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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1440/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 1440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 - all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali - promosso da:
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio PAGLIARI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, in Avezzano alla Via Molise n. 9
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
[... rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Brigida, n. 39, e per essa rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla Via Trento e Trieste n. 29/3
INTERVENTORE VOLONTARIO ex art. 111 c.p.c.
(estromissione del dante causa giusta ordinanza del 21.2.2025)
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note sostitutive dell'udienza del 21.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, premesso di Parte_1 aver ricevuto la notificazione in data 22.10.2021, da parte della succeduta nel Controparte_3 credito di consacrato nel decreto ingiuntivo n. 68/2013 dell'11.2.2013, provvisoriamente CP_4 esecutivo e rispetto al quale venne proposta opposizione dall'intimato, rigettata con sentenza di primo grado pubblicata il 18.9.2017.
a sostegno dell'opposizione ha dedotto: Parte_1
pagina 1 di 4 - la necessità di sospendere il presente processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altra causa (proc. 1506/2020) per asserita pregiudizialità;
- l'inesistenza del credito intimato posto che il rapporto sostanziale, fonte del credito, avrebbe determinato un saldo a favore dell'opponente e non un debito verso la banca cedente anche secondo quanto evidenziato da una consulenza tecnica svolta nel procedimento penale n.
3289/2012 RGNR;
- l'esistenza di un credito risarcitorio in favore di pari al saldo che sarebbe stato a Parte_1 proprio vantaggio (€ 83.373,39) nonché per illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e preclusione di acceso al credito e per danno morale da reato.
L'opponente ha, quindi, concluso in conformità.
B. La i è costituita in giudizio deducendo ed eccependo, in sostanza: Controparte_3
- l'inammissibilità dell'opposizione in quanto a mezzo della stessa a svolto censure Parte_1 di merito, da far valere esclusivamente nella sede giurisdizionale in cui il titolo esecutivo venne formato;
- la formazione del giudicato per essere le censure dell'opponente già state vagliate nella causa definita con sentenza n. 872/2017;
- l'avvenuta archiviazione del procedimento penale in forza di decreto del GIP del giorno 8.11.2018.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
C. Con provvedimento del 6.4.2022 il magistrato, al tempo titolare del ruolo, ritenuta condivisibilmente l'assenza di pregiudizialità tecnica tra la presente causa e quella n. 1506/2022, provvedeva al rigetto della istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. svolta dall'opponente.
D. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione stante la natura esclusivamente documentale del compendio probatorio.
E. In data 18.10.2023 la affermatasi cessionaria del credito, ha Controparte_1 spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c. senza che sul punto siano sorte questioni da risolversi ex art. 272 c.p.c. L'interventore ha, nella sostanza, ribadito le difese del dante causa.
F. A seguito di richiesta di estromissione proveniente dalla cedente il Giudice in data 21.2.2025, stante il consenso delle altre parti, ha pronunciato ordinanza di estromissione dal processo di CP_3 trattenendo la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., con riduzione a
[...] trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali.
1. L'opposizione proposta da eve essere qualificata in termini di opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione posto che, per mezzo di essa, viene contestato il diritto della controparte di agire in executivis.
pagina 2 di 4 2. Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
68/2013 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 11.2.2013, provvisoriamente esecutivo, con il quale venne ingiunto, tra gli altri, a (fideiussore) il pagamento della somma di € Parte_1
72.103,21 quale sorte capitale, oltre interessi, spese di lite ed accessori.
Questo Ufficio, con sentenza n. 872/2017 pubblicata il 18.9.2017 ha provveduto al rigetto dell'opposizione avverso tale decreto ingiuntivo nonché della domanda riconvenzionale, proposte dall'odierno opponente. Risulta attestato - giusta certificazione apposta in calce dal Cancelliere - il passaggio in cosa giudicata di tale sentenza, in data 8.11.2018 (v. all. 3 ). Controparte_3
3. Come noto, laddove il titolo esecutivo sia – come nel caso di specie – di formazione giudiziale l'opposizione all'esecuzione deve coordinarsi con i rimedi impugnatori. Così con l'opposizione all'esecuzione può essere fatto valere solamente un vizio nella formazione del titolo che determini sua inesistenza ovvero fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale intervenuti successivamente alla formazione del titolo (Cass. 9.11.2022, n. 32920; Cass. 17.2.2014, n. 3619;
Cass. 4.8.2011, n. 16998) o meglio al referente cronologico della decisione. Ogni questione anteriore o coeva al processo che ha condotto alla formazione del titolo restano coperte oggettivamente dalla decisione (e dal giudicato) senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame non abbia avuto luogo per inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle
(Cass. 10.6.2013, n. 14529). A così non ritenere, infatti, l'opposizione all'esecuzione costituirebbe strumento funzionalmente deviato in chiave impugnatoria o, comunque, idoneo a vanificare l'utilità del giudicato. Semmai, ricorrendone i presupposti, la parte soccombente potrebbe proporre impugnazione straordinaria (v. art. 395 c.p.c.).
4. Applicando tali principi al caso di specie è evidente come l'opposizione si infondata avendo speso argomenti che avrebbe dovuto dedurre, come peraltro in effetti ha dedotto, nel Parte_1 giudizio di opposizione. Peraltro l'affermazione, con vigore di giudicato, dell'esistenza del credito vale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ad ogni effetto, cosicché anche l'eventuale pretesa risarcitoria dell'opponente risulta infondata essendo positivamente accertata l'esistenza del debito verso l'originaria banca.
Inoltre si evidenzia come, nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale coperto da giudicato formale la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, possa essere dedotta solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari (Cass. Sez. 1,
24.4.2007, n. 9912; Cass. 25.3.1999, n. 2822).
pagina 3 di 4 Ad ogni modo, ad abundantiam, di opporre al cessionario in compensazione eventuali controcrediti maturati contro il cedente, per quanto in generale possibile rispetto alla cessione non accettata puramente e semplicemente (art. 1248 c.c.), deve ritenersi esclusa nelle ipotesi – quale è quella di specie – di cessione nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della L. 130/1999, interpretata conformemente al Regolamento
UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria eccezioni e domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Sez. 1, 5.7.2024, Ord. 18454; Cass.
Sez. 3, 2.5.2022, Ord. 13735).
5. Alla pronuncia consegue condanna dell'attore alla refusione delle spese in favore della controparte, da liquidarsi, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per tutte le fasi, vista la semplicità delle questioni.
In considerazione della decisività della questione di diritto e della circostanza che gli stessi argomenti qui spesi quali motivi di opposizione vennero pure introdotti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo e in quella n. 1506/2022, deve ritenersi la malafede o quantomeno colpa grave di
[...] ell'aver agito denotandosi lo sviamento del diritto di azione dal suo fine, potendo formularsi Pt_1 un conclusivo giudizio di abuso processuale (Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). Tale condotta merita giusta sanzione nella pronuncia di condanna al pagamento della somma pari ad un sesto delle spese di lite (Cass. Sez. 3, 4.7.2021, Ord. 17902), equitativamente determinata ex art.96, co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] come rappresentata, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge;
- CONDANNA al pagamento della somma di € 1.175,33 in favore di Parte_1 [...] equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c. Parte_2
Così deciso, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 1440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 - all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali - promosso da:
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio PAGLIARI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, in Avezzano alla Via Molise n. 9
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
[... rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Brigida, n. 39, e per essa rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla Via Trento e Trieste n. 29/3
INTERVENTORE VOLONTARIO ex art. 111 c.p.c.
(estromissione del dante causa giusta ordinanza del 21.2.2025)
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note sostitutive dell'udienza del 21.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, premesso di Parte_1 aver ricevuto la notificazione in data 22.10.2021, da parte della succeduta nel Controparte_3 credito di consacrato nel decreto ingiuntivo n. 68/2013 dell'11.2.2013, provvisoriamente CP_4 esecutivo e rispetto al quale venne proposta opposizione dall'intimato, rigettata con sentenza di primo grado pubblicata il 18.9.2017.
a sostegno dell'opposizione ha dedotto: Parte_1
pagina 1 di 4 - la necessità di sospendere il presente processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altra causa (proc. 1506/2020) per asserita pregiudizialità;
- l'inesistenza del credito intimato posto che il rapporto sostanziale, fonte del credito, avrebbe determinato un saldo a favore dell'opponente e non un debito verso la banca cedente anche secondo quanto evidenziato da una consulenza tecnica svolta nel procedimento penale n.
3289/2012 RGNR;
- l'esistenza di un credito risarcitorio in favore di pari al saldo che sarebbe stato a Parte_1 proprio vantaggio (€ 83.373,39) nonché per illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e preclusione di acceso al credito e per danno morale da reato.
L'opponente ha, quindi, concluso in conformità.
B. La i è costituita in giudizio deducendo ed eccependo, in sostanza: Controparte_3
- l'inammissibilità dell'opposizione in quanto a mezzo della stessa a svolto censure Parte_1 di merito, da far valere esclusivamente nella sede giurisdizionale in cui il titolo esecutivo venne formato;
- la formazione del giudicato per essere le censure dell'opponente già state vagliate nella causa definita con sentenza n. 872/2017;
- l'avvenuta archiviazione del procedimento penale in forza di decreto del GIP del giorno 8.11.2018.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
C. Con provvedimento del 6.4.2022 il magistrato, al tempo titolare del ruolo, ritenuta condivisibilmente l'assenza di pregiudizialità tecnica tra la presente causa e quella n. 1506/2022, provvedeva al rigetto della istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. svolta dall'opponente.
D. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione stante la natura esclusivamente documentale del compendio probatorio.
E. In data 18.10.2023 la affermatasi cessionaria del credito, ha Controparte_1 spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c. senza che sul punto siano sorte questioni da risolversi ex art. 272 c.p.c. L'interventore ha, nella sostanza, ribadito le difese del dante causa.
F. A seguito di richiesta di estromissione proveniente dalla cedente il Giudice in data 21.2.2025, stante il consenso delle altre parti, ha pronunciato ordinanza di estromissione dal processo di CP_3 trattenendo la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., con riduzione a
[...] trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali.
1. L'opposizione proposta da eve essere qualificata in termini di opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione posto che, per mezzo di essa, viene contestato il diritto della controparte di agire in executivis.
pagina 2 di 4 2. Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
68/2013 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 11.2.2013, provvisoriamente esecutivo, con il quale venne ingiunto, tra gli altri, a (fideiussore) il pagamento della somma di € Parte_1
72.103,21 quale sorte capitale, oltre interessi, spese di lite ed accessori.
Questo Ufficio, con sentenza n. 872/2017 pubblicata il 18.9.2017 ha provveduto al rigetto dell'opposizione avverso tale decreto ingiuntivo nonché della domanda riconvenzionale, proposte dall'odierno opponente. Risulta attestato - giusta certificazione apposta in calce dal Cancelliere - il passaggio in cosa giudicata di tale sentenza, in data 8.11.2018 (v. all. 3 ). Controparte_3
3. Come noto, laddove il titolo esecutivo sia – come nel caso di specie – di formazione giudiziale l'opposizione all'esecuzione deve coordinarsi con i rimedi impugnatori. Così con l'opposizione all'esecuzione può essere fatto valere solamente un vizio nella formazione del titolo che determini sua inesistenza ovvero fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale intervenuti successivamente alla formazione del titolo (Cass. 9.11.2022, n. 32920; Cass. 17.2.2014, n. 3619;
Cass. 4.8.2011, n. 16998) o meglio al referente cronologico della decisione. Ogni questione anteriore o coeva al processo che ha condotto alla formazione del titolo restano coperte oggettivamente dalla decisione (e dal giudicato) senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame non abbia avuto luogo per inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle
(Cass. 10.6.2013, n. 14529). A così non ritenere, infatti, l'opposizione all'esecuzione costituirebbe strumento funzionalmente deviato in chiave impugnatoria o, comunque, idoneo a vanificare l'utilità del giudicato. Semmai, ricorrendone i presupposti, la parte soccombente potrebbe proporre impugnazione straordinaria (v. art. 395 c.p.c.).
4. Applicando tali principi al caso di specie è evidente come l'opposizione si infondata avendo speso argomenti che avrebbe dovuto dedurre, come peraltro in effetti ha dedotto, nel Parte_1 giudizio di opposizione. Peraltro l'affermazione, con vigore di giudicato, dell'esistenza del credito vale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ad ogni effetto, cosicché anche l'eventuale pretesa risarcitoria dell'opponente risulta infondata essendo positivamente accertata l'esistenza del debito verso l'originaria banca.
Inoltre si evidenzia come, nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale coperto da giudicato formale la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, possa essere dedotta solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari (Cass. Sez. 1,
24.4.2007, n. 9912; Cass. 25.3.1999, n. 2822).
pagina 3 di 4 Ad ogni modo, ad abundantiam, di opporre al cessionario in compensazione eventuali controcrediti maturati contro il cedente, per quanto in generale possibile rispetto alla cessione non accettata puramente e semplicemente (art. 1248 c.c.), deve ritenersi esclusa nelle ipotesi – quale è quella di specie – di cessione nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della L. 130/1999, interpretata conformemente al Regolamento
UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria eccezioni e domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Sez. 1, 5.7.2024, Ord. 18454; Cass.
Sez. 3, 2.5.2022, Ord. 13735).
5. Alla pronuncia consegue condanna dell'attore alla refusione delle spese in favore della controparte, da liquidarsi, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. ai valori minimi per tutte le fasi, vista la semplicità delle questioni.
In considerazione della decisività della questione di diritto e della circostanza che gli stessi argomenti qui spesi quali motivi di opposizione vennero pure introdotti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo e in quella n. 1506/2022, deve ritenersi la malafede o quantomeno colpa grave di
[...] ell'aver agito denotandosi lo sviamento del diritto di azione dal suo fine, potendo formularsi Pt_1 un conclusivo giudizio di abuso processuale (Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). Tale condotta merita giusta sanzione nella pronuncia di condanna al pagamento della somma pari ad un sesto delle spese di lite (Cass. Sez. 3, 4.7.2021, Ord. 17902), equitativamente determinata ex art.96, co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] come rappresentata, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge;
- CONDANNA al pagamento della somma di € 1.175,33 in favore di Parte_1 [...] equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c. Parte_2
Così deciso, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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