Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.