Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2026, proposto da
Amag MO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Calcagni e Giorgio De Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
CO s.p.a. e Bus Company s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale - Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 666 del 10/04/2026 (pubblicata in data 13/04/2026 e comunicata in data 14/04/2026), con cui il Comune di Alessandria, nel deliberare l’« affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento, manutenzione e assistenza tecnica, acquisto parcometri, rifacimento segnaletica stradale e controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Alessandria - CIG: B945D02CF2 », ha « preso atto » dell’istanza di riservatezza ex art. 35 d.lgs. 36/2023 formulata dal RTI CO S.p.a. - Bus Company s.r.l., senza motivazione ulteriore, e ha conseguentemente oscurato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria (con riferimento ai Paragrafi “ 1. Organizzazione del servizio di gestione della sosta” , “ 3. Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane ”, “ 4. Implementazione modalità di pagamento parcheggio Ambrosoli ”, “ 6. Maggior numero di sistemi di pagamento della sosta ”, “ 7. Gestione rilascio abbonamenti ”), e gli allegati alla relazione tecnica, nonché le giustificazioni inviate dal RTI aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, poi ritenute congrue dalla Stazione appaltante;
- della comunicazione, ai sensi dell’art. 90, co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, di avvenuta aggiudicazione della procedura inviata a mezzo PEC il 14/04/2026, nella parte in cui ha accolto, anche implicitamente o tacitamente, l’istanza di riservatezza ex art. 35 d.lgs. 36/2023 formulata dall’aggiudicatario;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati;
Per l’accertamento del diritto all’accesso e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Alessandria al rilascio del contenuto integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, comprensiva delle voci parzialmente o integralmente oscurate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. – Il Comune di Alessandria ha indetto una procedura selettiva per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nel proprio territorio comunale per il quinquennio 2026-2031 (determinazione dirigenziale del 28/11/2025 n. 2113). Alla gara hanno partecipato sei operatori economici, tra i quali la AG MO s.p.a. (di seguito “ AG ”). Espletata l’istruttoria tecnico-economica, l’appalto è stato aggiudicato alla CO s.p.a., quale mandataria di un costituendo RTI assieme alla Bus Company s.r.l. (determinazione del 10/04/2026 n. 666: doc. 6 AG).
Al momento della pubblicazione degli atti di gara ex art. 36, co. 1 d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha comunicato di aver « preso atto » della richiesta avanzata ex art. 35, co. 4 d.lgs. 36/2023 da alcuni concorrenti, ivi incluso l’operatore aggiudicatario, e ha conseguente oscurato parti delle rispettive offerte tecniche.
2. – Avverso tale determinazione è insorta AG, chiedendo ex art. 36, co. 4 d.lgs. 36/223 l’ostensione delle parti oscurate dell’offerta tecnica di CO s.p.a. nonché della documentazione afferente alla valutazione di anomalia dell’offerta.
L’impugnazione è affidata a un unico motivo di impugnazione, a contenuto composito (rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta »). La ricorrente lamenta innanzitutto l’assenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica di CO s.p.a., non avendo quest’ultima precisato la natura e il rilievo economico-industriale delle informazioni confidenziali contenute nella propria documentazione di gara. Rileva inoltre che – per espressa previsione dell’art. 35, co. 5 d.lgs. 36/2023 – le proprie esigenze difensive sono comunque destinate a prevalere sulle contrapposte esigenze di riservatezza dell’operatore aggiudicatario, non potendo l’oscuramento dell’offerta tecnica impedire o frustrare il vaglio di legittimità delle operazioni di gara.
3. – Il Comune di Alessandria si è costituito in resistenza, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria svolta e richiamando la discrezionalità sottesa alle decisioni sull’oscuramento della documentazione di gara.
4. – Le controinteressate (componenti del RTI aggiudicatario), alle quali risulta regolarmente notificato il ricorso, non si sono costituite in giudizio.
5. – La causa è stata introitata per la decisione, previa discussione delle parti costituite, all’udienza camerale del 06/05/2026.
6. – L’odierna controversia verte intorno alla legittimità dell’oscuramento, da parte della Stazione appaltante, della documentazione tecnica presentata da operatori economici nelle procedure ad evidenza pubblica, per ragioni di riservatezza commerciale e industriale. Questo Tribunale ha già esaminato la disciplina di riferimento, sotto il profilo procedimentale e sostanziale, con argomentazioni che si richiamano anche ai fini di cui all’art. 74 c.p.a. (TAR Piemonte, Sez. I, 20/02/2026 n. 363; Id. 13/04/2026 n. 884).
Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 36 co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023 prevede, quale regola generale, che « 1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate ».
A tale regola generale dell’integrale ostensibilità dell’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, l’art. 35 co. 4 lett. a) d.lgs. 36/2023, prevede inter alia , quale eccezione, che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione « a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali ». Tale eccezione non opera, tuttavia, qualora l’accesso richiesto dal concorrente sia « indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara », giacché in tal caso torna ad applicarsi la regola generale dell’accessibilità.
Grava pertanto sull’aggiudicatario l’onere di “motivare” e “comprovare” la presenza di parti della sua offerta coperte da segreti tecnici o commerciali. Solamente una volta fornita tale dimostrazione da parte del controinteressato aggiudicatario, e quindi ritenuta operante l’eccezione all’ostensibilità di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, sarà onere del ricorrente non aggiudicatario dimostrare l’indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della difesa in giudizio per fare prevalere il suo diritto di difesa sul diritto del controinteressato alla tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Così delineato il quadro normativo, la giurisprudenza formatasi nel vigore del previgente Codice dei contratti pubblici aveva chiarito che la disciplina sull’oscuramento delle offerte «[…] nel prevedere che l’offerente interessato deve non soltanto motivare ma anche “comprovare” la sussistenza di un segreto, pone a suo carico il preciso onere di individuare concretamente all’interno dell’offerta le specifiche “informazioni” da tutelare e di dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 29/11/2022, n. 10498; T.A.R. Roma sez. I, 31/01/2023, n. 1723; T.A.R. Roma sez. II, 25/03/2022, n. 3394). In altre parole, “non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l’affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio “know how”, bensì è necessario che sussista una informazione “precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)” (ex plurimis, T.A.R. Roma sez. II-bis, 21.12.2021, n. 13253) » (TAR Campania, Napoli., Sez. VIII, 28/03/2024, n. 2078).
Tale giurisprudenza ha trovato sostanziale conferma anche nella vigenza del nuovo Codice dei Contratti, giacché è stato affermato che « la dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98, d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta » (Cons. Stato, Sez. V, 23/10/2025 n. 8231). In questa prospettiva, « l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti; pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento » (Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2025 n. 6280; in senso conforme cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 27/01/2026 n. 693).
7. – Calando tali coordinate normative alla fattispecie controversa, il ricorso si appalesa fondato.
7.1 - La richiesta di oscuramento di CO s.p.a. è affidata a un generico e onnicomprensivo richiamo all’esistenza di « segreti di natura tecnica e commerciale », inerenti « procedure operative e le soluzioni metodologiche che il R.T.I. ha implementato o individuato nel corso degli anni » (nota del 07/01/2026, doc. 3 Comune di Alessandria). L’aggiudicataria non ha tuttavia chiarito il concreto oggetto delle informazioni che ella assume riservate e non ha indicato se e in quale misura esse fossero in grado di garantirle un vantaggio concorrenziale nel mercato di riferimento. Essa ha cioè mancato di evidenziare l’oggetto, la funzione e il vantaggio competitivo o tecnologico collegato al know how tecnico-industriale di cui aveva chiesto l’oscuramento.
CO s.p.a. non ha inoltre precisato quali porzioni testuali della propria documentazione fossero concretamente suscettibili di rivelare il contenuto dei propri “segreti commerciali”, ma ha chiesto l’oscuramento di intere sezioni dell’offerta tecnica. Alcune di queste erano tuttavia relative a componenti dell’offerta che, quantomeno alla luce della documentazione versata negli atti di questo giudizio, non paiono poter legittimamente rivestire contenuto “altamente tecnologico” ai fini di cui all’art. 35, co. 4 lett. a) d.lgs. 36/2023, né essere oggetto di privativa industriale o di segreto commerciale ai fini di cui all’art. 98 d.lgs. 30/2005 (si pensi alla Sezione “3. Organizzazione e gestione delle risorse umane”, integralmente oscurata: doc. 3 Comune di Alessandria).
In disparte la genericità delle allegazioni sul punto, la richiesta di oscuramento di CO s.p.a. non risulta sorretta da alcun elemento di prova, suscettibile di confermare – anche solo indiziariamente – che le informazioni contenute nell’offerta tecnica rispondano a reali requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette a misure di protezione ragionevolmente adeguate da parte delle società incluse nel costituendo RTI (ovvero da parte di società terze).
Alla luce di quanto precede, è doveroso concludere che CO s.p.a. non abbia soddisfatto l’onere deduttivo e probatorio imposto dall’art. 35 co. 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023, giacché la propria richiesta di oscuramento non appare adeguatamente “motivata” né “comprovata”.
7.2 - Sul piano funzionale, il provvedimento di aggiudicazione del 10/04/2026 non contiene alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’oscuramento delle offerte dei concorrenti, né in ordine alla prevalenza delle istanze di riservatezza rispetto alle esigenze di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica. La Stazione appaltante si è infatti limitata ad una “presa d’atto” delle istanze di oscuramento dei concorrenti.
Pare dunque mancato un esame concreto dell’effettiva sussistenza di segreti commerciali suscettibili di tutela e della loro rilevanza, ai fini dell’eventuale accoglimento dell’istanza ex art. 35, co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023.
7.3 - Quanto infine alla sussistenza di un interesse conoscitivo qualificato in capo alla società ricorrente, AG è operatore economico utilmente collocato in graduatoria (al terzo posto) e rivendica la necessità di acquisire elementi conoscitivi ulteriori a quelli in proprio possesso, al fine di valutare la legittimità del punteggio attribuito ad CO s.p.a. e dimostrare la superiorità della propria offerta commerciale, ai fini di una eventuale impugnatoria giudiziale dell’atto di aggiudicazione. La ricorrente ha inoltre evidenziato come le componenti oscurate dell’offerta tecnica incidano sul punteggio per 47 punti (su 70 disponibili per la componente tecnica dell’offerta). Le informazioni ivi contenute sono dunque suscettibili di incidere in modo decisivo sulla graduatoria della procedura d’appalto, ulteriormente radicando l’interesse difensivo della società ricorrente (ai fini della c.d. “prova di resistenza”).
Non può pertanto escludersi che l’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza sia correlata all’esercizio da parte di AG del proprio diritto, costituzionalmente tutelato, alla tutela giurisdizionale.
7.4 - Alla luce di quanto precede, il ricorso merita di essere integralmente accolto. Deve conseguentemente essere posto a carico del Comune di Alessandria l’obbligo di esibire a AG l’offerta tecnica presentata dalla CO s.p.a., quale mandataria del costituendo RTI assieme alla Bus Company s.r.l., nonché la documentazione riguardante la verifica della congruità dell’offerta e del possesso dei requisiti (ove non ancora integralmente esibita), entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
8. – La relativa novità delle questioni di controverse e il contegno complessivo delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Resta fermo il rimborso in favore della società ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le determinazioni impugnate e conseguentemente ordina all’Amministrazione intimata di esibire alla società ricorrente la documentazione di cui in motivazione, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, fermo il rimborso in favore della società ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE SP, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | AE SP |
IL SEGRETARIO