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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1284/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maide Parte_1 C.F._1
Braciotti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Controparte_1 C.F._2
Screpante, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 10/7/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha omesso il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, si intendono richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate (cfr. Cass. n.
5018/2014) – si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in considerazione delle ragioni esposte negli atti di causa e nella memoria integrativa autorizzata, disattesa ogni contraria istanza: - pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla sig.ra - dichiarare che nulla è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento della stessa non CP_1 sussistendone le condizioni;
- rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di lite”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito sig.
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie sig.ra Parte_1 Parte_1 CP_1
, quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di almeno € 1000,00 (euro mille/00).
[...]
Disporre che tale somma sia versata entro il 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/7/2022 ha instaurato il presente Parte_1 giudizio al fine di ottenere la separazione con addebito alla coniuge , con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio in data 8/6/2016 a RO EG (Grecia) - trascritto nei registri di Stato Civile del comune di Porto San Giorgio, anno 2016, numero 30, parte II, serie C.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha dedotto che: a) dall'unione coniugale non sono nati figli;
b) a seguito del matrimonio, i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile di proprietà di sito a Porto San Giorgio, ove abita anche la figlia di Controparte_1 quest'ultima, nata da precedente relazione;
c) negli anni la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti da , la quale successivamente al Controparte_1 fallimento della propria impresa individuale, nonostante le pressioni del coniuge (prossimo alla pensione e già gravato da un mutuo), ha mostrato disinteresse verso la ricerca di una stabile
2 occupazione lavorativa “anche quando non le venivano rinnovati i contratti di lavoro a causa dello scarso impegno profuso”, ha tenuto un “comportamento antisociale” (non volendo “avere alcuna vita sociale tanto che ella nel fine settimana preferiva rimanere a casa a letto a svagarsi coi giochi installati sul proprio telefonino […] il Pt_1 se intendeva uscire di casa doveva farlo da solo”) ed a seguito del pensionamento del neppure se Pt_1 più occupata delle faccende domestiche;
d) i rapporti tra le parti si sono ulteriormente deteriorati nel mese di dicembre 2021, allorchè ha deciso di ospitare presso l'abitazione coniugale il Controparte_1 figlio , affetto da dipendenze (nato anch'egli da precedente relazione), senza preventivamente Per_1 informare il e rifiutando la proposta di quest'ultimo di inserirlo in un centro di recupero;
da Pt_1 tale momento la convivenza è divenuta intollerabile, degenerando in aggressioni della resistente nei confronti del il quale si è visto costretto nel mese di maggio a lasciare la casa coniugale;
e) Pt_1 nell'attualità il ricorrente percepisce una pensione di euro 2.100 circa mensili, mentre la “presta CP_1 attività lavorativa regolarmente retribuita”, pertanto non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente un obbligo di mantenimento in favore della coniuge.
Per tali motivi il ricorrente ha domandato al Tribunale di “
1. Disporre che i coniugi vivranno separati nel pieno rispetto reciproco;
2. Rigettare ogni eventuale richiesta di assegno di mantenimento della sig.ra in quanto CP_1 non ne sussistono le condizioni. Salvo ogni altro diritto nel merito ed in istruttoria da esercitarsi nel proseguo del giudizio, anche all'esito delle difese di controparte”.
2. La resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, senza Controparte_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ne ha chiesto l'addebito al marito ed ha contestato ogni ulteriore allegazione dallo stesso svolta, formulando richieste alternative anche riguardo alle ulteriori pronunce accessorie.
In particolare ha dedotto che: a) il rapporto tra i coniugi si è deteriorato “negli ultimi tre Controparte_1 anni” a causa della condotta del il quale ha iniziato a disinteressarsi della coniuge, non Pt_1 riservando più alla stessa “quelle attenzioni che dovrebbero, invece, caratterizzare qualsiasi rapporto matrimoniale”, rifiutando anche “di avere rapporti sessuali con la coniuge adducendo problemi di salute in realtà inesistenti” (cfr. comparsa di costituzione); b) nonostante i tentativi della di rinsaldare la CP_1 relazione, la crisi si è progressivamente aggravata sino a che il 14/5/2022 ha Parte_1 abbandonato “senza alcun preavviso” la casa coniugale;
c) i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione alla coniuge sono infondati, essendo il Pt_1 consapevole, sin dall'inizio della relazione sentimentale, sia della condizione economica della CP_1
(essendo stato dichiarato nel 2009 il fallimento della società in nome collettivo di cui era socia insieme alla sorella), sia del fatto che la stessa avesse già due figli nati da precedenti relazioni;
c) sussiste una rilevante sperequazione economica tra i coniugi che giustifica il riconoscimento in
3 favore della di un contributo al mantenimento da porre a carico del - considerato CP_1 Pt_1 che lo stesso ha un reddito annuo di circa euro 45.000 ed è proprietario di due immobili, nonché di
“una autovettura di lusso, una Range Rover acquistata nel 2018 del valore di circa € 40.000,00 e di una Fiat
500”, oltre a percepire ulteriori entrate dalla vendita di “modelli d'auto in scale 1/18” e di “prodotti di filatelia di storia postale”; d) in costanza di matrimonio, ha sempre provveduto al Parte_1 mantenimento della coniuge e della figlia di quest'ultima, garantendo alle stesse “un tenore di Per_2 vita più che buono”, essendosi (su decisione comune dei coniugi) sempre occupata della Controparte_1 casa ed avendo ripreso l'attività lavorativa solo nell'anno 2021 (allorchè è stata assunta da una società come addetta alle vendite e, tuttavia, successivamente licenziata a causa della crisi economica nel giugno 2022); e) nell'attualità la è disoccupata ed in ragione dell'età, del titolo di studio CP_1
(licenza media) e della scarsa esperienza professionale maturata, ha difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa stabile;
f) la casa familiare sita a Porto San Giorgio, via Macchi n.93, di proprietà della è oggetto di procedura esecutiva immobiliare;
g) le difficoltà economiche della CP_1 sono note al tanto che lo stesso, successivamente all'allontanamento dalla casa CP_1 Pt_1 coniugale, ha continuato a versare alla “la somma di circa euro 550-600 mensili per aiutare la coniuge CP_1
a provvedere alle spese relative alle utenze e altre spese di mantenimento”.
Per gli esposti motivi la resistente ha domandato al Tribunale di “- dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzare le parti a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie sig.ra , quale contributo per il suo mantenimento, la somma Controparte_1 mensile di almeno € 1000,00 (euro mille/00). Disporre che tale somma sia versata entro il 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- rimettere le parti dinanzi al designando giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
3. All'esito dell'udienza presidenziale svolta il 13/10/2022, con ordinanza emessa in data
20/10/2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati - disponendo in via provvisoria l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con il versamento alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, di euro 300,00.
Parte ricorrente con la propria memoria integrativa depositata in data 16/11/2022 Parte_1 ha reiterato le difese già svolte, contestato le deduzioni avversarie e precisando che: a) la relazione sentimentale tra le parti è iniziata nell'anno 2010 per poi interrompersi avendo la resistente intrattenuto dal 2010 al 2014 una relazione con un altro uomo;
successivamente, su insistenza della le parti hanno contratto matrimonio nell'anno 2016, a seguito di una convivenza iniziata nel CP_1
4 2015 e caratterizzata da frequenti contrasti - pertanto tra le parti non è mai intercorso un legame stabile e continuativo;
b) “sull'asserita mancanza di rapporti intimi della coppia”, dall'anno 2015 il ricorrente è affetto da una “grave forma di prostatite” per la quale nell'attualità segue terapia farmacologica;
c) la resistente è da ritenere economicamente indipendente, non essendo mai stata a carico del marito neppure fiscalmente ed avendo svolto in costanza di matrimonio plurime attività lavorative (dapprima come commessa in più negozi, quindi in collaborazione ad un'amica nei mercati settimanali, oltre a svolgere attività di volontariato per cui percepisce un rimborso spese mensile); la stessa risulta inoltre iscritta ad un “corso per OSS” dal 2020; d) Parte_1 percepisce una pensione netta di soli euro 2.000 circa, mentre le attività di modellismo e filatelia sono svolte dallo stesso a soli fini di collezionismo;
il è, inoltre, comproprietario nella Pt_1 misura del 50% di un immobile sito a Fermo, oltre che pieno proprietario di un immobile sito a
Sant'Elpidio a Mare per il quale sta pagando un mutuo;
“l'auto del (Range Rover) e la Fiat 500 in Pt_1 uso alla sono state acquistate di seconda mano e non hanno, quindi, il valore economico affermato”; d) il CP_1
ha sostenuto le spese per le utenze domestiche della casa coniugale sino al mese di Parte_1 aprile 2022 e successivamente all'allontanamento dalla casa familiare ha solo eseguito “versamenti saltuari e sporadici di circa euro 100-200” in favore figlia della ricorrente essendo quest'ultima Per_2 studentessa;
lo stesso “non potrebbe sostenere gli esborsi dichiarati da controparte anche in considerazione del fatto Per_ che il figlio del ricorrente, nato dal primo matrimonio, è attualmente disoccupato e viene economicamente sostenuto dal padre”. Per tali motivi il ricorrente, parzialmente modificando le conclusioni già rassegnate, ha domandato “pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla sig.ra
- dichiarare che nulla è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento della stessa non sussistendone le CP_1 condizioni;
- rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
La resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 23/12/2022 Controparte_1 ha insistito nelle difese e domande svolte, altresì deducendo che: i) la documentazione medica prodotta dal ricorrente è irrilevante quanto al “rifiuto di avere rapporti sessuali”, poiché risalente all'anno
2015; ii) il percependo un reddito molto superiore a quello della ha sempre Pt_1 CP_1 provveduto in costanza di matrimonio al mantenimento della coniuge, la quale ha lavorato solo occasionalmente dall'anno 2012 sino al febbraio 2021 – allorchè è stata assunta presso un punto vendita, da cui è stata licenziata nel giugno 2022, senza avere potuto reperire altra stabile occupazione. Per tali ragioni la stessa ha parzialmente modificato le conclusioni in precedenza rassegnate domandando “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- porre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
5 corrispondere alla moglie sig.ra , quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di Controparte_1 almeno € 1000,00 (euro mille/00). Disporre che tale somma sia versata entro il 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 12/1/2023 - con sentenza non definitiva sullo status n. 101/2023 pubblicata in data 8/2/2023 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Le memorie istruttorie depositate dalle parti non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 26/10/2023, svolta con le modalità della trattazione scritta, sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (con ordinanza ivi integralmente confermata), è stato assegnato alle parti termine per il deposito di documentazione economica aggiornata ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono state, quindi, precisate (come in epigrafe riportate) all'udienza del 10/7/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra le parti è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 101/2023 emessa in data 2/2/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. In via preliminare, vanno rigettate le contrapposte domande di addebito della separazione formulate dalle parti - per difetto di prova dei necessari presupposti.
La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascrivere al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione. L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. – postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
6 Pertanto, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14.02.2012 e tra le altre di recente Tribunale, Catania , sez. I , 12/06/2020 , n. 2025). Esclude la sussistenza del nesso causale la raggiunta prova della presenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.25618 del 07.012.2007). Pertanto, quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia,
10/08/2016, n.1191).
Nel caso di specie, già sotto il profilo allegatorio, le contestazioni mosse da entrambe le parti in ordine alla reciproca violazione di doveri coniugali appaiono generiche ed inidonee a far risalire il dissolvimento dell'unità familiare al comportamento dell'uno, piuttosto che dell'altro coniuge - considerato che il ricorrente ha domandato l'addebito alla moglie per l'asserito “comportamento antisociale” e disinteresse della stessa nei confronti delle esigenze del coniuge (deducendo, peraltro, come vi fossero già stati sin dalla convivenza “frequenti le liti e gli abbandoni” - cfr. p. 2 memoria integrativa del ricorrente); mentre la resistente ha domandato l'addebito al marito a causa del disinteresse dello stesso alla vita coniugale poi sfociato nell'allontanamento dalla casa familiare solo nel maggio del 2022, a seguito di liti ed incomprensioni.
Dalle stesse allegazioni svolte dalle parti emerge come da tempo vi fosse nella coppia un acceso conflitto, dovuto ad incompatibilità caratteriali, progressivamente acuitosi nel tempo.
Pertanto, apparendo le predette circostanze (genericamente allegate da entrambe le parti) essere la conseguenza, piuttosto che la causa, di una crisi di coppia già presente da tempo, le reciproche domande di addebito vanno entrambe rigettate.
6. Quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla resistente nei confronti Controparte_1 di , la stessa va accolta nei termini meglio appresso esplicati. Parte_1
Al riguardo va premesso che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguente alla separazione - diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa.
7 Le condizioni che fanno sorgere il diritto al mantenimento in favore del coniuge sono - oltre alla non addebitabilità della separazione - la sussistenza di un divario economico incolpevole tra le parti e la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - presupposti che è onere del richiedente l'assegno dimostrare (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2017, n.5251 Cass. 22 ottobre
2004, n. 20638; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass.
18175/2012).
Il riconoscimento di un assegno di mantenimento, infatti, presuppone l'assenza in capo al coniuge richiedente di adeguati redditi propri e la sussistenza di una rilevante disparità economica tra le parti
- occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi (cfr. da ultimo Cass. 952/2023), dell'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che consenta al coniuge debole un reddito adeguato (cfr. Cass. sez. VI,
20/03/2018 , n. 6886), tenuto altresì conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr.
Cass. 15356/2025).
Nel caso che occupa dalla documentazione versata in atti emerge che , oltre ad Parte_1 essere proprietario di immobili, ha percepito negli anni 2021, 2022 e 2023 un reddito lordo di euro
44.376,00 euro 38.341 ed euro 39.976,00; mentre nelle medesime annualità ha Controparte_1 percepito un reddito di euro 16.391; euro13.757 ed euro 13.564. Risulta, inoltre, che l'immobile di proprietà della dalla stessa abitato, è stato venduto in data 12/5/2025 nella procedura CP_1 esecutiva immobiliare RG 153/2009 pendente nei confronti della stessa dinanzi al Tribunale di
Fermo.
Considerate le descritte condizioni economico-patrimoniali, ritiene il Collegio che sussiste il diritto di di percepire un contributo al mantenimento da parte del coniuge Controparte_1 Parte_1 in ragione del permanere di uno squilibrio economico tra le parti.
Avuto riguardo alle condizioni economiche di entrambi i coniugi sopra rappresentate, pertanto, appare congruo nell'attualità porre a carico di un assegno di mantenimento in Parte_1 favore della coniuge di euro 300,00 mensili soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
7. Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
8
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a - a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della stessa - entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di €
300,00 - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1284/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maide Parte_1 C.F._1
Braciotti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Controparte_1 C.F._2
Screpante, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 10/7/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha omesso il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, si intendono richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate (cfr. Cass. n.
5018/2014) – si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in considerazione delle ragioni esposte negli atti di causa e nella memoria integrativa autorizzata, disattesa ogni contraria istanza: - pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla sig.ra - dichiarare che nulla è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento della stessa non CP_1 sussistendone le condizioni;
- rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di lite”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito sig.
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie sig.ra Parte_1 Parte_1 CP_1
, quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di almeno € 1000,00 (euro mille/00).
[...]
Disporre che tale somma sia versata entro il 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/7/2022 ha instaurato il presente Parte_1 giudizio al fine di ottenere la separazione con addebito alla coniuge , con la quale ha Controparte_1 contratto matrimonio in data 8/6/2016 a RO EG (Grecia) - trascritto nei registri di Stato Civile del comune di Porto San Giorgio, anno 2016, numero 30, parte II, serie C.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha dedotto che: a) dall'unione coniugale non sono nati figli;
b) a seguito del matrimonio, i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile di proprietà di sito a Porto San Giorgio, ove abita anche la figlia di Controparte_1 quest'ultima, nata da precedente relazione;
c) negli anni la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti da , la quale successivamente al Controparte_1 fallimento della propria impresa individuale, nonostante le pressioni del coniuge (prossimo alla pensione e già gravato da un mutuo), ha mostrato disinteresse verso la ricerca di una stabile
2 occupazione lavorativa “anche quando non le venivano rinnovati i contratti di lavoro a causa dello scarso impegno profuso”, ha tenuto un “comportamento antisociale” (non volendo “avere alcuna vita sociale tanto che ella nel fine settimana preferiva rimanere a casa a letto a svagarsi coi giochi installati sul proprio telefonino […] il Pt_1 se intendeva uscire di casa doveva farlo da solo”) ed a seguito del pensionamento del neppure se Pt_1 più occupata delle faccende domestiche;
d) i rapporti tra le parti si sono ulteriormente deteriorati nel mese di dicembre 2021, allorchè ha deciso di ospitare presso l'abitazione coniugale il Controparte_1 figlio , affetto da dipendenze (nato anch'egli da precedente relazione), senza preventivamente Per_1 informare il e rifiutando la proposta di quest'ultimo di inserirlo in un centro di recupero;
da Pt_1 tale momento la convivenza è divenuta intollerabile, degenerando in aggressioni della resistente nei confronti del il quale si è visto costretto nel mese di maggio a lasciare la casa coniugale;
e) Pt_1 nell'attualità il ricorrente percepisce una pensione di euro 2.100 circa mensili, mentre la “presta CP_1 attività lavorativa regolarmente retribuita”, pertanto non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente un obbligo di mantenimento in favore della coniuge.
Per tali motivi il ricorrente ha domandato al Tribunale di “
1. Disporre che i coniugi vivranno separati nel pieno rispetto reciproco;
2. Rigettare ogni eventuale richiesta di assegno di mantenimento della sig.ra in quanto CP_1 non ne sussistono le condizioni. Salvo ogni altro diritto nel merito ed in istruttoria da esercitarsi nel proseguo del giudizio, anche all'esito delle difese di controparte”.
2. La resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, senza Controparte_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ne ha chiesto l'addebito al marito ed ha contestato ogni ulteriore allegazione dallo stesso svolta, formulando richieste alternative anche riguardo alle ulteriori pronunce accessorie.
In particolare ha dedotto che: a) il rapporto tra i coniugi si è deteriorato “negli ultimi tre Controparte_1 anni” a causa della condotta del il quale ha iniziato a disinteressarsi della coniuge, non Pt_1 riservando più alla stessa “quelle attenzioni che dovrebbero, invece, caratterizzare qualsiasi rapporto matrimoniale”, rifiutando anche “di avere rapporti sessuali con la coniuge adducendo problemi di salute in realtà inesistenti” (cfr. comparsa di costituzione); b) nonostante i tentativi della di rinsaldare la CP_1 relazione, la crisi si è progressivamente aggravata sino a che il 14/5/2022 ha Parte_1 abbandonato “senza alcun preavviso” la casa coniugale;
c) i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione alla coniuge sono infondati, essendo il Pt_1 consapevole, sin dall'inizio della relazione sentimentale, sia della condizione economica della CP_1
(essendo stato dichiarato nel 2009 il fallimento della società in nome collettivo di cui era socia insieme alla sorella), sia del fatto che la stessa avesse già due figli nati da precedenti relazioni;
c) sussiste una rilevante sperequazione economica tra i coniugi che giustifica il riconoscimento in
3 favore della di un contributo al mantenimento da porre a carico del - considerato CP_1 Pt_1 che lo stesso ha un reddito annuo di circa euro 45.000 ed è proprietario di due immobili, nonché di
“una autovettura di lusso, una Range Rover acquistata nel 2018 del valore di circa € 40.000,00 e di una Fiat
500”, oltre a percepire ulteriori entrate dalla vendita di “modelli d'auto in scale 1/18” e di “prodotti di filatelia di storia postale”; d) in costanza di matrimonio, ha sempre provveduto al Parte_1 mantenimento della coniuge e della figlia di quest'ultima, garantendo alle stesse “un tenore di Per_2 vita più che buono”, essendosi (su decisione comune dei coniugi) sempre occupata della Controparte_1 casa ed avendo ripreso l'attività lavorativa solo nell'anno 2021 (allorchè è stata assunta da una società come addetta alle vendite e, tuttavia, successivamente licenziata a causa della crisi economica nel giugno 2022); e) nell'attualità la è disoccupata ed in ragione dell'età, del titolo di studio CP_1
(licenza media) e della scarsa esperienza professionale maturata, ha difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa stabile;
f) la casa familiare sita a Porto San Giorgio, via Macchi n.93, di proprietà della è oggetto di procedura esecutiva immobiliare;
g) le difficoltà economiche della CP_1 sono note al tanto che lo stesso, successivamente all'allontanamento dalla casa CP_1 Pt_1 coniugale, ha continuato a versare alla “la somma di circa euro 550-600 mensili per aiutare la coniuge CP_1
a provvedere alle spese relative alle utenze e altre spese di mantenimento”.
Per gli esposti motivi la resistente ha domandato al Tribunale di “- dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzare le parti a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie sig.ra , quale contributo per il suo mantenimento, la somma Controparte_1 mensile di almeno € 1000,00 (euro mille/00). Disporre che tale somma sia versata entro il 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- rimettere le parti dinanzi al designando giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
3. All'esito dell'udienza presidenziale svolta il 13/10/2022, con ordinanza emessa in data
20/10/2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati - disponendo in via provvisoria l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con il versamento alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, di euro 300,00.
Parte ricorrente con la propria memoria integrativa depositata in data 16/11/2022 Parte_1 ha reiterato le difese già svolte, contestato le deduzioni avversarie e precisando che: a) la relazione sentimentale tra le parti è iniziata nell'anno 2010 per poi interrompersi avendo la resistente intrattenuto dal 2010 al 2014 una relazione con un altro uomo;
successivamente, su insistenza della le parti hanno contratto matrimonio nell'anno 2016, a seguito di una convivenza iniziata nel CP_1
4 2015 e caratterizzata da frequenti contrasti - pertanto tra le parti non è mai intercorso un legame stabile e continuativo;
b) “sull'asserita mancanza di rapporti intimi della coppia”, dall'anno 2015 il ricorrente è affetto da una “grave forma di prostatite” per la quale nell'attualità segue terapia farmacologica;
c) la resistente è da ritenere economicamente indipendente, non essendo mai stata a carico del marito neppure fiscalmente ed avendo svolto in costanza di matrimonio plurime attività lavorative (dapprima come commessa in più negozi, quindi in collaborazione ad un'amica nei mercati settimanali, oltre a svolgere attività di volontariato per cui percepisce un rimborso spese mensile); la stessa risulta inoltre iscritta ad un “corso per OSS” dal 2020; d) Parte_1 percepisce una pensione netta di soli euro 2.000 circa, mentre le attività di modellismo e filatelia sono svolte dallo stesso a soli fini di collezionismo;
il è, inoltre, comproprietario nella Pt_1 misura del 50% di un immobile sito a Fermo, oltre che pieno proprietario di un immobile sito a
Sant'Elpidio a Mare per il quale sta pagando un mutuo;
“l'auto del (Range Rover) e la Fiat 500 in Pt_1 uso alla sono state acquistate di seconda mano e non hanno, quindi, il valore economico affermato”; d) il CP_1
ha sostenuto le spese per le utenze domestiche della casa coniugale sino al mese di Parte_1 aprile 2022 e successivamente all'allontanamento dalla casa familiare ha solo eseguito “versamenti saltuari e sporadici di circa euro 100-200” in favore figlia della ricorrente essendo quest'ultima Per_2 studentessa;
lo stesso “non potrebbe sostenere gli esborsi dichiarati da controparte anche in considerazione del fatto Per_ che il figlio del ricorrente, nato dal primo matrimonio, è attualmente disoccupato e viene economicamente sostenuto dal padre”. Per tali motivi il ricorrente, parzialmente modificando le conclusioni già rassegnate, ha domandato “pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla sig.ra
- dichiarare che nulla è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento della stessa non sussistendone le CP_1 condizioni;
- rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
La resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 23/12/2022 Controparte_1 ha insistito nelle difese e domande svolte, altresì deducendo che: i) la documentazione medica prodotta dal ricorrente è irrilevante quanto al “rifiuto di avere rapporti sessuali”, poiché risalente all'anno
2015; ii) il percependo un reddito molto superiore a quello della ha sempre Pt_1 CP_1 provveduto in costanza di matrimonio al mantenimento della coniuge, la quale ha lavorato solo occasionalmente dall'anno 2012 sino al febbraio 2021 – allorchè è stata assunta presso un punto vendita, da cui è stata licenziata nel giugno 2022, senza avere potuto reperire altra stabile occupazione. Per tali ragioni la stessa ha parzialmente modificato le conclusioni in precedenza rassegnate domandando “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- porre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
5 corrispondere alla moglie sig.ra , quale contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di Controparte_1 almeno € 1000,00 (euro mille/00). Disporre che tale somma sia versata entro il 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 12/1/2023 - con sentenza non definitiva sullo status n. 101/2023 pubblicata in data 8/2/2023 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Le memorie istruttorie depositate dalle parti non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 26/10/2023, svolta con le modalità della trattazione scritta, sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (con ordinanza ivi integralmente confermata), è stato assegnato alle parti termine per il deposito di documentazione economica aggiornata ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono state, quindi, precisate (come in epigrafe riportate) all'udienza del 10/7/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra le parti è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 101/2023 emessa in data 2/2/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. In via preliminare, vanno rigettate le contrapposte domande di addebito della separazione formulate dalle parti - per difetto di prova dei necessari presupposti.
La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascrivere al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione. L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. – postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
6 Pertanto, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14.02.2012 e tra le altre di recente Tribunale, Catania , sez. I , 12/06/2020 , n. 2025). Esclude la sussistenza del nesso causale la raggiunta prova della presenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.25618 del 07.012.2007). Pertanto, quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia,
10/08/2016, n.1191).
Nel caso di specie, già sotto il profilo allegatorio, le contestazioni mosse da entrambe le parti in ordine alla reciproca violazione di doveri coniugali appaiono generiche ed inidonee a far risalire il dissolvimento dell'unità familiare al comportamento dell'uno, piuttosto che dell'altro coniuge - considerato che il ricorrente ha domandato l'addebito alla moglie per l'asserito “comportamento antisociale” e disinteresse della stessa nei confronti delle esigenze del coniuge (deducendo, peraltro, come vi fossero già stati sin dalla convivenza “frequenti le liti e gli abbandoni” - cfr. p. 2 memoria integrativa del ricorrente); mentre la resistente ha domandato l'addebito al marito a causa del disinteresse dello stesso alla vita coniugale poi sfociato nell'allontanamento dalla casa familiare solo nel maggio del 2022, a seguito di liti ed incomprensioni.
Dalle stesse allegazioni svolte dalle parti emerge come da tempo vi fosse nella coppia un acceso conflitto, dovuto ad incompatibilità caratteriali, progressivamente acuitosi nel tempo.
Pertanto, apparendo le predette circostanze (genericamente allegate da entrambe le parti) essere la conseguenza, piuttosto che la causa, di una crisi di coppia già presente da tempo, le reciproche domande di addebito vanno entrambe rigettate.
6. Quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla resistente nei confronti Controparte_1 di , la stessa va accolta nei termini meglio appresso esplicati. Parte_1
Al riguardo va premesso che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguente alla separazione - diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa.
7 Le condizioni che fanno sorgere il diritto al mantenimento in favore del coniuge sono - oltre alla non addebitabilità della separazione - la sussistenza di un divario economico incolpevole tra le parti e la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - presupposti che è onere del richiedente l'assegno dimostrare (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2017, n.5251 Cass. 22 ottobre
2004, n. 20638; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass.
18175/2012).
Il riconoscimento di un assegno di mantenimento, infatti, presuppone l'assenza in capo al coniuge richiedente di adeguati redditi propri e la sussistenza di una rilevante disparità economica tra le parti
- occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi (cfr. da ultimo Cass. 952/2023), dell'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che consenta al coniuge debole un reddito adeguato (cfr. Cass. sez. VI,
20/03/2018 , n. 6886), tenuto altresì conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr.
Cass. 15356/2025).
Nel caso che occupa dalla documentazione versata in atti emerge che , oltre ad Parte_1 essere proprietario di immobili, ha percepito negli anni 2021, 2022 e 2023 un reddito lordo di euro
44.376,00 euro 38.341 ed euro 39.976,00; mentre nelle medesime annualità ha Controparte_1 percepito un reddito di euro 16.391; euro13.757 ed euro 13.564. Risulta, inoltre, che l'immobile di proprietà della dalla stessa abitato, è stato venduto in data 12/5/2025 nella procedura CP_1 esecutiva immobiliare RG 153/2009 pendente nei confronti della stessa dinanzi al Tribunale di
Fermo.
Considerate le descritte condizioni economico-patrimoniali, ritiene il Collegio che sussiste il diritto di di percepire un contributo al mantenimento da parte del coniuge Controparte_1 Parte_1 in ragione del permanere di uno squilibrio economico tra le parti.
Avuto riguardo alle condizioni economiche di entrambi i coniugi sopra rappresentate, pertanto, appare congruo nell'attualità porre a carico di un assegno di mantenimento in Parte_1 favore della coniuge di euro 300,00 mensili soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
7. Considerata la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a - a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della stessa - entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di €
300,00 - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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