Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 31/03/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n.90/2026
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23994 del registro di segreteria, proposto da:
V. P. (omissis), nato a omissis il omissis ed ivi residente, rappresentato e difeso con procura in atti, dall’Avv. Giuseppe Martino ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito Archi (RC) alla Via Vecchia Provinciale, n.26;
CONTRO
l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Caterina Battaglia ([...], pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell’Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in RO, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;
F A T T O
1. In data 13.6.2024 il ricorrente ha adito l’intestata Corte dei conti per chiedere, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di ostacolo, il riconoscimento della pensione privilegiata della infermità “Spondiloartrosi del rachide cervicale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale”, con relativa ascrizione alla Tab.B per anni quattro, come stabilito dalla CMO di Messina, e relativa condanna alla corresponsione dell’Inps a far data dalla presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione.
Inoltre, chiedeva, in merito all’infermità “Pregresso trauma contusivo spalla dx.; Trauma contusivo gomito dx con peritendinite dell’inserzione epicondilica degli estensori”, disporre da parte dell’Inps la trasmissione di tutti gli atti sanitari ed amministrativi alla CMO di Messina competente per territorio, per la visita medico-collegiale. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 cpc.
In via istruttoria chiedeva la nomina di un organo verificatore in merito all’avvenuto riconoscimento ed ascrivibilità ai fini di pensione privilegiata delle infermità lamentate.
A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva di aver chiesto la pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 139 del dPR 1092/73, con istanza del 21.01.2020, inoltrata all’Inps e per conoscenza al Ministero dell’Interno - Dip. dei Vigili del Fuoco, giusta pec (con avvenuta consegna del 23.01.2020).
A seguito di visita presso la CMO di Messina veniva dichiarato inabile al servizio d’Istituto, in quanto giudicato “Non idoneo permanentemente alle mansioni della qualifica rivestita. Si idoneo al transito nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile” (P.V. Mod.ML/S n.1757 del 15.11.2016), transitando nella stessa data nel settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di omissis, ove a tutt’oggi presta servizio sin dal 01.09.2003.
Vista la possibilità di cumulare la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile con l’attività di servizio, inoltrava apposita istanza di pensione privilegiata, essendogli state riconosciute come dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: “1) Pregresso trauma contusivo spalla dx.; Trauma contusivo gomito dx con peritendinite dell’inserzione epicondilica degli estensori”, giusto D.M. n.2930 del 26.06.2013 e la “2) Spondiloartrosi cervicale in soggetto con protrusioni discali multiple da C3 a C7 con segni di sofferenza midollare e radicolare EMG documentata”, giusto D.M. n.1499 dell’11.04.2017.
Nello specifico la 1^ infermità, richiesta in data 06.02.2011, veniva accertata dalla CMO di Messina in data 29.05.2012, giusto P.V. Mod. BL/B n.1459 e riconosciuta dal CVCS in data 03.04.2013 con Delibera n.37227/2012, mentre la 2^ infermità veniva richiesta in data 15.04.2014 e accertata dalla CMO di Messina in data 17.03.2015, giusto P.V. Mod. BL/B n.364, e riconosciuta dal CVCS in data 06.04.2017 con Delibera n.706822016.
L’Inps di Reggio Calabria avviava l’iter amministrativo chiedendo alla CMO di Messina di sottoporre il ricorrente agli appositi accertamenti sanitari ai fini di pensione privilegiata, con lettera del 06.02.2020, trasmettendo però alla CMO soltanto la documentazione relativa alla seconda infermità, per la quale veniva sottoposto a visita medico-collegiale e veniva riscontrato affetto da “Spondiloartrosi del rachide cervicale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale”, ascrivendola ai fini di pensione privilegiata alla Tab. B per anni quattro, giusto P.V. Mod. BL/B n.ME120002059.
Trascorsi oltre quattro anni dalla visita il ricorrente diffidava l’Inps di Reggio Calabria, con pec dell’11.11.2022 e del 19.02.2024, all’adempimento lamentando una sostanziale inerzia dell’Istituto ed omissioni per la mancata trasmissione alla CMO di Messina della documentazione sanitaria ed amministrativa in merito alla 1^ infermità, richiesta con la domanda di pensione privilegiata.
Pertanto, agiva in giudizio lamentando un silenzio-rifiuto implicito da parte dell’Inps (ex art. 63, ultimo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e art.153, comma 1, lett. b) c.g.c.).
2. L’Inps si costituiva in giudizio rappresentando in via preliminare l’inammissibilità/improcedibilità della richiesta per mancanza di domanda amministrativa, ex articolo 153, comma 1, lettera b), c.g.c. poiché l’istanza, presentata in forma diversa da quella telematica, non sarebbe procedibile e nel caso specifico la “domanda di pensione privilegiata” risultava trasmessa a mezzo PEC, in modalità difforme dalle prescrizioni di legge e di prassi, non risultando dalla consultazione telematica sui programmi dedicati alla presentazione e lavorazione delle domande di ppo (Webdom e SIN) alcuna istanza.
Nel merito l’Istituto richiamava la disciplina di riferimento e rappresentava che, rispetto alle due patologie accertate e ritenute dipendenti da causa di servizio, l’una con concessione di equo indennizzo l’altra no, l’ufficio amministrativo aveva dato seguito alla istanza del 21/1/2020 e trasmesso alla CMO di Messina, tramite raccomandata A/R Prot. 43039- 06/02/2020, la domanda di pensione di privilegio, il verbale modello BL/B n. 364 del 17/03/2015 ed il parere n. 706822016 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, secondo cui l’infermità “Spondiloartrosi cervicale in soggetto con protrusioni discali multiple da C3 a C7 con segni di sofferenza midollare e radicolare EMG documentata” PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO ed è stata ritenuta ascrivibile ad una Tabella B ai fini della concessione dell’equo indennizzo.
L’Inps riferiva che pervenuto il 6 agosto 2020 via PEC il verbale modello BL/B N. ME120002059 datato 16/07/2020, ascrivendo la menomazione alla Tab. B per 4 annualità venivano effettuati i controlli sulla posizione assicurativa rilevando che il ricorrente non risultava, allo stato, cessato dal servizio ricavandosi dagli atti di controparte che l’“assistito prestava servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di omissis dal 01/09/2003; che, in data 15/11/2016, veniva dichiarato inabile al servizio d’Istituto, in quanto riscontrato dalla CMO di Messina con P.V. Mod. ML/S n. 1757 non idoneo permanentemente alle mansioni della qualifica rivestita. Sì idoneo al transito nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile”.
Specificava, dunque, che per valutare la sussistenza dell’altro presupposto necessario (funzioni di polizia e pubblica sicurezza al momento della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio) al fine del conseguimento del diritto alla prestazione richiesta, l’Inps necessitava, da parte dell’Amministrazione di appartenenza del ricorrente: 1) del verbale della CMO di dispensa assoluta dal servizio in qualità di vigile del fuoco “operativo”; 2) del decreto di transito nei ruoli civili; 3) della sistemazione della posizione assicurativa con l’inserimento del c.d. “ultimo miglio”, valorizzato con la qualifica di operatore di sicurezza, di polizia o di difesa.
In assenza di tali adempimenti da parte dell’Amministrazione l’Inps non aveva potuto procedere con il pagamento della provvidenza.
Quanto all’altra patologia – “Pregresso trauma contusivo spalla dx.; Trauma contusivo gomito dx con peritendinite dell’inserzione epicondilica degli estensori” – e all’omessa trasmissione di documentazione, evidenziava che la CMO di Messina, con verbale Mod. BL/B n. 1459 del 29/5/2012, ha ritenuto detta patologia non ascrivibile ad alcuna tabella, mentre il CVCV, con delibera n. 37227/2012 del 3/4/2013, l’ha ritenuta dipendente da causa di servizio, ma in assenza di ascrivibilità a Tabella nulla potrebbe essere fatto valere nei confronti dell’Inps.
Inoltre, il verbale del 2012 sulla dipendenza da causa di servizio attiene ai soli fini dell'equo indennizzo e alla diversità dell'oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina.
Pertanto, richiamando il compito di rendere esecutivi, senza compiere alcuna valutazione discrezionale sugli stessi, i provvedimenti endoprocedimentali adottati dagli organi preposti alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge del diritto invocato, evidenziava l’assenza di prova dei requisiti di legge da parte del ricorrente.
L’ente, quindi, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo di dichiarare in via preliminare l’inammissibilità/improponibilità del ricorso per carenza della relativa domanda amministrativa; in subordine, nel merito, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto e non provata.
3. In data 2.12.2024 il ricorrente depositava una memoria prendendo posizione sulle argomentazioni dell’Inps in particolare sull’asserita irregolarità della domanda per le modalità di presentazione.
4. All’udienza del 12.12.2024 vista l’assenza del fascicolo amministrativo veniva ordinato il deposito all’Amministrazione e rinviato il giudizio all’udienza del 13.2.2025.
5. In data 7.2.2025 il Ministero trasmetteva il fascicolo amministrativo.
6. All’udienza del 13.2.2025, vista la lacunosità della documentazione prodotta, su richiesta specifica delle parti veniva richiesta la trasmissione di analitica documentazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento Dei Vigili del Fuoco e, per quanto di competenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di omissis.
7. In data 4.3.2025 veniva depositata la documentazione richiesta.
8. All’udienza del 18.9.2025 le parti chiedevano termine per consentire all’Istituto la verifica della documentazione prodotta.
9. Alla successiva udienza con ordinanza del 29 gennaio 2026, vista la richiesta di termine da parte dell’Inps per ulteriori verifiche a cui il difensore del convenuto non si opponeva, veniva disposto il rinvio.
10. Con ordinanza n. 26/2026 veniva richiesto il deposito del verbale del 15/11/2016, del CMO di Messina con P.V. Mod. ML/S n. 1757, richiamato nel decreto ministeriale del 23.12.2016, con cui il ricorrente veniva dichiarato inabile al servizio d’Istituto.
11. Il Ministero dell’interno procedeva al deposito del documento in data 10.3.2026 e 16.3.2026.
12. In data 18.3.2026 l’Inps depositava una memoria nella quale rappresentava che avendo le amministrazioni competenti provveduto a depositare in atti e trasmettere direttamente all’Inps la documentazione richiesta, l’Istituto con determina n. RC1052026026241 del 17/3/2026 provvedeva a liquidare l’indennità Una tantum nella misura di € 32.048,80 lorde pari a n. 4 annualità di 8^ categoria e chiedeva, pertanto, declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, considerato che il ritardo nell’adempimento da parte dell’Ente era dovuto all’inerzia dell’amministrazione datrice di lavoro; l’Istituto allegava la relativa delibera.
13. All’udienza del 26.3.2026, per il ricorrente l’avv. Martino aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale e insisteva sulla seconda domanda per la trasmissione della documentazione per la visita relativa all’altra patologia; insisteva per le spese di giudizio.
Per l’Inps l’Avv. Battaglia si riportava agli atti insistendo per la cessazione della materia del contendere e si opponeva alla richiesta di trasmissione documentazione, non essendovi ulteriori adempimenti.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
14. Dalla documentazione in atti e dalla stessa ammissione dell’Inps con memoria di costituzione risulta la fondatezza della pretesa del ricorrente; l’istituto indica, infatti, di aver proceduto, con determina n. RC1052026026241 del 17/3/2026, a liquidare l’indennità Una tantum richiesta, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
Inoltre, sul punto, la difesa del ricorrente in udienza rappresentava l’avvenuto corretto pagamento e concludeva per la declaratoria della cessazione del contendere (con riferimento alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, ai sensi dell’art.139 del DPR 1092/73, della infermità “Spondiloartrosi del rachide cervicale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale”, con relativa ascrizione alla Tab.B per anni quattro), come richiesta dall’Inps, risultando soddisfatte le richieste avanzate nel ricorso.
Pertanto, vista la richiesta congiunta delle parti, deve disporsi su tale punto del ricorso la cessazione della materia del contendere.
15. Quanto alla prima infermità lamentata (“Pregresso trauma contusivo spalla dx.; Trauma contusivo gomito dx con peritendinite dell’inserzione epicondilica degli estensori”) vista la richiesta formulata nel ricorso, si dispone da parte dell’Inps la trasmissione di tutti gli atti sanitari ed amministrativi alla CMO di Messina competente per territorio, per la visita medico-collegiale.
16. Per quanto attiene alle spese di giudizio si osserva che la liquidazione della somma è avvenuta successivamente all’introduzione del ricorso. Pertanto, alla data del ricorso sussisteva un interesse della ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto e, dunque, un interesse ad agire in giudizio che, unitamente alla fondatezza della richiesta, riconosciuta dallo stesso istituto convenuto, determina ipotesi di soccombenza virtuale dell’Ente, con relativa condanna alle spese a carico dell’Inps, come da dispositivo.
Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate secondo i criteri di cui all’art. 4 DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa; inoltre, considerata la complessità bassa e considerato altresì che l’Inps – sebbene soltanto dopo l’azione in giudizio – ha pur sempre dato seguito alle richieste del ricorrente, per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da P. V. contro l’Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore:
· dichiara sulla prima domanda la cessazione della materia del contendere;
· ordina all’Inps la trasmissione dei relativi atti sanitari ed amministrativi alla CMO competente, come in motivazione.
Condanna l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore di P. V., con distrazione in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in euro 1.238,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
IL GIUDICE
DO LL
DECRETO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente e dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in data 26 marzo 2026.
Il GIUDICE f.to DO LL Depositata in Segreteria il 30.03.2026 Il Responsabile della segreteria f.to Dott.ssa Francesca Deni In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
RO (data della firma digitale)
Il responsabile della Segreteria pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni