Art. 8.
Le spese inerenti alla esecuzione di quanto e' disposto nella presente legge, da determinarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, saranno a carico del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 5 della presente legge.
Le spese inerenti alla esecuzione di quanto e' disposto nella presente legge, da determinarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, saranno a carico del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 5 della presente legge.