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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4663/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036721827000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6826/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS e di A.T.O. ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE avverso la cartella di pagamento nr. 29520240036721827000 notificata il 21 marzo 2025, per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 della somma complessiva di € 351,88.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto prodromico e la mancata legittimazione alla riscossione dei crediti da parte dell'ATO ME 1 S.p.A. per mezzo di ingiunzioni di pagamento, la mancanza di autorizzazione dal parte del Ministro dell'Economia, obietta che tutti i rapporti attivi e passivi successivamente al 31.12.2013 sarebbero riconducibili alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010; eccepisce la decadenza e la prescrizione, l'omessa indicazione del provvedimento amministrativo di quantificazione delle tariffe che avrebbe dovuto essere integralmente trascritto
Si costituiscono entrambi i convenuti che concludono per il rigetto del ricorso.
ATO ME 1 sostiene che la cartella era stata preceduta da un'intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
Con memoria aggiunta parte ricorrente ripropone i motivi svolti nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che l' intimazione di pagamento è stata correttamente notificata per compiuta giacenza il 5/10/2019.
A tal riguardo questa Corte ritiene validamente provata la notifica.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini di cinque anni dalla precedente interruzione della prescrizione.
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza e le numerose altre eccezioni in rito formulate, indicate in narrativa, dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024 e sentenza n. 6436 del 11/3/2025).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore di Società_1 S.p.A. in liquidazione che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge e in favore di AD SS che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge. Messina 20/11/2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4663/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036721827000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6826/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – SS e di A.T.O. ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE avverso la cartella di pagamento nr. 29520240036721827000 notificata il 21 marzo 2025, per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 della somma complessiva di € 351,88.
Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto prodromico e la mancata legittimazione alla riscossione dei crediti da parte dell'ATO ME 1 S.p.A. per mezzo di ingiunzioni di pagamento, la mancanza di autorizzazione dal parte del Ministro dell'Economia, obietta che tutti i rapporti attivi e passivi successivamente al 31.12.2013 sarebbero riconducibili alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010; eccepisce la decadenza e la prescrizione, l'omessa indicazione del provvedimento amministrativo di quantificazione delle tariffe che avrebbe dovuto essere integralmente trascritto
Si costituiscono entrambi i convenuti che concludono per il rigetto del ricorso.
ATO ME 1 sostiene che la cartella era stata preceduta da un'intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
Con memoria aggiunta parte ricorrente ripropone i motivi svolti nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che l' intimazione di pagamento è stata correttamente notificata per compiuta giacenza il 5/10/2019.
A tal riguardo questa Corte ritiene validamente provata la notifica.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini di cinque anni dalla precedente interruzione della prescrizione.
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza e le numerose altre eccezioni in rito formulate, indicate in narrativa, dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024 e sentenza n. 6436 del 11/3/2025).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore di Società_1 S.p.A. in liquidazione che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge e in favore di AD SS che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge. Messina 20/11/2025