TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1057
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    La richiesta di oscuramento è generica e non supportata da prove. L'aggiudicatario non ha chiarito l'oggetto delle informazioni riservate, né il loro vantaggio competitivo. Alcune sezioni oscurate non sembrano avere contenuto altamente tecnologico. La stazione appaltante si è limitata a una 'presa d'atto' senza motivazione specifica.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il provvedimento di aggiudicazione non contiene una specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'oscuramento delle offerte, limitandosi a una 'presa d'atto' delle istanze dei concorrenti.

  • Accolto
    Conseguente annullamento della comunicazione di aggiudicazione

    L'accoglimento del ricorso avverso la determinazione dirigenziale comporta l'annullamento anche della comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui ha recepito l'illegittimo oscuramento.

  • Accolto
    Interesse conoscitivo qualificato della ricorrente

    L'interesse difensivo della ricorrente è radicato, dato che le informazioni oscurate incidono significativamente sul punteggio tecnico e sulla graduatoria finale. L'ostensione è correlata all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1057
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1057
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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