Sentenza 3 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 31 dicembre 2025
Decreto collegiale 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/12/2025, n. 10485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10485 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10485/2025REG.PROV.COLL.
N. 09692/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9692 del 2023, proposto da
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 14570 del 3 ottobre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. OB GR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Visto il provvedimento dell’11 aprile 2019, con cui la Polizia di Stato ha inflitto all’Agente Scelto Tecnico della Polizia di Stato -OMISSIS- la sanzione disciplinare della “Pena Pecuniaria 5/30” per la seguente mancanza: “si accompagnava fuori dal servizio, con una persona che notoriamente non gode in pubblico di estimazione e non confacente al proprio stato”;
Visto che il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 14570 del 3 ottobre 2023, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso detto atto e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato;
Visto che il Ministero dell’Interno ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza e - nel premettere che il personale della Polizia di Stato ha identificato i passeggeri delle auto coinvolte in un sinistro stradale, appurando che a carico della guidatrice dell’auto su cui viaggiava il -OMISSIS-, -OMISSIS-, sussistevano precedenti penali, essendo stata la stessa condannata per sfruttamento della prostituzione – ha sostenuto l’implausibilità del fatto che, poiché il sanzionato viveva in altro luogo, non fosse a conoscenza dell’identità e delle qualità morali della persona che frequentava e che la notizia dell’arresto della persona in discorso avrebbe suscitato clamore, per cui non avrebbero riscontro le rimostranze del -OMISSIS- circa l’impossibilità di venire a conoscenza dei “pregiudizi di polizia” da cui risultava gravata la signora -OMISSIS-, con cui l’appellato avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale;
Visto che il sig. -OMISSIS- si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni dedotte e concludendo per il rigetto dell’appello;
Ritenuto che l’appello sia infondato e vada di conseguenza respinto;
Rilevato che la sanzione disciplinare della pena pecuniaria è stata inflitta ai sensi dell’art. 4, comma 2, punto 3), del d.P.R. n. 737 del 1981, per il “mantenimento, al di fuori si esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato”;
Rilevato, in sostanza, che la sanzione risulta basata sul fatto che l’interessato avrebbe dovuto evitare la frequentazione in discorso sul presupposto che conoscesse i precedenti penali della persona frequentata;
Ritenuto, invece, che gli indizi per ritenere che il -OMISSIS- fosse consapevole della reputazione della persona con cui si è talvolta accompagnato siano inidonei a sorreggere l’irrogazione della sanzione disciplinare difettando il presupposto essenziale della stessa, vale a dire la sicura conoscenza dei fatti che avrebbero dovuto indurre ad evitare la frequentazione;
Rilevato, infatti, che la conoscenza con l’interessata è avvenuta in un’occasione istituzionale, alla presenza di amministratori locali ed esponenti politici di primo piano, nel cui ambito non c’era dunque all’apparenza motivo di dubitare del fatto che la signora -OMISSIS- fosse una persona stimata, anche in quanto l’appellato vive in altro luogo e si trovava solo occasionalmente in quel particolare contesto;
Ritenuto, altresì, che non possa essere pretesa dagli operatori della Polizia di Stato una diligenza tale da determinare, in assenza di circostanze che oggettivamente potrebbero far sorgere dubbi ed anzi al cospetto di dati all’apparenza rassicuranti o se non altro fuorvianti, la necessità di compiere accertamenti su ogni persona frequentata, anche solo sporadicamente;
Ritenuto di liquidare le spese del giudizio di appello complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, e di porre le stesse a carico dell’Amministrazione soccombente ed a favore dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 9692 del 2023).
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata e le altre persone fisiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IA ON, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
OB GR, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB GR | IA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.