CASS
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2024, n. 17529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17529 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. LADISLAO MASSARI che si riporta ai motivi e insiste per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 18/1/2022, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CC NI in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1 cod. pen. 2. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza in data 25/2/2022, ha rigettato il riesame e per l'effetto ha confermato la misura. 3. La Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, con sentenza n. 4480 del 7/10/2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 17529 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 18/01/2024 4. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, quale giudice di rinvio, con ordinanza del 24/2/2023 ha rigettato il riesame e confermato per l'effetto la misura cautelare della custodia in carcere. 5. La Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza n. 36842 del 24/2/2023, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 6. Il Giudice per le indagini preliminari, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza pronunciata il 12/5/2023, ha assolto il ricorrente per l'imputazione di cui agli artt. 629. comma 2 e 416 bis.1 cod. pen. "limitatamente alla stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas" e lo ha condannato in relazione ai reati di cui agli all'art. 416 bis cod. pen. e alle residue ipotesi di cui agli artt. 110-629, comma secondo, 416 bis.1 cod. pen. 7. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza del 26/9/2023, depositata il 27/9/2023, quale giudice di rinvio a seguito dell'ultimo annullamento, ha dichiarato inammissibile e comunque ha rigettato la richiesta di riesame e per l'effetto ha confermato l'ordinanza originaria che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NI CC. Il Tribunale del riesame, nello specifico, ha ritenuto che la richiesta sia inammissibile quanto alle censure circa la sussistenza dei gravi indizi (ciò in virtù del principio di assorbimento essendo sopravvenuta la condanna in primo grado) e la stessa sia, comunque, infondata in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari in considerazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 8. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. a) e 627 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 273, commi 1 e 1 bis cod. proc. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Nell'unico motivo di impugnazione la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale del riesame quanto alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione sarebbe errata. Il fatto che nelle more dell'ultimo giudizio di rinvio, infatti, sia sopravvenuta la sentenza di primo grado non determinerebbe l'inammissibilità del riesame in quanto non opererebbe nel caso di specie il c.d. "principio di assorbimento", ciò anche considerando la giurisprudenza di legittimità sul punto, come ad esempio la sentenza delle Sez. Un n. 39915 del 26 novembre 2002, e, nello specifico, la sentenza pronunciata dalla Sez. 5, n. 2582 del 19/5/2023 che, all'esito di una situazione processuale sovrapponibile a quella in esame, ha 2 annullato senza rinvio l'ordinanza emessa nei confronti di PA ON CC, figlio del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, 627 e 273 cod. proc. pen. evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del riesame, il c.d. principio di assorbimento non opererebbe nel caso in cui la sentenza di condanna sia sopravvenuta all'annullamento con rinvio disposto in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto in tale ipotesi l'indagato sarebbe privato del rimedio di impugnazione di cui all'art. 309 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. 2.1. Il procedimento cautelare è un procedimento incidentale che ha la funzione di garantire il controllo giurisdizionale dell'esercizio del potere coercitivo dell'ordinamento nel corso delle indagini preliminari ovvero in una fase, anche se a queste successiva, nella quale il giudizio di merito non si è comunque ancora concluso. In tale procedimento il giudice è tenuto a formulare esclusivamente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla consistenza e sussistenza dell'ipotesi accusatoria e delle esigenze cautelari. Questa decisione, espressa all'esito di una valutazione allo stato degli atti, è di natura essenzialmente prognostica ed è quindi ben diversa da quella che è chiamato ad assumere il giudice della cognizione in merito alla responsabilità dell'imputato. La sentenza emessa al termine del giudizio, infatti, anche se non è ancora divenuta irrevocabile, si fonda sull'intero compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti ed è formulata applicando il criterio decisorio "pieno" di cui all'art. 533 cod. proc. pen., dovendo essere provata la responsabilità "la di là di ogni ragionevole dubbio". Una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, quindi, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (così Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, Rv. 275363 - 01). 3 Sotto tale profilo, pertanto, si deve ribadire che tra il procedimento cautelare, incidentale, e quello principale vi è un rapporto di strumentalità per cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto in quanto, proprio in virtù della diversa funzione attribuita ai due procedimenti e dei due differenti criteri decisori applicati, la verifica circa la sussistenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza è superata dalla pronuncia della decisione di merito, anche se non ancora definitiva (Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Fejzaj, Rv. 279819 - 01; Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, Rv. 275363 - 01; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 Gagliardi, Rv. 272398 - 01). In una corretta prospettiva interpretativa, di conseguenza, la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame instaurata con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 Gagliardi, Rv. 272398 - 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483). La stessa soluzione, d'altro canto, deve essere applicata nel caso in cui il giudice della cautela proceda in sede di rinvio in quanto la decisione cautelare che questo è chiamato a emettere è inserita nel medesimo procedimento incidentale e non può pertanto porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa, anche dopo l'annullamento, nel processo principale. Anche in questa ipotesi, infatti, l'autonomia della decisione cautelare (in conformità anche con quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996) deve essere letta in funzione del rapporto strumentale esistente tra i due procedimenti (cfr. specifica sul punto e relativa a una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 Gagliardi, Rv. 272398 - 01; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544 - 01; Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582). 2.2. Nel caso di specie il giudice della cautela si è conformato in sede di rinvio ai principi in precedenza indicati. A fronte della sentenza di condanna sopravvenuta dopo l'annullamento, infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto che fosse ormai preclusa in sede cautelare una nuova valutazione della consistenza indiziaria. Gli argomenti contenuti nel ricorso, seppure suggestivi, non colgono nel segno. 4 i. La situazione oggetto della sentenza delle Sezioni Unite citata dalla difesa si riferisce a una situazione del tutto diversa. Nel caso in cui sia sopravvenuto il rinvio a giudizio, infatti, la "valutazione" effettuata dal giudice di merito è nei termini della fondatezza degli elementi ai fini del giudizio ed è quindi nella sostanza analoga a quella che è chiamato a fare il giudice della cautela. La sentenza di condanna in primo grado, invece, come visto, è espressione di un giudizio formulato "al di là di ogni ragionevole dubbio". li. Il riferimento all'annullamento senza rinvio disposto in sede cautelare nei confronti del figlio del ricorrente dalla Sezione Quinta di questa Corte in data 19 maggio 2023 è suggestivo ma a ben vedere fuorviante. Dalla lettura della sentenza citata, infatti, peraltro resa in relazione al solo reato di estorsione contestato ad ON CC, non risulta che i giudici della cassazione abbiano avuto conoscenza in quella sede della sopravvenuta sentenza di condanna e, pertanto, la mancata applicazione dei principi in precedenza indicati non è da intendersi nel senso di una scelta di una diversa impostazione ermeneutica quanto (come risulta dall'affermazione contenuta nel punto 4 a pag. 9 della citata sentenza) è la conseguenza di un incolpevole difetto di conoscenza sul punto. iii. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per l'argomento di critica che prende le mosse dal fatto che il ricorrente sarebbe stato assolto per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Come evidenziato nello stesso ricorso, infatti, si è trattato di un'assoluzione parziale, "limitatamente ..." (cfr. pag. 8 dell'impugnazione), che, pertanto non può ritenersi decisiva e dirimente quanto all'insussistenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza, peraltro, confermati e rafforzati nella loro consistenza in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. iv. Il ricorrente non ha evidenziato -salvo un riferimento generico a non meglio specificate indagini difensive o a dichiarazioni di altri collaboratori che il pubblico ministero avrebbe depositato- nessun elemento sopravvenuto alla sentenza di condanna e idoneo a scardinare l'originario giudizio di qualificata colpevolezza, ora confermato con la pronuncia di primo grado nei termini dell'affermazione di responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 5 ; Il Consigli re estensore go.f. Marco . 40o. ì.; IL FUNZION, Afarin IZIARTO fla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. roc. pen. • Così deciso il 18 gennaio 2024. Il Presidente VI Di IC d.:(1
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIUSEPPINA CASELLA per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. LADISLAO MASSARI che si riporta ai motivi e insiste per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 18/1/2022, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CC NI in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1 cod. pen. 2. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza in data 25/2/2022, ha rigettato il riesame e per l'effetto ha confermato la misura. 3. La Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, con sentenza n. 4480 del 7/10/2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 17529 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 18/01/2024 4. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, quale giudice di rinvio, con ordinanza del 24/2/2023 ha rigettato il riesame e confermato per l'effetto la misura cautelare della custodia in carcere. 5. La Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza n. 36842 del 24/2/2023, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 6. Il Giudice per le indagini preliminari, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza pronunciata il 12/5/2023, ha assolto il ricorrente per l'imputazione di cui agli artt. 629. comma 2 e 416 bis.1 cod. pen. "limitatamente alla stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas" e lo ha condannato in relazione ai reati di cui agli all'art. 416 bis cod. pen. e alle residue ipotesi di cui agli artt. 110-629, comma secondo, 416 bis.1 cod. pen. 7. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza del 26/9/2023, depositata il 27/9/2023, quale giudice di rinvio a seguito dell'ultimo annullamento, ha dichiarato inammissibile e comunque ha rigettato la richiesta di riesame e per l'effetto ha confermato l'ordinanza originaria che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NI CC. Il Tribunale del riesame, nello specifico, ha ritenuto che la richiesta sia inammissibile quanto alle censure circa la sussistenza dei gravi indizi (ciò in virtù del principio di assorbimento essendo sopravvenuta la condanna in primo grado) e la stessa sia, comunque, infondata in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari in considerazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 8. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. a) e 627 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 273, commi 1 e 1 bis cod. proc. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Nell'unico motivo di impugnazione la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale del riesame quanto alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione sarebbe errata. Il fatto che nelle more dell'ultimo giudizio di rinvio, infatti, sia sopravvenuta la sentenza di primo grado non determinerebbe l'inammissibilità del riesame in quanto non opererebbe nel caso di specie il c.d. "principio di assorbimento", ciò anche considerando la giurisprudenza di legittimità sul punto, come ad esempio la sentenza delle Sez. Un n. 39915 del 26 novembre 2002, e, nello specifico, la sentenza pronunciata dalla Sez. 5, n. 2582 del 19/5/2023 che, all'esito di una situazione processuale sovrapponibile a quella in esame, ha 2 annullato senza rinvio l'ordinanza emessa nei confronti di PA ON CC, figlio del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 623, 627 e 273 cod. proc. pen. evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del riesame, il c.d. principio di assorbimento non opererebbe nel caso in cui la sentenza di condanna sia sopravvenuta all'annullamento con rinvio disposto in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto in tale ipotesi l'indagato sarebbe privato del rimedio di impugnazione di cui all'art. 309 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. 2.1. Il procedimento cautelare è un procedimento incidentale che ha la funzione di garantire il controllo giurisdizionale dell'esercizio del potere coercitivo dell'ordinamento nel corso delle indagini preliminari ovvero in una fase, anche se a queste successiva, nella quale il giudizio di merito non si è comunque ancora concluso. In tale procedimento il giudice è tenuto a formulare esclusivamente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla consistenza e sussistenza dell'ipotesi accusatoria e delle esigenze cautelari. Questa decisione, espressa all'esito di una valutazione allo stato degli atti, è di natura essenzialmente prognostica ed è quindi ben diversa da quella che è chiamato ad assumere il giudice della cognizione in merito alla responsabilità dell'imputato. La sentenza emessa al termine del giudizio, infatti, anche se non è ancora divenuta irrevocabile, si fonda sull'intero compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti ed è formulata applicando il criterio decisorio "pieno" di cui all'art. 533 cod. proc. pen., dovendo essere provata la responsabilità "la di là di ogni ragionevole dubbio". Una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, quindi, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (così Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, Rv. 275363 - 01). 3 Sotto tale profilo, pertanto, si deve ribadire che tra il procedimento cautelare, incidentale, e quello principale vi è un rapporto di strumentalità per cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto in quanto, proprio in virtù della diversa funzione attribuita ai due procedimenti e dei due differenti criteri decisori applicati, la verifica circa la sussistenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza è superata dalla pronuncia della decisione di merito, anche se non ancora definitiva (Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Fejzaj, Rv. 279819 - 01; Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, Rv. 275363 - 01; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 Gagliardi, Rv. 272398 - 01). In una corretta prospettiva interpretativa, di conseguenza, la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame instaurata con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 Gagliardi, Rv. 272398 - 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483). La stessa soluzione, d'altro canto, deve essere applicata nel caso in cui il giudice della cautela proceda in sede di rinvio in quanto la decisione cautelare che questo è chiamato a emettere è inserita nel medesimo procedimento incidentale e non può pertanto porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa, anche dopo l'annullamento, nel processo principale. Anche in questa ipotesi, infatti, l'autonomia della decisione cautelare (in conformità anche con quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996) deve essere letta in funzione del rapporto strumentale esistente tra i due procedimenti (cfr. specifica sul punto e relativa a una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 Gagliardi, Rv. 272398 - 01; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544 - 01; Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582). 2.2. Nel caso di specie il giudice della cautela si è conformato in sede di rinvio ai principi in precedenza indicati. A fronte della sentenza di condanna sopravvenuta dopo l'annullamento, infatti, il Tribunale ha correttamente ritenuto che fosse ormai preclusa in sede cautelare una nuova valutazione della consistenza indiziaria. Gli argomenti contenuti nel ricorso, seppure suggestivi, non colgono nel segno. 4 i. La situazione oggetto della sentenza delle Sezioni Unite citata dalla difesa si riferisce a una situazione del tutto diversa. Nel caso in cui sia sopravvenuto il rinvio a giudizio, infatti, la "valutazione" effettuata dal giudice di merito è nei termini della fondatezza degli elementi ai fini del giudizio ed è quindi nella sostanza analoga a quella che è chiamato a fare il giudice della cautela. La sentenza di condanna in primo grado, invece, come visto, è espressione di un giudizio formulato "al di là di ogni ragionevole dubbio". li. Il riferimento all'annullamento senza rinvio disposto in sede cautelare nei confronti del figlio del ricorrente dalla Sezione Quinta di questa Corte in data 19 maggio 2023 è suggestivo ma a ben vedere fuorviante. Dalla lettura della sentenza citata, infatti, peraltro resa in relazione al solo reato di estorsione contestato ad ON CC, non risulta che i giudici della cassazione abbiano avuto conoscenza in quella sede della sopravvenuta sentenza di condanna e, pertanto, la mancata applicazione dei principi in precedenza indicati non è da intendersi nel senso di una scelta di una diversa impostazione ermeneutica quanto (come risulta dall'affermazione contenuta nel punto 4 a pag. 9 della citata sentenza) è la conseguenza di un incolpevole difetto di conoscenza sul punto. iii. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per l'argomento di critica che prende le mosse dal fatto che il ricorrente sarebbe stato assolto per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Come evidenziato nello stesso ricorso, infatti, si è trattato di un'assoluzione parziale, "limitatamente ..." (cfr. pag. 8 dell'impugnazione), che, pertanto non può ritenersi decisiva e dirimente quanto all'insussistenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza, peraltro, confermati e rafforzati nella loro consistenza in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. iv. Il ricorrente non ha evidenziato -salvo un riferimento generico a non meglio specificate indagini difensive o a dichiarazioni di altri collaboratori che il pubblico ministero avrebbe depositato- nessun elemento sopravvenuto alla sentenza di condanna e idoneo a scardinare l'originario giudizio di qualificata colpevolezza, ora confermato con la pronuncia di primo grado nei termini dell'affermazione di responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 5 ; Il Consigli re estensore go.f. Marco . 40o. ì.; IL FUNZION, Afarin IZIARTO fla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. roc. pen. • Così deciso il 18 gennaio 2024. Il Presidente VI Di IC d.:(1