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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10551 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21741/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione avverso la sentenza nr. 4659/2023, emessa il
30/06/2023 dal Giudice di Pace di Barra e pubblicata il 20/07/2023”, e vertente
TRA nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. ROMANO IMMACOLATA, presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c. come da procura in Email_1 atti;
E
nata a [...] il [...], COD. FISC. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VISCOVO LUCIA, presso cui C.F._2 elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti. Email_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/11/2025, i procuratori delle parti hanno concluso:
<L'Avv. Immacolata Romano, procuratore costituito degli appellanti sigg.
e si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione in appello , nonchè al fascicolo di parte e ai do-cumenti ivi allegati, chiedendone
l'integrale accoglimento.
Chiede, pertanto, la riforma totale della sentenza n. 4659/2023 emessa in data 20/07/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra - Napoli, per
i motivi indicati nell'atto di citazione in appello, con la condanna dell'appellata sig.ra CP_1 al risarcimento del danno ex art. 96, comma1, c.p.c., nonché al pagamento delle spese,
[...] diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato.
L'avv Lucia Piscopo che impugna e contesta e si riporta a tutti i propri atti>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Parlati e hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata con Pt_1 Parte_2 cui il Giudice di Pace di Barra accoglieva la domanda spiegata da che chiedeva di CP_1 condannarli al risarcimento dei danni patiti al proprio immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla loro proprietà.
1.2. L'attrice del primo grado, testualmente, deduceva:
“
1. L'attrice è proprietaria dell'appartamento sito in Napoli (quartiere Ponticelli) alla via Cupa
San Pietro n. 73 - P.co Azzurro - Scala O - piano V - interno n. 9 ;
2. Nell'appartamento sovrastante di proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 sono stati eseguiti lavori alla pavimentazione che, hanno visto l'impiego di utensili a percussione e/o meccanici, nonché la costruzione di una veranda per ampliamento dell'appartamento;
3. I lavori summenzionati, non sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, tanto che, con il trascorrere del tempo ed in seguito all'esecuzione dei predetti lavori, nell'appartamento della IG.ra , si sono verificati danni ed anche infiltrazioni allocate ai CP_1 soffitti ed alle pareti;
4. Infatti, i soffitti e le pareti dell'appartamento di proprietà dell'attrice, e nello specifico: camera da letto dei ragazzi, camera matrimoniale, corridoio e bagno, presentano diffusi dissesti
(distacco di zone di intonaco) e notevoli macchie di umidità;
5. Le macchie di umidità e dissesti ai soffitti, si sono verificati successivamente all'esecuzione dei summenzionati lavori, e a tutt'oggi persistono, così come analiticamente descritto e documentato nella perizia tecnica stragiudiziale a firma dell'Ing. che si Persona_1 deposita”.
1.3. Alla medesima data fissata per la prima udienza, si costituivano e Parte_1 Parte_2 che impugnavano la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il
[...] rigetto.
Dunque, alla prima udienza, in considerazione del fatto che i convenuti si costituivano solamente in tale data, il primo giudice, su istanza di parte attrice, rinviava la causa ex art. 320, co. 4, c.p.c.
A detta udienza le parti avanzavano le proprie richieste: parte attrice, depositava l'intera documentazione probatoria e precisava il nominativo dei testimoni di cui chiedeva l'audizione, mentre, la parte convenuta eccepiva l'inammissibilità sia della produzione documentale che delle istanze istruttorie di controparte, dolendosi del fatto che l'attore avrebbe dovuto produrre la propria documentazione ed identificare compiutamente i testimoni alla prima udienza e non già non a quella fissata ex art. 320 c.p.c.
Alla luce di tali eccezioni il primo giudice si riservava e, successivamente, con l'ordinanza del
20/11/2019, ammetteva i mezzi istruttori così come richiesti ed articolati dalle parti.
Assunti i mezzi istruttori ed espletata la CTU, il primo giudice riservava la causa in decisione.
1.4. In data 30/06/2023 il giudice di prime cure emetteva la sentenza con cui accoglieva la domanda attorea, in forza della seguente motivazione:
“La domanda è parte fondata e va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la genericità della rappresentazione dei fatti posta a sostegno della domanda è infondata: nella premessa dell'atto introduttivo sono, infatti, esposti con sufficiente chiarezza gli elementi in fatto (danni cagionati da lavori eseguiti nell'appartamento soprastante) ed in diritto (responsabilità dei proprietari dell'appartamento soprastante) posti a base della domanda;
l'atto introduttivo soddisfa quindi i requisiti di cui all'art,318 cpc (che ne disciplina il contenuto).
Va altresì premesso che è provata documentalmente —né, peraltro contestata specificamente la proprietà degli appartamenti per cui è causa.
Quanto all'istruttoria espletata (sia testimoniale che documentale), sulla cui legittimità i convenuti hanno lungamente argomentato nei propri scritti difensivi, va osservato quanto segue:
-i convenuti ritengono che la prova testimoniale articolata dall'attore, così come il deposito di documenti, fossero inammissibili poiché tardivi, ritenendo preclusiva l'udienza di comparizione.
La tesi è infondata: all'udienza di comparizione, a fronte della costituzione dei convenuti
(avvenuta in tale udienza) e delle argomentate e diverse eccezioni dagli stessi sollevate, l'attore ha chiesto rinvio ai sensi dell'art.320 comma IV cpc, concesso dal Giudice, ed alla successiva udienza ha indicato i nominativi dei testi da escutere per la prova già articolata in citazione, depositando altresì la documentazione a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni di parte convenuta. E' all'udienza chiamata ex art.320 comma IV cpc (“quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il Giudice di Pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”), che maturano le preclusioni istruttorie — sia per la produzione documentale che per l'articolazione di prova testimoniale sì che alcuna ipotesi di inammissibilità delle stesse è ravvisabile nella fattispecie in esame.
-i convenuti hanno altresì evidenziato che non avrebbe dovuto conferirsi l'incarico peritale al
CTU poiché all'udienza chiamata per tale adempimento l'attore non è comparso, e che alla successiva udienza —chiamata per la precisazione delle conclusioni e nella quale detto incarico
è stato conferito l'attore sarebbe decaduto dalla facoltà di far esperire la CTU;
anche tale tesi è infondata: come è noto la CTU non è un mezzo istruttorio bensì costituisce uno strumento di ausilio del Giudice finalizzato a chiarire aspetti tecnici, sì che non è ipotizzabile che la stessa incorra in decadenze;
quando il Giudice ha disposto la CTU, ritenendola quindi necessaria per la decisione, l'incarico peritale può essere sempre conferito, anche revocando eventuali ordinanze (sempre revocabili dal Giudice) di rinvio per altri incombenti (nella fattispecie in esame l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni è stata implicitamente revocata all'udienza in cui -alla presenza del CTU e dell'attore è stato conferito l'incarico). Passando ad esaminare il merito della vicenda, l'eccezione di prescrizione è infondata: difatti non è stato provato dai convenuti —su cui tale onere incombeva, avendo essi sollevato detta eccezione quando i lavori di ristrutturazione eseguiti nel loro appartamento sarebbero stati ultimati. Sono stati prodotti agli atti copie di due preventivi per tali lavori —del 2007 e del 2010 ma non è dato sapere quando tali lavori siano stati eseguiti e quando terminarono;
di contro sono state prodotte le richieste dei Legali della , inoltrate nel 2017, nelle quali venivano lamentate CP_1 infiltrazioni in corso e dissesti al soffitto, sì che è non è ravvisabile la prescrizione
(quinquennale) del credito risarcitorio dell'attore. A ciò aggiungasi che il teste 'escusso dall'attore — amico della e frequentatore della sua abitazione ha riferito che i lavori CP_1 all'appartamento superiore furono eseguiti nel 2013 specificandone la durata (quattro o cinque mesi) e specificando altresì che fu costruita una veranda, mentre il teste (il titolare Tes_1 della Ditta che tali lavori esegui) ha sì riferito di aver effettuato le lavorazioni nel 2010 ma, trattandosi di imprenditore del settore che verosimilmente ha eseguito numerosissime lavorazioni è probabile che il suo ricordo — quanto al periodo in cui i valori furono effettuati fosse fallace. Del resto, avendo il stesso riferito che il compenso gli fu corrisposto Tes_1 anche in assegni, i convenuti avrebbero potuto fornire la certezza circa l'ultimazione dei lavori con la produzione di copie di detti assegni, il che non è avvenuto e nell'insieme delle suddette risultanze istruttorie tutte ciò induce a ritenere infondata l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va osservato che è stata espletata una Chu e dalla stessa —che è stata condotta con metodologia corretta e le cui conclusioni sono in toto condivisibili è emerso quanto segue:
-l'appartamento attoreo è ubicato parzialmente sotto quello dei sig.ri e Parte_3 parzialmente sotto il terrazzo “verandato” a servizio del medesimo;
-le infiltrazioni nella cameretta (posta sotto l'appartamento) alla data dell'accesso del CTU
(27.10.22) non erano presenti ed il soffitto si presentava riattintato;
-le lesioni all'intonaco e tinteggiatura del soffitto della camera da letto padronale e del corridoio sono da ricondursi allo svellimento delle vecchie pavimentazioni e ad alcune lavorazioni eseguite in fase di ristrutturazione dell'appartamento soprastante;
-i danni sono stati stimati dal CTU in complessivi € 3.000,00= (da ritenersi comprensivi di iva, in assenza di precisazioni del CTU sul punto).
Alla luce di tali risultanze può quindi ritenersi provato il nesso causale tra i danni dell'appartamento attoreo —sia da infiltrazioni che da lesioni all'intonaco e pitturazione ed i lavori eseguiti in quello soprastante, e la conseguente responsabilità ex art.2051 CC dei convenuti, che vanno quindi condannati all'importo di € 3.000,00=, come da risultanze della
CTU.
Su tale somma, liquidata all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 172.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2 % annuo, con decorrenza dalla data della prima richiesta risarcitoria (20.11.17) al deposito della sentenza.
Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 55/14”.
1.5. Avverso tale decisione hanno reagito e che hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza di primo grado lamentando:
- con il primo motivo d'appello, la violazione dell'art. 320, co. 4, c.p.c., in quanto l'attore del primo grado depositava l'intera documentazione di parte ed indicava il nominativo dei testimoni non già alla prima udienza, ma a quella fissata ai sensi della suddetta norma;
- con il secondo motivo d'appello, la violazione della garanzia del contraddittorio, stante la tardiva attività difensiva della parte attrice;
- con il terzo motivo d'appello la violazione dell'art. 208 c.p.c. per l'errata ammissione della
CTU;
- con il quarto motivo d'appello, la prescrizione del diritto dell'attore a richiedere il risarcimento dei danni patiti al proprio immobile a causa delle infiltrazioni;
- con il quinto motivo d'appello, la nullità della CTU in quanto questa veniva effettuata “sulle foto allegate alla perizia di parte attrice”;
- con il sesto, settimo, ottavo e nono motivo d'appello, l'errata valutazione delle risultanze probatorie e la scorretta quantificazione del danno come liquidata dal primo giudice;
- con il decimo motivo d'appello, l'omessa e/o apparente motivazione della sentenza.
1.6. Si è costituita che ha contestato l'appello in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto, chiedendone il rigetto e la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
2. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2.1. Sulla questione pregiudiziale.
In via del tutto preliminare, con riguardo al quarto motivo d'impugnazione, deve esaminarsi la pregiudiziale eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, come sollevata in primo grado e ribadita in questa sede dalla parte appellante.
Tale eccezione è infondata.
Invero, i due preventivi di spesa del 2007 e del 2010, depositati agli atti del primo grado dalla parte convenuta, non sono idonei a dimostrare che i lavori di ristrutturazione all''immobile di sua proprietà fossero stati cominciati e conclusi proprio in quegli anni.
Soprattutto, non può accertarsi che dall'ultimazione di tali lavori ne sia eziologicamente derivata la eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Tale certezza neppure la si può raggiungere esaminando le dichiarazioni rese in primo grado dai testi convenuti.
Sul punto, va precisato che, in materia di risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua, il termine di prescrizione quinquennale non comincia a decorrere finché l'illecito sussiste.
Invero, trattandosi di un illecito permanente, ai fini della prescrizione, il dies a quo non coincide con il momento in cui si riscontra l'insorgenza del danno, ma con quello in cui la causa dell'evento dannoso viene eliminata.
Pertanto, nel caso di specie, data l'impossibilità di determinare il momento in cui venivano rimosse le cause delle infiltrazioni (certezza che neppure il CTU ha potuto fornire), non può ritenersi spirato il termine di prescrizione quinquennale come eccepito dalla parte appellante.
2.2. In merito.
Tanto premesso, passando al merito, l'appello è fondato e va accolto.
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono meritevoli di accoglimento.
Va previamente precisato che, il convenuto in primo grado ha contestato la tardività del deposito documentale attoreo sin con la propria comparsa di costituzione e risposta, reiterando tale eccezione alla prima udienza, a quella successiva fissata ex art. 320 c.p.c., in seguito all'ordinanza del 20/11/2019 resa dal giudice di prime cure e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ed anche con la propria comparsa conclusionale.
Ciò posto, in merito deve osservarsi che, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione (tra le altre cfr. Cass. Civ. 20840 del 06/09/2017; Cass. Civ. n. 12454 del 16/05/2008; Cass. Civ. n.
23820 del 22/12/2004; Cass. Civ. n. 3339 del 07/03/2001; Cass. Civ. n. 4376 del 07/04/2000).
Dunque, stando alla lettera del co. 4 di cui all'art. 320 c.p.c. (nella sua formulazione fino al
28.02.2023 ratione temporis applicabile al caso di specie) la necessaria attività processuale delle parti può essere rinviata ad un'udienza successiva alla prima solamente quando, rispetto alle avverse difese, risultino necessarie ulteriori produzioni documentali o richieste di prova.
Ne consegue, pertanto, che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (cfr. Cass. Civ. n. 27925 del 21/12/2011; Cass. Civ.
n. 19359 del 03/08/2017).
Tanto valga anche per le ulteriori richieste istruttorie, la cui ammissibilità è subordinata alla circostanza che queste si siano rese necessarie alla luce delle difese avversarie e, quindi, in conseguenza di un ampliamento del thema decidendum.
Nel caso di specie, va osservato che l'attore è incorso nelle dette preclusioni processuali non avendo prodotto alla prima udienza la documentazione già richiamata nell'atto di citazione.
Invero, tale produzione documentale (perizia tecnica di parte e visure catastali) non si rendeva necessaria rispetto alle avverse difese, ma veniva posta dall'attore a corredo della propria domanda fin dall'atto di citazione, pertanto il suo deposito doveva avvenire alla prima udienza e non a quella successiva fissata ex art. 320, co. 4, c.p.c.
Parimenti dicasi per l'indicazione del nominativo dei testi.
Va rilevato che, l'attore all'udienza di rinvio ex art. 320 c.p.c. non ampliava, né modificava, le proprie richieste istruttorie, limitandosi a chiedere al giudice di essere ammesso alla prova testimoniale nei limiti in cui questa veniva articolata nell'atto di citazione.
Dunque, non rendendosi necessario articolare nuovi mezzi di prova in seguito all'avversa attività difensiva, e comunque, non essendo state avanzate dall'attore nuove ed ulteriori richieste istruttorie, questi avrebbe dovuto indicare i nominativi dei testimoni alla prima udienza e non già
a quella fissata ex art. 320, co. 4, c.p.c.
Ciò posto, in definitiva, va ritenuta l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dall'attore e della testimonianza ammessa e irritualmente assunta al procedimento, che devono pertanto considerarsi tamquam non esset.
Ne consegue, che tali elementi probatori non potevano essere utilizzati dal primo giudice ai fini della decisione della causa.
Difatti, stante le preclusioni in cui è incorsa in primo grado parte attrice e, quindi, la conseguente inammissibilità della documentazione probatoria e della prova testimoniale, la domanda doveva essere rigettata in difetto della necessaria dimostrazione dei fatti costitutivi posti a suo fondamento.
Difatti, la domanda principale è del tutto sfornita di prova, sia con riguardo all'illecito (ed ai suoi elementi, compreso il nesso di causalità), sia rispetto ai danni di cui si chiede il risarcimento.
Alla luce dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., l'attore, ai fini dell'accoglimento della domanda, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, secondo il noto canone “onus probandi incumbit ei qui dicit”, e dimostrare l'effettiva entità del danno subito.
A tal riguardo, l'attore non ha fornito la dimostrazione che i danni lamentati sono la conseguenza immediata e diretta delle infiltrazioni provenienti dalla proprietà convenuta, né ha provato l'entità degli stessi che nemmeno venivano precisati e descritti nell'atto introduttivo (in tal senso va considerato, come già ampiamente argomentato, che i rilievi fotografici e la perizia tecnica di parte sono stati tardivamente prodotti dall'attore in primo grado e, pertanto, sono inutilizzabili).
Tale prova neppure può essere ricavata dalla CTU espletata in primo grado, sia perché questa non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio (cfr., tra le altre, Cass. Civ. n. 19631/2020; Cass. Civ. n.
31886/2019), sia perché il consulente d'ufficio si è avvalso dell'ausilio dell'inammissibile documentazione attorea al fine di esperire l'incarico che gli era stato affidato.
Invero, il CTU nominato in primo grado, si è dovuto necessariamente avvalere dei rilievi fotografici e della documentazione tardivamente prodotta in atti dall'attore al fine di stimare la natura, l'entità e la causa dei danni prodotti dalle infiltrazioni.
Ciò in considerazione del fatto che “al momento del sopralluogo erano state eliminate le tracce infiltrative” e che, stante lo “stato di perfetta attintatura trovato”, era “verosimile pensare” che le cause delle infiltrazioni “non fossero più presenti” (cfr. CTU).
Dunque, il consulente d'ufficio, nell'esperire il proprio incarico ha fatto uso di una parte di documentazione, quella attorea, la cui utilizzabilità gli era preclusa per tutti i motivi di cui sopra.
Pertanto, in definitiva, la CTU ne risulta viziata e le sue risultanze sono inidonee al fine di accertare l'insorgenza, la natura, l'entità e le cause dei danni lamentati dalla parte attrice, che restano privi di ogni riscontro probatorio e di fatto.
Conseguentemente, in difetto della necessaria dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, la domanda attorea deve essere rigettata e, in tal senso, la sentenza impugnata va riformata.
La decisione è assunta sulla base della c.d. “ragione più liquida”, prescindendo dagli ulteriori motivi d'appello fatti valere dalla parte appellante che restano assorbiti.
3. SULLE SPESE DI LITE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO
In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il Giudice d'appello deve provvedere alla modifica del regolamento delle spese liquidate nella sentenza de qua, tenuto conto “dell'esito complessivo della lite” (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 2274/2017).
Pertanto, alla luce della totale riforma della sentenza di prime cure, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
e delle spese di lite che si liquidano: Parte_1 Parte_2
➢ per il primo grado, in complessivi € 1.000,00; ➢ per il secondo grado, in complessivi € 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro
1.200,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge in favore dell'Avv. Romano Immacolata dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 16.11.25
Il Giudice
Dott.ssa EN GE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21741/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione avverso la sentenza nr. 4659/2023, emessa il
30/06/2023 dal Giudice di Pace di Barra e pubblicata il 20/07/2023”, e vertente
TRA nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. ROMANO IMMACOLATA, presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c. come da procura in Email_1 atti;
E
nata a [...] il [...], COD. FISC. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VISCOVO LUCIA, presso cui C.F._2 elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti. Email_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/11/2025, i procuratori delle parti hanno concluso:
<L'Avv. Immacolata Romano, procuratore costituito degli appellanti sigg.
e si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione in appello , nonchè al fascicolo di parte e ai do-cumenti ivi allegati, chiedendone
l'integrale accoglimento.
Chiede, pertanto, la riforma totale della sentenza n. 4659/2023 emessa in data 20/07/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Barra - Napoli, per
i motivi indicati nell'atto di citazione in appello, con la condanna dell'appellata sig.ra CP_1 al risarcimento del danno ex art. 96, comma1, c.p.c., nonché al pagamento delle spese,
[...] diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato.
L'avv Lucia Piscopo che impugna e contesta e si riporta a tutti i propri atti>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Parlati e hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata con Pt_1 Parte_2 cui il Giudice di Pace di Barra accoglieva la domanda spiegata da che chiedeva di CP_1 condannarli al risarcimento dei danni patiti al proprio immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla loro proprietà.
1.2. L'attrice del primo grado, testualmente, deduceva:
“
1. L'attrice è proprietaria dell'appartamento sito in Napoli (quartiere Ponticelli) alla via Cupa
San Pietro n. 73 - P.co Azzurro - Scala O - piano V - interno n. 9 ;
2. Nell'appartamento sovrastante di proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 sono stati eseguiti lavori alla pavimentazione che, hanno visto l'impiego di utensili a percussione e/o meccanici, nonché la costruzione di una veranda per ampliamento dell'appartamento;
3. I lavori summenzionati, non sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, tanto che, con il trascorrere del tempo ed in seguito all'esecuzione dei predetti lavori, nell'appartamento della IG.ra , si sono verificati danni ed anche infiltrazioni allocate ai CP_1 soffitti ed alle pareti;
4. Infatti, i soffitti e le pareti dell'appartamento di proprietà dell'attrice, e nello specifico: camera da letto dei ragazzi, camera matrimoniale, corridoio e bagno, presentano diffusi dissesti
(distacco di zone di intonaco) e notevoli macchie di umidità;
5. Le macchie di umidità e dissesti ai soffitti, si sono verificati successivamente all'esecuzione dei summenzionati lavori, e a tutt'oggi persistono, così come analiticamente descritto e documentato nella perizia tecnica stragiudiziale a firma dell'Ing. che si Persona_1 deposita”.
1.3. Alla medesima data fissata per la prima udienza, si costituivano e Parte_1 Parte_2 che impugnavano la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il
[...] rigetto.
Dunque, alla prima udienza, in considerazione del fatto che i convenuti si costituivano solamente in tale data, il primo giudice, su istanza di parte attrice, rinviava la causa ex art. 320, co. 4, c.p.c.
A detta udienza le parti avanzavano le proprie richieste: parte attrice, depositava l'intera documentazione probatoria e precisava il nominativo dei testimoni di cui chiedeva l'audizione, mentre, la parte convenuta eccepiva l'inammissibilità sia della produzione documentale che delle istanze istruttorie di controparte, dolendosi del fatto che l'attore avrebbe dovuto produrre la propria documentazione ed identificare compiutamente i testimoni alla prima udienza e non già non a quella fissata ex art. 320 c.p.c.
Alla luce di tali eccezioni il primo giudice si riservava e, successivamente, con l'ordinanza del
20/11/2019, ammetteva i mezzi istruttori così come richiesti ed articolati dalle parti.
Assunti i mezzi istruttori ed espletata la CTU, il primo giudice riservava la causa in decisione.
1.4. In data 30/06/2023 il giudice di prime cure emetteva la sentenza con cui accoglieva la domanda attorea, in forza della seguente motivazione:
“La domanda è parte fondata e va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la genericità della rappresentazione dei fatti posta a sostegno della domanda è infondata: nella premessa dell'atto introduttivo sono, infatti, esposti con sufficiente chiarezza gli elementi in fatto (danni cagionati da lavori eseguiti nell'appartamento soprastante) ed in diritto (responsabilità dei proprietari dell'appartamento soprastante) posti a base della domanda;
l'atto introduttivo soddisfa quindi i requisiti di cui all'art,318 cpc (che ne disciplina il contenuto).
Va altresì premesso che è provata documentalmente —né, peraltro contestata specificamente la proprietà degli appartamenti per cui è causa.
Quanto all'istruttoria espletata (sia testimoniale che documentale), sulla cui legittimità i convenuti hanno lungamente argomentato nei propri scritti difensivi, va osservato quanto segue:
-i convenuti ritengono che la prova testimoniale articolata dall'attore, così come il deposito di documenti, fossero inammissibili poiché tardivi, ritenendo preclusiva l'udienza di comparizione.
La tesi è infondata: all'udienza di comparizione, a fronte della costituzione dei convenuti
(avvenuta in tale udienza) e delle argomentate e diverse eccezioni dagli stessi sollevate, l'attore ha chiesto rinvio ai sensi dell'art.320 comma IV cpc, concesso dal Giudice, ed alla successiva udienza ha indicato i nominativi dei testi da escutere per la prova già articolata in citazione, depositando altresì la documentazione a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni di parte convenuta. E' all'udienza chiamata ex art.320 comma IV cpc (“quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il Giudice di Pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”), che maturano le preclusioni istruttorie — sia per la produzione documentale che per l'articolazione di prova testimoniale sì che alcuna ipotesi di inammissibilità delle stesse è ravvisabile nella fattispecie in esame.
-i convenuti hanno altresì evidenziato che non avrebbe dovuto conferirsi l'incarico peritale al
CTU poiché all'udienza chiamata per tale adempimento l'attore non è comparso, e che alla successiva udienza —chiamata per la precisazione delle conclusioni e nella quale detto incarico
è stato conferito l'attore sarebbe decaduto dalla facoltà di far esperire la CTU;
anche tale tesi è infondata: come è noto la CTU non è un mezzo istruttorio bensì costituisce uno strumento di ausilio del Giudice finalizzato a chiarire aspetti tecnici, sì che non è ipotizzabile che la stessa incorra in decadenze;
quando il Giudice ha disposto la CTU, ritenendola quindi necessaria per la decisione, l'incarico peritale può essere sempre conferito, anche revocando eventuali ordinanze (sempre revocabili dal Giudice) di rinvio per altri incombenti (nella fattispecie in esame l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni è stata implicitamente revocata all'udienza in cui -alla presenza del CTU e dell'attore è stato conferito l'incarico). Passando ad esaminare il merito della vicenda, l'eccezione di prescrizione è infondata: difatti non è stato provato dai convenuti —su cui tale onere incombeva, avendo essi sollevato detta eccezione quando i lavori di ristrutturazione eseguiti nel loro appartamento sarebbero stati ultimati. Sono stati prodotti agli atti copie di due preventivi per tali lavori —del 2007 e del 2010 ma non è dato sapere quando tali lavori siano stati eseguiti e quando terminarono;
di contro sono state prodotte le richieste dei Legali della , inoltrate nel 2017, nelle quali venivano lamentate CP_1 infiltrazioni in corso e dissesti al soffitto, sì che è non è ravvisabile la prescrizione
(quinquennale) del credito risarcitorio dell'attore. A ciò aggiungasi che il teste 'escusso dall'attore — amico della e frequentatore della sua abitazione ha riferito che i lavori CP_1 all'appartamento superiore furono eseguiti nel 2013 specificandone la durata (quattro o cinque mesi) e specificando altresì che fu costruita una veranda, mentre il teste (il titolare Tes_1 della Ditta che tali lavori esegui) ha sì riferito di aver effettuato le lavorazioni nel 2010 ma, trattandosi di imprenditore del settore che verosimilmente ha eseguito numerosissime lavorazioni è probabile che il suo ricordo — quanto al periodo in cui i valori furono effettuati fosse fallace. Del resto, avendo il stesso riferito che il compenso gli fu corrisposto Tes_1 anche in assegni, i convenuti avrebbero potuto fornire la certezza circa l'ultimazione dei lavori con la produzione di copie di detti assegni, il che non è avvenuto e nell'insieme delle suddette risultanze istruttorie tutte ciò induce a ritenere infondata l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va osservato che è stata espletata una Chu e dalla stessa —che è stata condotta con metodologia corretta e le cui conclusioni sono in toto condivisibili è emerso quanto segue:
-l'appartamento attoreo è ubicato parzialmente sotto quello dei sig.ri e Parte_3 parzialmente sotto il terrazzo “verandato” a servizio del medesimo;
-le infiltrazioni nella cameretta (posta sotto l'appartamento) alla data dell'accesso del CTU
(27.10.22) non erano presenti ed il soffitto si presentava riattintato;
-le lesioni all'intonaco e tinteggiatura del soffitto della camera da letto padronale e del corridoio sono da ricondursi allo svellimento delle vecchie pavimentazioni e ad alcune lavorazioni eseguite in fase di ristrutturazione dell'appartamento soprastante;
-i danni sono stati stimati dal CTU in complessivi € 3.000,00= (da ritenersi comprensivi di iva, in assenza di precisazioni del CTU sul punto).
Alla luce di tali risultanze può quindi ritenersi provato il nesso causale tra i danni dell'appartamento attoreo —sia da infiltrazioni che da lesioni all'intonaco e pitturazione ed i lavori eseguiti in quello soprastante, e la conseguente responsabilità ex art.2051 CC dei convenuti, che vanno quindi condannati all'importo di € 3.000,00=, come da risultanze della
CTU.
Su tale somma, liquidata all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 172.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2 % annuo, con decorrenza dalla data della prima richiesta risarcitoria (20.11.17) al deposito della sentenza.
Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 55/14”.
1.5. Avverso tale decisione hanno reagito e che hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza di primo grado lamentando:
- con il primo motivo d'appello, la violazione dell'art. 320, co. 4, c.p.c., in quanto l'attore del primo grado depositava l'intera documentazione di parte ed indicava il nominativo dei testimoni non già alla prima udienza, ma a quella fissata ai sensi della suddetta norma;
- con il secondo motivo d'appello, la violazione della garanzia del contraddittorio, stante la tardiva attività difensiva della parte attrice;
- con il terzo motivo d'appello la violazione dell'art. 208 c.p.c. per l'errata ammissione della
CTU;
- con il quarto motivo d'appello, la prescrizione del diritto dell'attore a richiedere il risarcimento dei danni patiti al proprio immobile a causa delle infiltrazioni;
- con il quinto motivo d'appello, la nullità della CTU in quanto questa veniva effettuata “sulle foto allegate alla perizia di parte attrice”;
- con il sesto, settimo, ottavo e nono motivo d'appello, l'errata valutazione delle risultanze probatorie e la scorretta quantificazione del danno come liquidata dal primo giudice;
- con il decimo motivo d'appello, l'omessa e/o apparente motivazione della sentenza.
1.6. Si è costituita che ha contestato l'appello in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto, chiedendone il rigetto e la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
2. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2.1. Sulla questione pregiudiziale.
In via del tutto preliminare, con riguardo al quarto motivo d'impugnazione, deve esaminarsi la pregiudiziale eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, come sollevata in primo grado e ribadita in questa sede dalla parte appellante.
Tale eccezione è infondata.
Invero, i due preventivi di spesa del 2007 e del 2010, depositati agli atti del primo grado dalla parte convenuta, non sono idonei a dimostrare che i lavori di ristrutturazione all''immobile di sua proprietà fossero stati cominciati e conclusi proprio in quegli anni.
Soprattutto, non può accertarsi che dall'ultimazione di tali lavori ne sia eziologicamente derivata la eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Tale certezza neppure la si può raggiungere esaminando le dichiarazioni rese in primo grado dai testi convenuti.
Sul punto, va precisato che, in materia di risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua, il termine di prescrizione quinquennale non comincia a decorrere finché l'illecito sussiste.
Invero, trattandosi di un illecito permanente, ai fini della prescrizione, il dies a quo non coincide con il momento in cui si riscontra l'insorgenza del danno, ma con quello in cui la causa dell'evento dannoso viene eliminata.
Pertanto, nel caso di specie, data l'impossibilità di determinare il momento in cui venivano rimosse le cause delle infiltrazioni (certezza che neppure il CTU ha potuto fornire), non può ritenersi spirato il termine di prescrizione quinquennale come eccepito dalla parte appellante.
2.2. In merito.
Tanto premesso, passando al merito, l'appello è fondato e va accolto.
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono meritevoli di accoglimento.
Va previamente precisato che, il convenuto in primo grado ha contestato la tardività del deposito documentale attoreo sin con la propria comparsa di costituzione e risposta, reiterando tale eccezione alla prima udienza, a quella successiva fissata ex art. 320 c.p.c., in seguito all'ordinanza del 20/11/2019 resa dal giudice di prime cure e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ed anche con la propria comparsa conclusionale.
Ciò posto, in merito deve osservarsi che, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione (tra le altre cfr. Cass. Civ. 20840 del 06/09/2017; Cass. Civ. n. 12454 del 16/05/2008; Cass. Civ. n.
23820 del 22/12/2004; Cass. Civ. n. 3339 del 07/03/2001; Cass. Civ. n. 4376 del 07/04/2000).
Dunque, stando alla lettera del co. 4 di cui all'art. 320 c.p.c. (nella sua formulazione fino al
28.02.2023 ratione temporis applicabile al caso di specie) la necessaria attività processuale delle parti può essere rinviata ad un'udienza successiva alla prima solamente quando, rispetto alle avverse difese, risultino necessarie ulteriori produzioni documentali o richieste di prova.
Ne consegue, pertanto, che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (cfr. Cass. Civ. n. 27925 del 21/12/2011; Cass. Civ.
n. 19359 del 03/08/2017).
Tanto valga anche per le ulteriori richieste istruttorie, la cui ammissibilità è subordinata alla circostanza che queste si siano rese necessarie alla luce delle difese avversarie e, quindi, in conseguenza di un ampliamento del thema decidendum.
Nel caso di specie, va osservato che l'attore è incorso nelle dette preclusioni processuali non avendo prodotto alla prima udienza la documentazione già richiamata nell'atto di citazione.
Invero, tale produzione documentale (perizia tecnica di parte e visure catastali) non si rendeva necessaria rispetto alle avverse difese, ma veniva posta dall'attore a corredo della propria domanda fin dall'atto di citazione, pertanto il suo deposito doveva avvenire alla prima udienza e non a quella successiva fissata ex art. 320, co. 4, c.p.c.
Parimenti dicasi per l'indicazione del nominativo dei testi.
Va rilevato che, l'attore all'udienza di rinvio ex art. 320 c.p.c. non ampliava, né modificava, le proprie richieste istruttorie, limitandosi a chiedere al giudice di essere ammesso alla prova testimoniale nei limiti in cui questa veniva articolata nell'atto di citazione.
Dunque, non rendendosi necessario articolare nuovi mezzi di prova in seguito all'avversa attività difensiva, e comunque, non essendo state avanzate dall'attore nuove ed ulteriori richieste istruttorie, questi avrebbe dovuto indicare i nominativi dei testimoni alla prima udienza e non già
a quella fissata ex art. 320, co. 4, c.p.c.
Ciò posto, in definitiva, va ritenuta l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dall'attore e della testimonianza ammessa e irritualmente assunta al procedimento, che devono pertanto considerarsi tamquam non esset.
Ne consegue, che tali elementi probatori non potevano essere utilizzati dal primo giudice ai fini della decisione della causa.
Difatti, stante le preclusioni in cui è incorsa in primo grado parte attrice e, quindi, la conseguente inammissibilità della documentazione probatoria e della prova testimoniale, la domanda doveva essere rigettata in difetto della necessaria dimostrazione dei fatti costitutivi posti a suo fondamento.
Difatti, la domanda principale è del tutto sfornita di prova, sia con riguardo all'illecito (ed ai suoi elementi, compreso il nesso di causalità), sia rispetto ai danni di cui si chiede il risarcimento.
Alla luce dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., l'attore, ai fini dell'accoglimento della domanda, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, secondo il noto canone “onus probandi incumbit ei qui dicit”, e dimostrare l'effettiva entità del danno subito.
A tal riguardo, l'attore non ha fornito la dimostrazione che i danni lamentati sono la conseguenza immediata e diretta delle infiltrazioni provenienti dalla proprietà convenuta, né ha provato l'entità degli stessi che nemmeno venivano precisati e descritti nell'atto introduttivo (in tal senso va considerato, come già ampiamente argomentato, che i rilievi fotografici e la perizia tecnica di parte sono stati tardivamente prodotti dall'attore in primo grado e, pertanto, sono inutilizzabili).
Tale prova neppure può essere ricavata dalla CTU espletata in primo grado, sia perché questa non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio (cfr., tra le altre, Cass. Civ. n. 19631/2020; Cass. Civ. n.
31886/2019), sia perché il consulente d'ufficio si è avvalso dell'ausilio dell'inammissibile documentazione attorea al fine di esperire l'incarico che gli era stato affidato.
Invero, il CTU nominato in primo grado, si è dovuto necessariamente avvalere dei rilievi fotografici e della documentazione tardivamente prodotta in atti dall'attore al fine di stimare la natura, l'entità e la causa dei danni prodotti dalle infiltrazioni.
Ciò in considerazione del fatto che “al momento del sopralluogo erano state eliminate le tracce infiltrative” e che, stante lo “stato di perfetta attintatura trovato”, era “verosimile pensare” che le cause delle infiltrazioni “non fossero più presenti” (cfr. CTU).
Dunque, il consulente d'ufficio, nell'esperire il proprio incarico ha fatto uso di una parte di documentazione, quella attorea, la cui utilizzabilità gli era preclusa per tutti i motivi di cui sopra.
Pertanto, in definitiva, la CTU ne risulta viziata e le sue risultanze sono inidonee al fine di accertare l'insorgenza, la natura, l'entità e le cause dei danni lamentati dalla parte attrice, che restano privi di ogni riscontro probatorio e di fatto.
Conseguentemente, in difetto della necessaria dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, la domanda attorea deve essere rigettata e, in tal senso, la sentenza impugnata va riformata.
La decisione è assunta sulla base della c.d. “ragione più liquida”, prescindendo dagli ulteriori motivi d'appello fatti valere dalla parte appellante che restano assorbiti.
3. SULLE SPESE DI LITE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO
In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il Giudice d'appello deve provvedere alla modifica del regolamento delle spese liquidate nella sentenza de qua, tenuto conto “dell'esito complessivo della lite” (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 2274/2017).
Pertanto, alla luce della totale riforma della sentenza di prime cure, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
e delle spese di lite che si liquidano: Parte_1 Parte_2
➢ per il primo grado, in complessivi € 1.000,00; ➢ per il secondo grado, in complessivi € 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro
1.200,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge in favore dell'Avv. Romano Immacolata dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 16.11.25
Il Giudice
Dott.ssa EN GE