CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1731/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7837/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031386690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09420240031386690 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sede di Reggio Calabria, per Tassa auto, anno 2022, oltre sanzioni ed interessi, in relazione al veicolo targato Targa_1 La difesa di parte attrice, in particolare, ha eccepito l'illegittimità della pretesa per assoluta incompetenza della Regione Lazio quale Ente impositore del tributo in parola, posto che la propria assistita è residente sin dal 2019 in Reggio Calabria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 09.12.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 19.12.2025, in cui ha evidenziato di avere emesso un provvedimento di sgravio integrale della cartella in data 05.12.2025; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT.
In via assolutamente pregiudiziale, prima ancora della declaratoria di cessazione della materia del contendere, merita evidenziare, con effetto assorbente, che l'articolo 4 del Decreto Legislativo nr. 546 del
1992 stabilisce al comma 1, in modo chiaro e senza suscitare alcun dubbio interpretativo, che “le Corti di
Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, il criterio esclusivo e tassativo che radica la competenza territoriale della CGT è legato all'ubicazione dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, nell'ipotesi di Agente della riscossione non privato (ex multis Corte Costituzionale, nr. 44 del 2016, Cassazione, nnrr. 30054 del 2018, 28064 del
2019, 18132 del 2021 e 4115 del 2023, CGT di secondo grado Lazio, nr. 1762 del 2024, CGT di primo grado
Roma, nr. 12898 del 2024), indipendentemente dalla residenza del contribuente ovvero dall'ubicazione dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo. Trattasi pacificamente di competenza funzionale ed inderogabile, con il precipitato che il relativo difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, come sancito espressamente dal successivo articolo 5 della fonte in rassegna. Nel caso specifico, la cartella impugnata
è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Reggio Calabria;
ne discende, quale diretto corollario, che il proposto giudizio esula pacificamente dalla competenza territoriale di questa CGT, alla luce del testuale criterio normativo sopra lumeggiato, essendo invece rimesso alla cognizione della CGT di primo grado di Reggio Calabria, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale di questa CGT essendo competente la CGT di primo grado di
Reggio Calabria, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7837/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031386690000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09420240031386690 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sede di Reggio Calabria, per Tassa auto, anno 2022, oltre sanzioni ed interessi, in relazione al veicolo targato Targa_1 La difesa di parte attrice, in particolare, ha eccepito l'illegittimità della pretesa per assoluta incompetenza della Regione Lazio quale Ente impositore del tributo in parola, posto che la propria assistita è residente sin dal 2019 in Reggio Calabria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 09.12.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 19.12.2025, in cui ha evidenziato di avere emesso un provvedimento di sgravio integrale della cartella in data 05.12.2025; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT.
In via assolutamente pregiudiziale, prima ancora della declaratoria di cessazione della materia del contendere, merita evidenziare, con effetto assorbente, che l'articolo 4 del Decreto Legislativo nr. 546 del
1992 stabilisce al comma 1, in modo chiaro e senza suscitare alcun dubbio interpretativo, che “le Corti di
Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, il criterio esclusivo e tassativo che radica la competenza territoriale della CGT è legato all'ubicazione dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, nell'ipotesi di Agente della riscossione non privato (ex multis Corte Costituzionale, nr. 44 del 2016, Cassazione, nnrr. 30054 del 2018, 28064 del
2019, 18132 del 2021 e 4115 del 2023, CGT di secondo grado Lazio, nr. 1762 del 2024, CGT di primo grado
Roma, nr. 12898 del 2024), indipendentemente dalla residenza del contribuente ovvero dall'ubicazione dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo. Trattasi pacificamente di competenza funzionale ed inderogabile, con il precipitato che il relativo difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, come sancito espressamente dal successivo articolo 5 della fonte in rassegna. Nel caso specifico, la cartella impugnata
è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Reggio Calabria;
ne discende, quale diretto corollario, che il proposto giudizio esula pacificamente dalla competenza territoriale di questa CGT, alla luce del testuale criterio normativo sopra lumeggiato, essendo invece rimesso alla cognizione della CGT di primo grado di Reggio Calabria, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale di questa CGT essendo competente la CGT di primo grado di
Reggio Calabria, presso la quale il gravame dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Sentenza.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)