il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1123/2018).
2.2 Peraltro, come rilevato dall’amministrazione resistente nelle proprie memorie, non risulta documentata l’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio, che potrebbe essere di molto successiva all’edificazione dell’immobile. Inoltre, risulta agli atti che l’amministrazione comunale avrebbe avuto notizia delle opere abusive solo il 2 agosto 2023, sicché non potrebbe comunque trovare applicazione al caso in esame neanche il minoritario orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, secondo cui l’indicazione delle specifiche ragioni di pubblico interesse sarebbe invece necessaria “ nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza della commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, tali da evidenziare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2512/2015).
3. Con il secondo motivo di ricorso i signori SS e SS lamentano l’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, del nome dei destinatari, indicati genericamente quali “ soggetti responsabili ” in violazione di quanto disposto dall’art. 31, c. 2, d.p.r. 380/2011, secondo cui “ il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale (…) ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione ”.
3.1 Al riguardo osserva il Collegio che il provvedimento impugnato, con il quale si ordina “ ai soggetti responsabili ” la demolizione delle opere, è espressamente rivolto a “ - EREDI SS, ovvero: la sig.ra SS nata a [...] il SS (residente in [...]1, SS e i sigg.ri SS, SS, SS e SS; - SS, nato a [...] il SS e residente in [...]2, SS; - SS, nato a [...] il SS e residente in [...]3, SS ”, indicati quali “ soggetti interessati ”.
Come emerge nella parte motiva, “ dagli accertamenti effettuati in sede di sopraluogo e dagli atti acquisiti dall’Ufficio Tecnico è emerso che il fabbricato, pur suddiviso in tre unità distinte corrispondenti ai subalterni nn. 2, 3 e 4, presenta delle parti comuni, ovvero il subalterno n. 1 e che i soggetti a cui è possibile ricondurre l’intestazione catastale dei citati subalterni sono: − Foglio 39 Mapp. 2451 – sub, 1: parti comuni; − Foglio 39 Mapp. 2451 – sub, 2: EREDI SS, ovvero la sig.ra SS nata a [...] il SS (residente in [...]1, SS e i sigg.ri SS, SS, SS e SS; − Foglio 39 Mapp. 2451 – sub, 3: SS, nato a [...] il SS e residente in [...]2, SS; − Foglio 39 Mapp. 2451 -sub, 4: SS, nato a [...] il SS e residente in [...]3, SS ”
3.2 Ciò premesso, “ per giurisprudenza costante, infatti, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la demolizione deve essere posta a carico di chi abbia con il bene una relazione materiale che lo ponga nella condizione di eseguire il provvedimento che ha natura ripristinatoria e reale, anche ove egli non possa essere identificato con certezza come “il responsabile dell’abuso”. Come, infatti, evidenziato in numerose pronunce del Consiglio di Stato e come riconosciuto anche dall’Adunanza Plenaria, la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all’attuale proprietario dell’immobile e a chi ne ha la materia disponibilità non a titolo di responsabilità effettiva della commissione della violazione delle regole urbanistico-edilizie, ma proprio per il suo rapporto materiale con l’immobile abusivo, poiché mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, consistente nell’avvenuta realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica ed ha lo scopo di ripristinare l’ordine urbanistico violato ” (T.A.R. Lazio, n. 8969/2025).
Inoltre, “ nella nozione di "responsabile dell'abuso" (figura già evocata dall'art. 7 l. n. 47 del 1985 e dall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001) rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che, pertanto, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2187/2024).
3.3 Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, il provvedimento impugnato non è illegittimo per i profili evidenziati dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, essendo esso rivolto ai “responsabili dell’abuso” nel senso precisato dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 2187/2024 e, in primo luogo (ma non solo), a chi ne ha la disponibilità materiale, ossia il signor SS, circostanza, quest’ultima, pacifica in atti (v. pagina 9 del ricorso introduttivo).
Osserva il Collegio, peraltro, che l’ordine di demolizione è stato notificato a tutti coloro che i ricorrenti assumono essere comproprietari (anche) della porzione abusiva del fabbricato, sicché la riconducibilità della proprietà a tutti i soggetti menzionati nell’ordinanza (tesi dei ricorrenti) o al solo signor SS (tesi dell’amministrazione) non incide sulla legittimità del provvedimento.
4. Quanto all’asserito non corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, lamentato con il terzo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione è obbligata all’adozione dei provvedimenti di ripristino ( ex multis , Consiglio di Stato, Stato, Sezione Sesta, n. 8721/2025) e, pertanto, “ le considerazioni in merito alla proporzionalità della demolizione quale sanzione applicabile rispetto all'illecito edilizio e alle reali condizioni di vita e di salute del trasgressore e della sua famiglia non incidono sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l'Amministrazione deve esercitare in subiecta materia, ma attengono, semmai, alla diversa fase dell'esecuzione di detto provvedimento, condizionando, se del caso, l'attività dell'Amministrazione competente ad eseguire l'ordine di demolizione attraverso la messa in campo di ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza che deve manifestarsi idoneo a mitigare l'impatto pregiudizievole nel solo caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse ” (T.A.R. Lazio, n. 794/2025).
5. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che l’abuso sarebbe un intervento eseguito in parziale difformità dal titolo edilizio, sicché sarebbe applicabile la disciplina di cui all’art. 34, d.p.r. 380/2001, che, al comma secondo, prevede che “ quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale ”.
5.1 Al riguardo, il Collegio osserva che il secondo piano e il lastrico solare, a prescindere dalla contestualità o meno rispetto all’edificazione della restante parte dell’edificio, non sono contemplati dalla licenza n. 45 e dall’elaborato progettuale (documenti n. 3 e n. 4 depositato dall’amministrazione) e comportano divergenze quantitative e qualitative significative rispetto all’opera assentita, con considerevole aumento di volumetria. Si tratta, pertanto, di un’ipotesi di mancanza sostanziale del permesso, che si ha, tra l’altro, quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso perché comportante, come nel caso di specie, la costituzione di volumi nuovi ed autonomi (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 906/2024).
5.2 In ogni caso, in disparte dall’inquadramento tipologico in termini giuridici della fattispecie concreta, come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, la fiscalizzazione proposta dai ricorrenti “ - anche laddove applicabile all’intervento per cui è causa - assume rilievo solo nella fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 497/2026; ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 7010/2025; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3341/2024).
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
7. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, SS6, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
IO SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SI | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.