Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2023, proposto da
Eurofarm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Giorgianni, Andrea Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista la memoria del 19 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa NC DE BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, azienda operante nel settore della produzione e distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 avente ad oggetto “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2022 ”.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 1. Violazione degli artt. 2, 3, 42, 53, 97 Costituzione. Violazione dei principi della CEDU e del Trattato fondativo dell’Unione Europea. Pregiudiziale di incostituzionalità e violazione di norma comunitaria. Illegittimità e irragionevolezza del regime di applicazione retroattivo del sistema del payback. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Irragionevolezza manifesta ”;
- “ 2. Violazione del principio di affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost .”;
- “ 3. Illegittimità del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per assoluta indeterminatezza e/o insufficienza dei criteri determinati - Illegittima richiesta del pagamento dell’IVA - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta ”.
2. Con memoria depositata in data 19 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
3. All’udienza del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
4. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
5. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
NC DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC DE BA | TA RI |
IL SEGRETARIO