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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2024, n. 42532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42532 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di FE ES, nato a [...] il [...], NA RD, nato a [...] il [...], IE GI, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE GI con correzione della pena ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione di reclusione;
l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli con riguardo a FE ES limitatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 42532 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/10/2024 all'attenuante della minima partecipazione, con declaratoria di inamnnissibilità del ricorso, nel resto;
l'annullamento con rinvio quanto a NA RD, limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 coo. pen. con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6.7.2022 il GIP del Tribunale di Napoli, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto, tra gli altri, ES FE, RD NA e GI IE responsabili del delitto di rapina aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e, il NA, anche di quello di cui al capo 4) della rubrica;
aveva perciò condannato ES FE, con la recidiva e la riduzione per il rito, alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa;
RD NA, con la recidiva, la continuazione e la finale riduzione per il rito, alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.200 di multa;
GI IE, con la aggravante e la riduzione per il rito, alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.500 di multa;
aveva applicato agli imputati le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali e li aveva condannati al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, di quelle di custodia cautelare in carcere;
2. la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha rideterminato la pena inflitta a ES FE, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla sola recidiva, in anni 4, mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
ha rideterminato la pena inflitta a RD NA, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla sola recidiva, in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
ha rideterminato la pena inflitta a GI IE, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla sola recidiva, alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
3. ricorrono per cassazione il FE, il NA ed il IE a mezzo dei rispettivi difensori che deducono: 3.1 l'Avv. Domenico Dello Iacono, nell'interesse di ES FE: 3.1.1 violazione di legge penale sostanziale e processuale con riguardo agi artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. ed agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen.: premesso che la sentenza è stata emessa in data 26.12.2024 e non in data 13.1.2024, segnala che la Corte d'appello ha errato nel calcolo della pena detentiva che ha stabilito nella misura complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione per l'aggravante non bilanciabile e che, con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, avrebbe dovuto essere pari ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e non già ad anni 4, mesi 6 e giorni 10; 3.1.2 vizio di motivazione in ordine all'art. 114 cod. pen.: richiama le considerazioni svolte dalla difesa a sostegno della configurabilità, per il ricorrente, dell'attenuante della partecipazione di minima entità cui la Corte d'appello ha fornito una risposta per un verso inconferente e per altro verso tale da risolversi in un mero espediente grafico;
3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: richiamate le considerazioni svolte dal primo giudice sul delitto di rapina in danno del LU quale conseguenza del repentino mutamento delle intenzioni e della direzione della condotta posta in essere dal NA, rileva come non fosse giustificabile, sul piano della motivazione, l'aggravante del metodo camorristico eventualmente riconoscibile, sia pure nella sua declinazione soggettiva, sui capi 1), 2) e 4) ma non già sul delitto di rapina aggravata che, al contrario, è stato il frutto di una decisione estemporanea assunta in presenza di circostanze tali da escludere il ricorso dell'aggravante anche sotto il profilo teleologico;
3.2 l'Avv. Domenico Dello Iacono, nell'interesse di RD NA: 3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'arma: segnala come nel caso di specie la Corte territoriale abbia fondato la conferma della responsabilità del ricorrente valorizzando il contenuto delle dichiarazioni del LU che aveva riferito di aver visto tra le mani dell'imputato un'arma da fuoco di modello e calibro tuttavia imprecisati;
aggiunge che la circostanza che si trattasse di un'arma vera e non già di una mera replica rappresenta non più che una mera congettura;
3.2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione: richiamate le considerazioni svolte dal primo giudice sul delitto di rapina in danno del LU quale conseguenza del repentino mutamento delle intenzioni e della direzione della condotta posta in essere dall'agente, rileva che non era giustificabile, sul piano della motivazione, l'aggravante del metodo camorristico eventualmente riconoscibile, sia pure nella sua declinazione soggettiva, sui capi 1), 2) e 4) ma non già sul delitto di rapina aggravata che, al contrario, è stato il frutto di una decisione estennporanea dell'imputato in presenza di circostanze tali da escludere il ricorso dell'aggravante anche sotto il profilo teleologico;
3.2.3 violazione di legge con riguardo all'art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione: segnala che la Corte d'appello ha totalmente omesso di prendere in esame la richiesta difensiva, puntualmente articolata con l'atto di appello, diretta al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno su cui non era intervenuta alcuna rinuncia;
3.3 l'Avv. Diego Pedicini nell'interesse di GI IE: 3.3.1 violazione di legge penale sostanziale e processuale con riguardo agli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. ed agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen.: premesso che la sentenza è stata emessa in data 26.12.2024 e non in data 13.1.2024, segnala che la Corte d'appello ha errato nel calcolo della pena detentiva determinata nella misura complessiva di anni 8 di reclusione che, con la riduzione per il rito abbreviato, avrebbe dovuto essere pari ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e non già a quella di anni 4, mesi 6 e giorni 10; 3.3.2 vizio di motivazione in relazione agli artt. 99. 132 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.: rileva che il IE era gravato da una recidiva "semplice" per un precedente del 2008 che la Corte ha giudicato non risalente nel tempo e confermandola per tutti gli imputati senza alcuna distinzione tra le diverse posizioni, omettendo di motivare sui rilievi difensivi formulati in ordine alla condotta ante e post delictum dell'imputato; 3. la Procura Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE GI con correzione della pena ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
per l'annullamento, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, nei confronti di FE ES e limitatamente all'attenuante della minima partecipazione con l'inammissibilità del ricorso, nel resto;
per l'annullamento con rinvio in relazione a NA RD limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO Premessa Gli imputati erano stati chiamati a rispondere ed erano stati riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero, tutti, in concorso tra loro (e con altri separatamente giudicati), del delitto di rapina pluriaggravata in danno di tale ES LU (capo 3 della rubrica) e, il solo NA, anche del delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, delitti entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo 4 del metodo tipicamente camorristico che della finalità di agevolazione del clan Amato-Pagano. Riepilogati i motivi d'appello articolati nell'interesse di ciascuno degli imputati, la Corte territoriale ha fatto presente che, all'udienza del 17.11.2023, ES FE e GI IE, comparsi personalmente, avevano dichiarato di rinunciare "ai motivi di appello tranne quelli relativi alla dosimetria della pena" (cfr., pag. 9 della sentenza); dal canto suo, l'Avv. Dello Iacono, nell'interesse del NA ed in forza di procura speciale appositamente rilasciata, aveva formalizzato, per il suo assistito, la rinuncia ai motivi di appello "tranne il motivo n. 3" (ovvero di quello che era stato articolato sulla detenzione e porto d'arma alle pagg.
8-10 era stato articolato nell'esclusivo interesse del NA) ed al "... mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno" (cfr., ivi, pag. 9); nello stesso frangente, come si ricava dalla lettura della sentenza, il NA aveva reso dichiarazioni ammettendo gli addebiti con esclusione di quello concernente il possesso ed il porto dell'arma. All'udienza del 19.12.2023 i difensori di GI IE e di ES FE avevano insistito sui motivi non rinunciati ed il difensore di RD NA per l'assoluzione del proprio assistito dal delitto di detenzione e porto d'arma da fuoco. La Corte d'appello, preso atto delle rinunce parziali ai motivi, h3 riconosciuto a tutti le circostanze attenuanti generiche rideterminando le rispettive pene e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 1. Il ricorso di ES FE L'Avvocato Dello Iacono aveva proposto appello, nell'interesse del FE, articolando quattro motivi: con il primo motivo aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del LU;
con il secondo motivo aveva insistito per l'assoluzione dell'imputato dal delitto di rapina ovvero, in subordine, per la riqualificazione del fatto in furto con il riconoscimento dell'ipotesi del "concorso anomalo"; con il quarto motivo aveva contestato l'aggravante "mafiosa" e, infine, sollecitato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Come accennato nella premessa, ES FE aveva rinunciato ai motivi d'appello "tranne quelli relativi alla dosimetria della pena". 1.1 Detto questo, il primo motivo del ricorso espone una doglianza fondata: effettivamente, la Corte d'appello ha errato nell'applicare la diminuente del terzo per il rito abbreviato sulla pena detentiva in quanto la riduzione sulla pena di anni 5 6 e mesi 8 di reclusione, corrisponde ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e non già ad anni 4, mesi 6 e giorni 10. Si tratta, peraltro, di un errore di calcolo suscettibile di essere corretto in questa sede con la conseguente "rettifica" della pena detentiva ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. nei termini suindicati. 1.2 Il secondo motivo è precluso. La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, è infatti comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (cfr., Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696 - 01; Sez. 1, n. 19014 dell11.04.2012, LI e altri, Rv. 252861) in quanto il trattamento sanzionatorio ed il concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi perché oggetto di distinta disciplina normativa sicché le reciproche ripercussioni ed implicazioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr., in questi termini, Sez. 6, sent. n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794). È per questa ragione che la rinuncia a tutti i motivi di gravame (con esclusione del trattamento sanzionatorio) non può non coinvolgere anche le statuizioni relative alle circostanze attenuanti, alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, in considerazione della medesima ratio (cfr., Sez. 2, sent. n. 11761 30/1/2014, Khribech, Rv. 259825), nonché alla continuazione (Sez. 4, sent. n. 9857 del 12/2/2015, Barra ed altri, Rv. 262448). 1.3 Stessa sorte merita il terzo motivo per le ragioni già esposte. Questa Corte ha già d'altra parte e più volte ribadito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (cfr., Sez. 4 - , n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 11/01/2018, Scavone, Rv. 271750 - 01 entrambe relative a fattispecie nelle quali si è ritenuto rinunciato il motivo che era stato articolato sull'aggravante "mafiosa"). 2. Il ricorso di RD NA L'Avvocato Dello Iacono aveva proposto appello anche nell'interesse del NA articolando quattro motivi: il primo ed il secondo motivo erano comuni alla posizione del FE laddove era stata eccepita l'inutilizzabilità delle 6 dichiarazioni del LU e si era insistito per l'assoluzione dell'imputato dal delitto di rapina ovvero, in subordine, per la riqualificazione del fatto in furto;
con il terzo motivo, concernente invece la specifica posizione del NA, era stata contestata l'aggravante dell'uso dell'arma; con il quarto motivo l'appello aveva contestato l'aggravante "mafiosa" e, infine, sollecitato il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Dal canto suo, l'Avvocato Gentile, sempre per conto e nell'interesse del NA, aveva articolato cinque motivi: i primi quattro erano analoghi ii corrispondenti motivi dell'appello stilato dall'Avv. Dello Iacono;
il quinto motivo aveva riguardo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione. Come accennato nella premessa, l'Avv. Dello Iacono, nell'interesse del NA ed in forza di procura speciale, aveva fornnalizzato la rinuncia ai motivi di appello "tranne il motivo n. 3) e quello relativo alla concessione delle attenuanti generiche ed a quello relativo all'attenuante del risarcimento del danno". 2.1 Il primo motivo è precluso. Impugnando la sentenza di primo grado, infatti, le difese del NA (cfr., pagg.
5-6 dell'appello a firma dell'Avv. Gentile e pagg.
8-10 dell'appello a firma dell'Avv. Dello Iacono) avevano dedotto l'insussistenza di una prova certa della detenzione dell'arma da parte dell'imputato che, secondo le difese, sarebbe stata vista soltanto dal LU e non anche dal ZZ, pure presente e che aveva assistito all'episodio; questa era stata la tesi sostenuta già in primo grado a cui aveva risposto il GIP e su cui, alla luce della contestazione operata in appello, ha risposto la Corte territoriale. Il ricorso, invece, abbandona questa prospettiva introducendo una questione del tutto diversa, ovvero il dubbio e l'incertezza che si trattasse di un'arma vera o di un'arma giocattolo. In tal modo, tuttavia, è stata dedotta una questione che, pur attenendo allo stesso tema, non era stata prospettata nei motivi di appello e non è perciò scrutinabile in questa sede non essendo tra quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 7 Così, a mero titolo esemplificativo, questa Corte ha affermato che non può contestarsi, per la prima volta in Cassazione, la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello fosse stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01, resa in tema di ricettazione dove, in appello, era stata dedotta la buona fede nell'utilizzo dell'apparecchio cellulare di provenienza illecita ed in sede di ricorso la mancata utilizzazione del bene oggetto di furto e, quindi, l'assenza dell'elemento materiale); in un'altra occasione è stato giudicato precluso l'esame del dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ala subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, dove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa (cfr., Sez. 2, n. 29707 dei 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); si è affermato, ancora, che non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in appello, era stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02); allo stesso modo, si è affermato che in tema di estorsione non è consentito, con il ricorso per cassazione, contestare la sussunzione della condotta nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove, in appello, era stata prospettata la mancanza del requisito dell'ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 - 01). 2.2 Il secondo motivo è a sua volta precluso per le stesse ragioni esposte al punto 1.3 per il FE. 2.3 Il terzo motivo del ricorso, che attiene ad un profilo (quello del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, espressamente escluso dalla rinuncia formalizzata in appello dal difensore del NA), è comunque manifestamente infondato. E' vero, infatti, che sulla questione proposta con l'atto d'appello a firma dell'Avv. Dello Iacono (cfr., pag. 13) la Corte non ha motivato soffermandosi, invece, sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che non aveva formato oggetto dell'impugnazione. 8 Se non ché, dalla stessa lettura della dichiarazione allegata al ricorso, a firma dell'Avv. Antonio Iavarone per conto del LU, si evince non soltanto che la somma era stata soltanto offerta alla persona offesa e mai materialmente corrisposta;
per altro verso, che la stessa dichiarazione del difensore del LU è comunque equivoca in punto di perfezionamento di un accordo risarcitorio;
nell'ultima parte, infatti, il professionista aveva chiarito che "... in caso di accettazione il sig. LU si impegna a non proporre alcuna istanza di risarcimento danni ..." evidenziando, con ciò, che la proposta non era stata seguita da una vera e propria accettazione da parte dell'interessato cui avrebbe dovuto essere sottoposta. Ed è pacifico che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., ovvero depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità una effettiva resipiscenza del reo (cfr., Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309 — 01; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556 -- 01). 3. Il ricorso di GI IE L'atto d'appello proposto nell'interesse del IE aveva contestato, con il primo motivo, l'utilizzabilità delle dichiarazioni del LU;
insistito, con il secondo motivo, per l'assoluzione dai delitti di cui ai capi 1) e 2) ovvero, in subordine, per l'assorbimento del capo 2) nel capo 1); con il terzo motivo aveva sollecitato l'assoluzione dal delitto rapina ovvero, in subordine, la riqualificazione del fatto in termini di furto;
con il quarto motivo era stata chiesta ed argomentata la esclusione della aggravante "mafiosa" e sollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la riduzione della pena anche relativamente agli aumenti per la continuazione. Come accennato in premessa, il IE era comparso personalmente iri appello dove aveva dichiarato di rinunciare "ai motivi di appello tranne quelli relativi alla dosimetria della pena". 3.1 II primo motivo del ricorso denunzia lo stesso errore di calcolo di cui si è detto per il FE;
la sentenza va pertanto anche in tal caso corretta nei medesimi 9 termini ovvero rettificando la pena detentiva in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 3.2 Il secondo motivo è precluso perché "coperto" dalla rinuncia che, come si è detto, ha riguardato tutti i motivi d'appello ad esclusione di-quelli concernenti il trattamento sanzionatorio tra i quali, per l'appunto, non riergra la recidiva che, d'altra parte, non aveva formato oggetto di censura nei confronti della sentenza di primo grado. t 4. La sentenza impugnata va dunque rettificata nei termini suinqicati quanto alla posizione del FE ed a quella del IE i cui ricorsi sono per il resto inammissibili;
l'inammissibilità del ricorso del NA, inoltre, comporta la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna per esonerare il ricorrente da profili di colpa.
P.Q.M.
rettifica la sentenza impugnata nei confronti di FE ES e IE GI limitatamente alla sola pena detentiva che indica, per entrambi, in anni quattro, mesi cinque e giorni 10 di reclusione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di NA RD che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24.10.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE GI con correzione della pena ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione di reclusione;
l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli con riguardo a FE ES limitatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 42532 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/10/2024 all'attenuante della minima partecipazione, con declaratoria di inamnnissibilità del ricorso, nel resto;
l'annullamento con rinvio quanto a NA RD, limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 coo. pen. con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6.7.2022 il GIP del Tribunale di Napoli, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto, tra gli altri, ES FE, RD NA e GI IE responsabili del delitto di rapina aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e, il NA, anche di quello di cui al capo 4) della rubrica;
aveva perciò condannato ES FE, con la recidiva e la riduzione per il rito, alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa;
RD NA, con la recidiva, la continuazione e la finale riduzione per il rito, alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.200 di multa;
GI IE, con la aggravante e la riduzione per il rito, alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.500 di multa;
aveva applicato agli imputati le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali e li aveva condannati al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, di quelle di custodia cautelare in carcere;
2. la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha rideterminato la pena inflitta a ES FE, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla sola recidiva, in anni 4, mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
ha rideterminato la pena inflitta a RD NA, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla sola recidiva, in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
ha rideterminato la pena inflitta a GI IE, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla sola recidiva, alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
3. ricorrono per cassazione il FE, il NA ed il IE a mezzo dei rispettivi difensori che deducono: 3.1 l'Avv. Domenico Dello Iacono, nell'interesse di ES FE: 3.1.1 violazione di legge penale sostanziale e processuale con riguardo agi artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. ed agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen.: premesso che la sentenza è stata emessa in data 26.12.2024 e non in data 13.1.2024, segnala che la Corte d'appello ha errato nel calcolo della pena detentiva che ha stabilito nella misura complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione per l'aggravante non bilanciabile e che, con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, avrebbe dovuto essere pari ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e non già ad anni 4, mesi 6 e giorni 10; 3.1.2 vizio di motivazione in ordine all'art. 114 cod. pen.: richiama le considerazioni svolte dalla difesa a sostegno della configurabilità, per il ricorrente, dell'attenuante della partecipazione di minima entità cui la Corte d'appello ha fornito una risposta per un verso inconferente e per altro verso tale da risolversi in un mero espediente grafico;
3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: richiamate le considerazioni svolte dal primo giudice sul delitto di rapina in danno del LU quale conseguenza del repentino mutamento delle intenzioni e della direzione della condotta posta in essere dal NA, rileva come non fosse giustificabile, sul piano della motivazione, l'aggravante del metodo camorristico eventualmente riconoscibile, sia pure nella sua declinazione soggettiva, sui capi 1), 2) e 4) ma non già sul delitto di rapina aggravata che, al contrario, è stato il frutto di una decisione estemporanea assunta in presenza di circostanze tali da escludere il ricorso dell'aggravante anche sotto il profilo teleologico;
3.2 l'Avv. Domenico Dello Iacono, nell'interesse di RD NA: 3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'arma: segnala come nel caso di specie la Corte territoriale abbia fondato la conferma della responsabilità del ricorrente valorizzando il contenuto delle dichiarazioni del LU che aveva riferito di aver visto tra le mani dell'imputato un'arma da fuoco di modello e calibro tuttavia imprecisati;
aggiunge che la circostanza che si trattasse di un'arma vera e non già di una mera replica rappresenta non più che una mera congettura;
3.2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione: richiamate le considerazioni svolte dal primo giudice sul delitto di rapina in danno del LU quale conseguenza del repentino mutamento delle intenzioni e della direzione della condotta posta in essere dall'agente, rileva che non era giustificabile, sul piano della motivazione, l'aggravante del metodo camorristico eventualmente riconoscibile, sia pure nella sua declinazione soggettiva, sui capi 1), 2) e 4) ma non già sul delitto di rapina aggravata che, al contrario, è stato il frutto di una decisione estennporanea dell'imputato in presenza di circostanze tali da escludere il ricorso dell'aggravante anche sotto il profilo teleologico;
3.2.3 violazione di legge con riguardo all'art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione: segnala che la Corte d'appello ha totalmente omesso di prendere in esame la richiesta difensiva, puntualmente articolata con l'atto di appello, diretta al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno su cui non era intervenuta alcuna rinuncia;
3.3 l'Avv. Diego Pedicini nell'interesse di GI IE: 3.3.1 violazione di legge penale sostanziale e processuale con riguardo agli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. ed agli artt. 438 e 442 cod. proc. pen.: premesso che la sentenza è stata emessa in data 26.12.2024 e non in data 13.1.2024, segnala che la Corte d'appello ha errato nel calcolo della pena detentiva determinata nella misura complessiva di anni 8 di reclusione che, con la riduzione per il rito abbreviato, avrebbe dovuto essere pari ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e non già a quella di anni 4, mesi 6 e giorni 10; 3.3.2 vizio di motivazione in relazione agli artt. 99. 132 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.: rileva che il IE era gravato da una recidiva "semplice" per un precedente del 2008 che la Corte ha giudicato non risalente nel tempo e confermandola per tutti gli imputati senza alcuna distinzione tra le diverse posizioni, omettendo di motivare sui rilievi difensivi formulati in ordine alla condotta ante e post delictum dell'imputato; 3. la Procura Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE GI con correzione della pena ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
per l'annullamento, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, nei confronti di FE ES e limitatamente all'attenuante della minima partecipazione con l'inammissibilità del ricorso, nel resto;
per l'annullamento con rinvio in relazione a NA RD limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO Premessa Gli imputati erano stati chiamati a rispondere ed erano stati riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero, tutti, in concorso tra loro (e con altri separatamente giudicati), del delitto di rapina pluriaggravata in danno di tale ES LU (capo 3 della rubrica) e, il solo NA, anche del delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, delitti entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo 4 del metodo tipicamente camorristico che della finalità di agevolazione del clan Amato-Pagano. Riepilogati i motivi d'appello articolati nell'interesse di ciascuno degli imputati, la Corte territoriale ha fatto presente che, all'udienza del 17.11.2023, ES FE e GI IE, comparsi personalmente, avevano dichiarato di rinunciare "ai motivi di appello tranne quelli relativi alla dosimetria della pena" (cfr., pag. 9 della sentenza); dal canto suo, l'Avv. Dello Iacono, nell'interesse del NA ed in forza di procura speciale appositamente rilasciata, aveva formalizzato, per il suo assistito, la rinuncia ai motivi di appello "tranne il motivo n. 3" (ovvero di quello che era stato articolato sulla detenzione e porto d'arma alle pagg.
8-10 era stato articolato nell'esclusivo interesse del NA) ed al "... mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno" (cfr., ivi, pag. 9); nello stesso frangente, come si ricava dalla lettura della sentenza, il NA aveva reso dichiarazioni ammettendo gli addebiti con esclusione di quello concernente il possesso ed il porto dell'arma. All'udienza del 19.12.2023 i difensori di GI IE e di ES FE avevano insistito sui motivi non rinunciati ed il difensore di RD NA per l'assoluzione del proprio assistito dal delitto di detenzione e porto d'arma da fuoco. La Corte d'appello, preso atto delle rinunce parziali ai motivi, h3 riconosciuto a tutti le circostanze attenuanti generiche rideterminando le rispettive pene e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 1. Il ricorso di ES FE L'Avvocato Dello Iacono aveva proposto appello, nell'interesse del FE, articolando quattro motivi: con il primo motivo aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del LU;
con il secondo motivo aveva insistito per l'assoluzione dell'imputato dal delitto di rapina ovvero, in subordine, per la riqualificazione del fatto in furto con il riconoscimento dell'ipotesi del "concorso anomalo"; con il quarto motivo aveva contestato l'aggravante "mafiosa" e, infine, sollecitato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Come accennato nella premessa, ES FE aveva rinunciato ai motivi d'appello "tranne quelli relativi alla dosimetria della pena". 1.1 Detto questo, il primo motivo del ricorso espone una doglianza fondata: effettivamente, la Corte d'appello ha errato nell'applicare la diminuente del terzo per il rito abbreviato sulla pena detentiva in quanto la riduzione sulla pena di anni 5 6 e mesi 8 di reclusione, corrisponde ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e non già ad anni 4, mesi 6 e giorni 10. Si tratta, peraltro, di un errore di calcolo suscettibile di essere corretto in questa sede con la conseguente "rettifica" della pena detentiva ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. nei termini suindicati. 1.2 Il secondo motivo è precluso. La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, è infatti comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (cfr., Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696 - 01; Sez. 1, n. 19014 dell11.04.2012, LI e altri, Rv. 252861) in quanto il trattamento sanzionatorio ed il concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi perché oggetto di distinta disciplina normativa sicché le reciproche ripercussioni ed implicazioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr., in questi termini, Sez. 6, sent. n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794). È per questa ragione che la rinuncia a tutti i motivi di gravame (con esclusione del trattamento sanzionatorio) non può non coinvolgere anche le statuizioni relative alle circostanze attenuanti, alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, in considerazione della medesima ratio (cfr., Sez. 2, sent. n. 11761 30/1/2014, Khribech, Rv. 259825), nonché alla continuazione (Sez. 4, sent. n. 9857 del 12/2/2015, Barra ed altri, Rv. 262448). 1.3 Stessa sorte merita il terzo motivo per le ragioni già esposte. Questa Corte ha già d'altra parte e più volte ribadito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (cfr., Sez. 4 - , n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 11/01/2018, Scavone, Rv. 271750 - 01 entrambe relative a fattispecie nelle quali si è ritenuto rinunciato il motivo che era stato articolato sull'aggravante "mafiosa"). 2. Il ricorso di RD NA L'Avvocato Dello Iacono aveva proposto appello anche nell'interesse del NA articolando quattro motivi: il primo ed il secondo motivo erano comuni alla posizione del FE laddove era stata eccepita l'inutilizzabilità delle 6 dichiarazioni del LU e si era insistito per l'assoluzione dell'imputato dal delitto di rapina ovvero, in subordine, per la riqualificazione del fatto in furto;
con il terzo motivo, concernente invece la specifica posizione del NA, era stata contestata l'aggravante dell'uso dell'arma; con il quarto motivo l'appello aveva contestato l'aggravante "mafiosa" e, infine, sollecitato il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Dal canto suo, l'Avvocato Gentile, sempre per conto e nell'interesse del NA, aveva articolato cinque motivi: i primi quattro erano analoghi ii corrispondenti motivi dell'appello stilato dall'Avv. Dello Iacono;
il quinto motivo aveva riguardo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione. Come accennato nella premessa, l'Avv. Dello Iacono, nell'interesse del NA ed in forza di procura speciale, aveva fornnalizzato la rinuncia ai motivi di appello "tranne il motivo n. 3) e quello relativo alla concessione delle attenuanti generiche ed a quello relativo all'attenuante del risarcimento del danno". 2.1 Il primo motivo è precluso. Impugnando la sentenza di primo grado, infatti, le difese del NA (cfr., pagg.
5-6 dell'appello a firma dell'Avv. Gentile e pagg.
8-10 dell'appello a firma dell'Avv. Dello Iacono) avevano dedotto l'insussistenza di una prova certa della detenzione dell'arma da parte dell'imputato che, secondo le difese, sarebbe stata vista soltanto dal LU e non anche dal ZZ, pure presente e che aveva assistito all'episodio; questa era stata la tesi sostenuta già in primo grado a cui aveva risposto il GIP e su cui, alla luce della contestazione operata in appello, ha risposto la Corte territoriale. Il ricorso, invece, abbandona questa prospettiva introducendo una questione del tutto diversa, ovvero il dubbio e l'incertezza che si trattasse di un'arma vera o di un'arma giocattolo. In tal modo, tuttavia, è stata dedotta una questione che, pur attenendo allo stesso tema, non era stata prospettata nei motivi di appello e non è perciò scrutinabile in questa sede non essendo tra quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 7 Così, a mero titolo esemplificativo, questa Corte ha affermato che non può contestarsi, per la prima volta in Cassazione, la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello fosse stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01, resa in tema di ricettazione dove, in appello, era stata dedotta la buona fede nell'utilizzo dell'apparecchio cellulare di provenienza illecita ed in sede di ricorso la mancata utilizzazione del bene oggetto di furto e, quindi, l'assenza dell'elemento materiale); in un'altra occasione è stato giudicato precluso l'esame del dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ala subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, dove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa (cfr., Sez. 2, n. 29707 dei 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); si è affermato, ancora, che non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in appello, era stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02); allo stesso modo, si è affermato che in tema di estorsione non è consentito, con il ricorso per cassazione, contestare la sussunzione della condotta nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove, in appello, era stata prospettata la mancanza del requisito dell'ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 - 01). 2.2 Il secondo motivo è a sua volta precluso per le stesse ragioni esposte al punto 1.3 per il FE. 2.3 Il terzo motivo del ricorso, che attiene ad un profilo (quello del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, espressamente escluso dalla rinuncia formalizzata in appello dal difensore del NA), è comunque manifestamente infondato. E' vero, infatti, che sulla questione proposta con l'atto d'appello a firma dell'Avv. Dello Iacono (cfr., pag. 13) la Corte non ha motivato soffermandosi, invece, sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che non aveva formato oggetto dell'impugnazione. 8 Se non ché, dalla stessa lettura della dichiarazione allegata al ricorso, a firma dell'Avv. Antonio Iavarone per conto del LU, si evince non soltanto che la somma era stata soltanto offerta alla persona offesa e mai materialmente corrisposta;
per altro verso, che la stessa dichiarazione del difensore del LU è comunque equivoca in punto di perfezionamento di un accordo risarcitorio;
nell'ultima parte, infatti, il professionista aveva chiarito che "... in caso di accettazione il sig. LU si impegna a non proporre alcuna istanza di risarcimento danni ..." evidenziando, con ciò, che la proposta non era stata seguita da una vera e propria accettazione da parte dell'interessato cui avrebbe dovuto essere sottoposta. Ed è pacifico che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., ovvero depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità una effettiva resipiscenza del reo (cfr., Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309 — 01; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556 -- 01). 3. Il ricorso di GI IE L'atto d'appello proposto nell'interesse del IE aveva contestato, con il primo motivo, l'utilizzabilità delle dichiarazioni del LU;
insistito, con il secondo motivo, per l'assoluzione dai delitti di cui ai capi 1) e 2) ovvero, in subordine, per l'assorbimento del capo 2) nel capo 1); con il terzo motivo aveva sollecitato l'assoluzione dal delitto rapina ovvero, in subordine, la riqualificazione del fatto in termini di furto;
con il quarto motivo era stata chiesta ed argomentata la esclusione della aggravante "mafiosa" e sollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la riduzione della pena anche relativamente agli aumenti per la continuazione. Come accennato in premessa, il IE era comparso personalmente iri appello dove aveva dichiarato di rinunciare "ai motivi di appello tranne quelli relativi alla dosimetria della pena". 3.1 II primo motivo del ricorso denunzia lo stesso errore di calcolo di cui si è detto per il FE;
la sentenza va pertanto anche in tal caso corretta nei medesimi 9 termini ovvero rettificando la pena detentiva in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 3.2 Il secondo motivo è precluso perché "coperto" dalla rinuncia che, come si è detto, ha riguardato tutti i motivi d'appello ad esclusione di-quelli concernenti il trattamento sanzionatorio tra i quali, per l'appunto, non riergra la recidiva che, d'altra parte, non aveva formato oggetto di censura nei confronti della sentenza di primo grado. t 4. La sentenza impugnata va dunque rettificata nei termini suinqicati quanto alla posizione del FE ed a quella del IE i cui ricorsi sono per il resto inammissibili;
l'inammissibilità del ricorso del NA, inoltre, comporta la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna per esonerare il ricorrente da profili di colpa.
P.Q.M.
rettifica la sentenza impugnata nei confronti di FE ES e IE GI limitatamente alla sola pena detentiva che indica, per entrambi, in anni quattro, mesi cinque e giorni 10 di reclusione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di NA RD che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24.10.2024