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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2025, n. 12259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12259 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA EL nato a [...] il [...] IA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE DI PACE di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
l'avv. Elisa Pugliese del foro di Taranto, per IA IC e IA CO, ha depositato memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12259 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 26/02/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Taranto ha condannato IA IC e IA CO per il reato di lesioni ai danni di IT PA, conseguenza del morso del cane di proprietà del primo dai predetti non vigilato e custodito (in Castellaneta, il 28/05/2022). Nella specie, il cane era riuscito ad allontanarsi dal luogo di proprietà del primo imputato, portandosi sulla pubblica via, dove la vittima stava praticando attività sportiva (corsa) unitamente alla moglie RI IO e aveva azzannato l'uomo all'avambraccio sinistro, cagionandogli lesioni refertate presso il locale nosocomio. Il giudice del merito ha ricavato la prova dei fatti dal contenuto della denuncia querela e dall'esame della p.o. PA, secondo cui costui, dopo essere stato aggredito dall'animale (un pastore tedesco di grossa taglia e di colore scuro), aveva sentito un uomo, dell'età apparente di 50/60 anni, che si trovava all'ingresso di un immobile con un cartello recante la dicitura "Villa Giuliani"; il predetto, richiamato il cane, rientrava nella villa, ignorando i richiami del soggetto aggredito, al quale non prestava alcun soccorso;
e, infatti, il PA, messosi in cerca di qualcuno che potesse accompagnarlo in ospedale, vi veniva condotto da tale LU COLANGELO. In sede di chiarimenti, poi, il dichiarante aveva precisato di non aver visto personalmente il cane rientrare dentro la Villa Giuliani, ma di aver riferito ciò che aveva sentito dalla moglie presente. L'episodio era avvenuto a circa mt. 50 di distanza dal luogo chiamato "Villa Giuliani". Le dichiarazioni del PA sono state ritenute attendibili e riscontrate da altre acquisizioni, vale a dire gli accertamenti dei Carabinieri di Castellaneta, in base ai quali si era verificato che IA IC era proprietario di un pastore tedesco di taglia grande e di colore scuro;
le dichiarazioni della moglie dell'aggredito, RI IO, la quale aveva confermato il racconto del marito, affermando che l'uomo che aveva richiamato il cane dopo l'aggressione, sferrandogli anche un calcio, era presso una macchina nera tipo fuoristrada, parcheggiata all'ingresso del cancello nel mezzo del muro di cinta in pietra della "Villa Giuliani". Viceversa, le dichiarazioni della moglie del GI CO, madre di GI IC, così come quella della compagna di quest'ultimo, sono state ritenute prive di informazioni rilevanti ai fini decisori. Dato atto, poi, della produzione documentale della difesa di IA CO, il giudice del merito ha, da un lato, ritenuto la circostanza che l'imputato fosse proprietario di un'autovettura monovolume FORD Ecosport non smentiva quanto dichiarato dalla IO a proposito delle caratteristiche della vettura, vicino alla quale aveva visto l'uomo che aveva richiamato il cane, dalle foto emergendo che l'auto in questione poteva sembrare "una macchina nera tipo fuoristrada"; quanto alla documentazione attestante lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dell'imputato proprio nella giornata di sabato 28/05/2022, il giudice ha ritenuto che l'attestazione non smentiva il riferito accusatorio, non emergendo dai documenti in quali ore della giornata essa fosse stata prestata. 2. La difesa ha proposto ricorsi con unico atto, affidandoli a due motivi. 2 Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione delle prove a discarico (documentazione allegata alle memorie difensive e testimonianze ZA e IA) e, in particolare, ha cesurato le conclusioni del giudice del merito, a suo dire basate su elementi equivoci e travisati. Il giudice, infatti, avrebbe fondato la sua decisione ritenendo che le accuse formulate del PA si evincessero dalla querela, nella quale però non si rinverrebbero elementi indicativi circa il proprietario e il custode del cane aggressore. Tale incompletezza, peraltro, non era sanata dall'audizione della moglie del denunciante, la quale aveva affermato dì aver conosciuto le generalità della persona che aveva richiamato il cane a seguito della querela e delle successive indagini, non avendo effettuato alcun riconoscimento fotografico. Sotto altro profilo, la difesa, nel censurare l'attribuzione di valenza negativa al silenzio processuale serbato dagli imputati, frutto dell'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge, peraltro superato dal deposito di memorie a loro firma, ha rilevato il mancato confronto del giudicante con tali memorie difensive e con la documentazione allegata. In particolare, quanto alla posizione dell'imputato IA CO, il riferimento è alla documentazione lavorativa, intesa ad accreditarne l'assenza dai luoghi dell'incidente, siccome in turno di servizio straordinario quale operano di una ditta in Statte (TA). Sul punto, la difesa ha rilevato che lo stesso imputato aveva chiarito nella memoria che la ditta faceva un solo turno di lavoro straordinario di mattina;
ma anche alle dichiarazioni della moglie (che aveva affermato che il IA qualche volta lavorava anche il sabato per mezza giornata) e alla documentazione dimostrativa del modello di auto posseduta dall'imputato, come confermato anche dalle testi IA e ZA. Inoltre, la difesa ha contestato le dichiarazioni della teste IO, nella parte in cui la donna aveva descritto il rientro del cane nella villa, in base alla conformazione del luogo, essendo l'ingresso posto in una rientranza del muretto di cinta e insistendo lungo la medesima via altre proprietà, neppure recìntate, i cui proprietari non erano stati fatti oggetto di alcun accertamento. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto all'elemento soggettivo in capo all'imputato IA IC. Costui, proprio a causa delle sue frequenti assenze da casa peri impegni di lavoro, aveva realizzato lavori di ristrutturazione e annmodernamento della "Villa Giuliani" anche per precludere ogni possibilità di fuga del proprio cane, provvedendo al rifacimento del muro di confine, reso invalicabile grazie alla sua elevazione e all'installazione di un cancello elettrico di pari altezza, il tutto documentato fotograficamente e confermato dalla teste ZA. Tali opere, inoltre, erano pacificamente già esistenti al momento dei fatti, come confermato anche dalla teste IO, cosicché la fuga dell'animale avrebbe rappresentato un evento imprevedibile. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 3 5. L'avv. Elisa Pugliese del foro di Taranto, per IA IC e IA CO, ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza, con ogni conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha sostanzialmente censurato la valutazione del compendio probatorio operata dal giudice del merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Le censure sono sostanzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio, ponendo in evidenza anche presunti travisamenti, tuttavia insussistenti. Sul punto, oltre a rilevarsi la assoluta estraneità al vaglio di legittimità dell'esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso gíustificativo sulla loro capacità dimostrativa, deve ribadirsi l'inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01), essendo la cognizione della Corte di cassazione funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Neppure coglie nel segno il dedotto travisamento probatorio, atteso che la svalutazione dell'apporto dichiarativo delle testi a difesa è stato ricollegato non già alla loro inattendibilità, bensì al contenuto delle dichiarazioni, con le quali, secondo lo stesso tenore dei passaggi riportati in ricorso, si era solo confermato il modello della autovettura di proprietà del IA CO e la circostanza che costui di tanto in tanto lavorava anche il sabato, l'orario lavorativo essendo rimasto affidato solo alle asserzioni dell'imputato contenute in una memoria. Su tali aspetti consta una valutazione da parte del giudice di pace che ha ritenuto, in maniera non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, il modello dell'auto compatibile con la descrizione offerta dalla IO e la circostanza che l'imputato avesse svolto lavoro straordinario proprio ìl giorno dell'accaduto non in contrasto con la sua presenza sui luoghi nell'ora in cui fu notato dalla testimone. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A IA IC si è contestato di non avere esercitato il dovuto controllo sul cane di grossa taglia di sua proprietà, egli essendo 4 stato assente nel momento in cui l'animale era fuggito dall'abitazione, raggiungendo la pubblica via. A riprova della imprevedibilità di tale evento, la difesa ha ritenuto dimostrata l'adozione di ogni accorgimento atto a scongiurare tale comportamento del cane, argomento tuttavia del tutto de- assiale rispetto alla dinamica dei fatti, atteso che, nella specie, non è contestato che il cane avesse sorpassato il muro di cinta, ma che esso fosse sfuggito al controllo da parte di chi aveva il relativo obbligo. Sul punto, giova intanto ribadire che la posizione di garanzia assunta dal proprietario dell'animale impone a costui un obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell'animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo (Sez. 4, n. 34765 del 03/04/2008, Morgione, Rv. 240774 - 01). Orbene, in tema di omessa custodia di animali, si è già precisato che, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l'animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo (Sez. 4, n. 13464 del 19/11/2019, Splendore, Rv. 278920 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di lesioni colpose, dell'imputato che, aprendo il cancello automatico dell'abitazione, non si era avveduto dell'uscita del cane di grossa taglia). Per valutare la condotta in questione, inoltre, può aversi riguardo a quanto stabilito dall'art. 672 cod. pen. che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione avvenuta ai sensi degli artt. 33 e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per valutare gli obblighi di custodia degli animali, al fine di prevenire anche prevedibili reazioni dell'animale e neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza (Sez. 4, n. 6393 del 10/01/2012, Manuelli, Rv. 251951 - 01). Nella specie, proprio a causa della sua frequente assenza, era obbligo dell'imputato di assicurarsi che l'animale, non solo non potesse scavalcare il muro di cinta, ma fosse custodito dal soggetto incaricato della custodia in modo da scongiurare la sua prevedibìle fuga nel caso in cui il cancello fosse stato aperto. La difesa non si è confrontata con il tenore dell'addebito colposo, neppure allegando l'intervento di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie, essendosi limitata ad affermare, tanto apoditticamente quanto genericamente, che il comportamento del cane costituiva fatto imprevedibile e inevitabile, alla luce delle cautele adottate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dellOinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 febbraio 2025
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
l'avv. Elisa Pugliese del foro di Taranto, per IA IC e IA CO, ha depositato memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12259 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 26/02/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di pace di Taranto ha condannato IA IC e IA CO per il reato di lesioni ai danni di IT PA, conseguenza del morso del cane di proprietà del primo dai predetti non vigilato e custodito (in Castellaneta, il 28/05/2022). Nella specie, il cane era riuscito ad allontanarsi dal luogo di proprietà del primo imputato, portandosi sulla pubblica via, dove la vittima stava praticando attività sportiva (corsa) unitamente alla moglie RI IO e aveva azzannato l'uomo all'avambraccio sinistro, cagionandogli lesioni refertate presso il locale nosocomio. Il giudice del merito ha ricavato la prova dei fatti dal contenuto della denuncia querela e dall'esame della p.o. PA, secondo cui costui, dopo essere stato aggredito dall'animale (un pastore tedesco di grossa taglia e di colore scuro), aveva sentito un uomo, dell'età apparente di 50/60 anni, che si trovava all'ingresso di un immobile con un cartello recante la dicitura "Villa Giuliani"; il predetto, richiamato il cane, rientrava nella villa, ignorando i richiami del soggetto aggredito, al quale non prestava alcun soccorso;
e, infatti, il PA, messosi in cerca di qualcuno che potesse accompagnarlo in ospedale, vi veniva condotto da tale LU COLANGELO. In sede di chiarimenti, poi, il dichiarante aveva precisato di non aver visto personalmente il cane rientrare dentro la Villa Giuliani, ma di aver riferito ciò che aveva sentito dalla moglie presente. L'episodio era avvenuto a circa mt. 50 di distanza dal luogo chiamato "Villa Giuliani". Le dichiarazioni del PA sono state ritenute attendibili e riscontrate da altre acquisizioni, vale a dire gli accertamenti dei Carabinieri di Castellaneta, in base ai quali si era verificato che IA IC era proprietario di un pastore tedesco di taglia grande e di colore scuro;
le dichiarazioni della moglie dell'aggredito, RI IO, la quale aveva confermato il racconto del marito, affermando che l'uomo che aveva richiamato il cane dopo l'aggressione, sferrandogli anche un calcio, era presso una macchina nera tipo fuoristrada, parcheggiata all'ingresso del cancello nel mezzo del muro di cinta in pietra della "Villa Giuliani". Viceversa, le dichiarazioni della moglie del GI CO, madre di GI IC, così come quella della compagna di quest'ultimo, sono state ritenute prive di informazioni rilevanti ai fini decisori. Dato atto, poi, della produzione documentale della difesa di IA CO, il giudice del merito ha, da un lato, ritenuto la circostanza che l'imputato fosse proprietario di un'autovettura monovolume FORD Ecosport non smentiva quanto dichiarato dalla IO a proposito delle caratteristiche della vettura, vicino alla quale aveva visto l'uomo che aveva richiamato il cane, dalle foto emergendo che l'auto in questione poteva sembrare "una macchina nera tipo fuoristrada"; quanto alla documentazione attestante lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dell'imputato proprio nella giornata di sabato 28/05/2022, il giudice ha ritenuto che l'attestazione non smentiva il riferito accusatorio, non emergendo dai documenti in quali ore della giornata essa fosse stata prestata. 2. La difesa ha proposto ricorsi con unico atto, affidandoli a due motivi. 2 Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione delle prove a discarico (documentazione allegata alle memorie difensive e testimonianze ZA e IA) e, in particolare, ha cesurato le conclusioni del giudice del merito, a suo dire basate su elementi equivoci e travisati. Il giudice, infatti, avrebbe fondato la sua decisione ritenendo che le accuse formulate del PA si evincessero dalla querela, nella quale però non si rinverrebbero elementi indicativi circa il proprietario e il custode del cane aggressore. Tale incompletezza, peraltro, non era sanata dall'audizione della moglie del denunciante, la quale aveva affermato dì aver conosciuto le generalità della persona che aveva richiamato il cane a seguito della querela e delle successive indagini, non avendo effettuato alcun riconoscimento fotografico. Sotto altro profilo, la difesa, nel censurare l'attribuzione di valenza negativa al silenzio processuale serbato dagli imputati, frutto dell'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge, peraltro superato dal deposito di memorie a loro firma, ha rilevato il mancato confronto del giudicante con tali memorie difensive e con la documentazione allegata. In particolare, quanto alla posizione dell'imputato IA CO, il riferimento è alla documentazione lavorativa, intesa ad accreditarne l'assenza dai luoghi dell'incidente, siccome in turno di servizio straordinario quale operano di una ditta in Statte (TA). Sul punto, la difesa ha rilevato che lo stesso imputato aveva chiarito nella memoria che la ditta faceva un solo turno di lavoro straordinario di mattina;
ma anche alle dichiarazioni della moglie (che aveva affermato che il IA qualche volta lavorava anche il sabato per mezza giornata) e alla documentazione dimostrativa del modello di auto posseduta dall'imputato, come confermato anche dalle testi IA e ZA. Inoltre, la difesa ha contestato le dichiarazioni della teste IO, nella parte in cui la donna aveva descritto il rientro del cane nella villa, in base alla conformazione del luogo, essendo l'ingresso posto in una rientranza del muretto di cinta e insistendo lungo la medesima via altre proprietà, neppure recìntate, i cui proprietari non erano stati fatti oggetto di alcun accertamento. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto all'elemento soggettivo in capo all'imputato IA IC. Costui, proprio a causa delle sue frequenti assenze da casa peri impegni di lavoro, aveva realizzato lavori di ristrutturazione e annmodernamento della "Villa Giuliani" anche per precludere ogni possibilità di fuga del proprio cane, provvedendo al rifacimento del muro di confine, reso invalicabile grazie alla sua elevazione e all'installazione di un cancello elettrico di pari altezza, il tutto documentato fotograficamente e confermato dalla teste ZA. Tali opere, inoltre, erano pacificamente già esistenti al momento dei fatti, come confermato anche dalla teste IO, cosicché la fuga dell'animale avrebbe rappresentato un evento imprevedibile. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 3 5. L'avv. Elisa Pugliese del foro di Taranto, per IA IC e IA CO, ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza, con ogni conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha sostanzialmente censurato la valutazione del compendio probatorio operata dal giudice del merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Le censure sono sostanzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio, ponendo in evidenza anche presunti travisamenti, tuttavia insussistenti. Sul punto, oltre a rilevarsi la assoluta estraneità al vaglio di legittimità dell'esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso gíustificativo sulla loro capacità dimostrativa, deve ribadirsi l'inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01), essendo la cognizione della Corte di cassazione funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Neppure coglie nel segno il dedotto travisamento probatorio, atteso che la svalutazione dell'apporto dichiarativo delle testi a difesa è stato ricollegato non già alla loro inattendibilità, bensì al contenuto delle dichiarazioni, con le quali, secondo lo stesso tenore dei passaggi riportati in ricorso, si era solo confermato il modello della autovettura di proprietà del IA CO e la circostanza che costui di tanto in tanto lavorava anche il sabato, l'orario lavorativo essendo rimasto affidato solo alle asserzioni dell'imputato contenute in una memoria. Su tali aspetti consta una valutazione da parte del giudice di pace che ha ritenuto, in maniera non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, il modello dell'auto compatibile con la descrizione offerta dalla IO e la circostanza che l'imputato avesse svolto lavoro straordinario proprio ìl giorno dell'accaduto non in contrasto con la sua presenza sui luoghi nell'ora in cui fu notato dalla testimone. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A IA IC si è contestato di non avere esercitato il dovuto controllo sul cane di grossa taglia di sua proprietà, egli essendo 4 stato assente nel momento in cui l'animale era fuggito dall'abitazione, raggiungendo la pubblica via. A riprova della imprevedibilità di tale evento, la difesa ha ritenuto dimostrata l'adozione di ogni accorgimento atto a scongiurare tale comportamento del cane, argomento tuttavia del tutto de- assiale rispetto alla dinamica dei fatti, atteso che, nella specie, non è contestato che il cane avesse sorpassato il muro di cinta, ma che esso fosse sfuggito al controllo da parte di chi aveva il relativo obbligo. Sul punto, giova intanto ribadire che la posizione di garanzia assunta dal proprietario dell'animale impone a costui un obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell'animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo (Sez. 4, n. 34765 del 03/04/2008, Morgione, Rv. 240774 - 01). Orbene, in tema di omessa custodia di animali, si è già precisato che, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l'animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo (Sez. 4, n. 13464 del 19/11/2019, Splendore, Rv. 278920 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di lesioni colpose, dell'imputato che, aprendo il cancello automatico dell'abitazione, non si era avveduto dell'uscita del cane di grossa taglia). Per valutare la condotta in questione, inoltre, può aversi riguardo a quanto stabilito dall'art. 672 cod. pen. che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione avvenuta ai sensi degli artt. 33 e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per valutare gli obblighi di custodia degli animali, al fine di prevenire anche prevedibili reazioni dell'animale e neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza (Sez. 4, n. 6393 del 10/01/2012, Manuelli, Rv. 251951 - 01). Nella specie, proprio a causa della sua frequente assenza, era obbligo dell'imputato di assicurarsi che l'animale, non solo non potesse scavalcare il muro di cinta, ma fosse custodito dal soggetto incaricato della custodia in modo da scongiurare la sua prevedibìle fuga nel caso in cui il cancello fosse stato aperto. La difesa non si è confrontata con il tenore dell'addebito colposo, neppure allegando l'intervento di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie, essendosi limitata ad affermare, tanto apoditticamente quanto genericamente, che il comportamento del cane costituiva fatto imprevedibile e inevitabile, alla luce delle cautele adottate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dellOinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 febbraio 2025