Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41528
CASS
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sussistenza del dolo nella fattispecie di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    La Corte ritiene che il ricorrente non abbia ottemperato all'onere di allegazione necessario, non avendo fornito prova di aver adottato tutte le misure necessarie e opportune per assolvere l'obbligo indicato. La crisi di liquidità rientra nell'ordinario rischio di impresa.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto che, pur in presenza di un accordo transattivo regolarmente in corso di esecuzione, ostassero all'attribuzione al fatto della qualifica di particolare tenuità una serie di elementi: la rilevanza dell'importo evaso, la reiterazione del reato e la mancata attivazione di tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la crisi.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    La sentenza impugnata precisa che la confisca è sospensivamente condizionata all'adempimento della transazione fiscale e non è operativa. La transazione riguarda un arco temporale e importi maggiori rispetto al presente giudizio. Il motivo di ricorso non si confronta con la sentenza impugnata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41528
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo