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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4249/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimen- to danni TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avvocati Francesco Alessandrella ed Eugenio Manzo in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso lo studio sito in Torre Annunziata alla via Gambardella n. 12 ATTRICE E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e rispo- sta dall'avv. Piervittorio Tione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata (NA) al Viale F. Manfredi n. 11.
CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.7.2021, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo tribunale in persona del legale rapp.te CP_1 pro tempore, per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine alla produzione dell'evento dannoso e sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e no, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 23.8.2014 in Pompei all'interno del punto vendita CP_2
[..
“ ”. CP_3
A tal fine premetteva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si recava nell'area esterna di pertinenza del negozio per visionare un possibile
1 acquisto, inciampava nella piega del tappetto di moquette, che collocato sul selciato disconnesso non fissato correttamente al suolo, le faceva perdere l'equilibrio facendola rovinare al suolo. Aggiungeva che dalla caduta riportava lesioni personali che ne richiedevano il trasporto tramite ambulanza presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia ove le venivano refertate le seguenti lesio- ni “trauma alla caviglia sx, frattura trimalleolare scomposta, i” con prognosi di 30 gg;
ricorrevano i presupposti dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. Si costituiva in persona del legale rapp.te pro tempore, eccependo CP_1 in via preliminare la nullità dell'atto di citazione nonché la carenza di legittima- zione passiva. Nel merito contestava l'esistenza dell'insidia e concludeva chie- dendo il rigetto della domanda e in via gradata il concorso di colpa della danneg- giata. Dichiarata la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art 163 n. 7 e fissata una nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., svolta l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali ed espleta c.t.u medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazio- ne ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la ca- renza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della doman-
2 da, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costituti- vi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di deca- denza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova della proprietà del punto vendita “ ” in capo alla società CP_3 CP_1
Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto aziona- to dall'attrice e non la legittimazione passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attrice di aver subito lesioni personali all'interno del punto vendita di proprietà della CP_3 [...]
Va inoltre evidenziato che risulta allegata agli atti visura, da cui Controparte_4 si evince la titolarità in capo alla dell'unità locale sita in Controparte_5
Pompei alla Via Acquasalsa n. 25. 3. In diritto va evidenziato, che la pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., e in relazione a tale fattispecie correttamente l'attrice ha prospettato la domanda, sia richiamando espressamente tale norma, sia allegando la responsabilità della società, quale custode del fabbricato. Tanto precisato in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto rilevare che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmen- te sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrin- seche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchet- to, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in con- seguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno". (cfr. ex multis Cass. civ. n.11592/2010). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configura- zione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare
3 il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013).
3.1. Ciò posto, nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del tribunale, dall'analisi del reso testimoniale è emerso che effettivamente l'attrice si trovava nell'area esterna del negozio per visionare dei prodotti e che a causa della mo- quette non ben fissata e posta sul selciato disconnesso, cadeva e riportava lesioni. In particolare, il teste presente al momento del sinistro, Testimone_1 ha chiarito, di aver visto l'attrice cadere e di essersi avvicinato per soccorrerla, notando nel punto di caduta, buche e protuberanze coprite dalla moquette, la quale risultava non fissata al pavimento ma semplicemente appoggiata forman- do delle “ pieghe”. Aggiungeva inoltre che l'istante lamentava dolori alla gamba sinistra, in particolare alla caviglia. Medesime circostanze venivano riferite dal secondo teste , che Testimone_2 escusso all'udienza del 1.10.2024, evidenziava che dopo aver visto l'istante cadere “notavo che la moquette non era infissa al suolo, anzi scivolava;
alzavo la moquette la setssa era “arricciata” e notavo che sotto la moquette il manto era disconnesso”. Tale circostanza consente di escludere una colposa disattenzione dell'istante, la quale camminando sulla moquette non avrebbe potuto avvedersi né del suo non corretto fissaggio al suolo né della presenza di protuberanze presenti al di sotto della stessa, con la conseguenza che nessun concorso di colpa in capo alla danneggiata si ritiene possa configurarsi nella fattispecie in esame. Entrambi i testi inoltre hanno dichiarato infatti che nella zona, benché illumina- ta, non vi era alcun tipo di segnalazione dell'insidia (“… al momento vi era luce, il posto era anche illuminato artificialmente…sul luogo non vie era alcuna limitazio- ne indicata da segnali e nessun segnale di pericolo.”). Avendo, pertanto, soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente e consi- stente, come detto, nella prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, era sul custode che incombeva, al
4 fine di escludere la propria responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso causale. Ciò chiarito, non avendo la società convenuta assolto a tale onere, facendo applicazione dei principi enunciati, la va ritenuta responsabile, ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dall'attrice. È, invero, detta società che riveste la qualità di custode avendo, in ragione della titolarità dell'area dove il sinistro si è verificato, un potere di controllo sulle modalità d'uso e di conserva- zione della zona esterna di pertinenza del negozio, adibita ad esposizione di prodotti e aperta al pubblico.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con corret- ti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito al de- Parte_2 nunciato sinistro, riportava “Moderati esiti algo-disfunzionali di frattura trimalleo- lare di caviglia sinistra, con lussazione della tibio-astragalica, trattata chirurgica- mente con riduzione e sintesi con vite (ancora in sede) e fili di K (successivamente rimossi), comprensivi del danno estetico derivante dalle cicatrici chirurgiche)”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 10% (cui giunge l'ausiliario contemperando cioè le singole voci di danno biologico - tra il 6 e 8 % gli esiti di frattura biossea della gamba, tratta- ta chirurgicamente e con persistenza dei mezzi di sintesi, e il 5% per pregiudizio estetico lieve - senza potersi procedere alla matematica sommatoria delle singole voci anche al fine di non duplicare le stesse), cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole per ITT giorni 30, per ITP gg. 30 nella misura del 50% e giorni 30 al 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di Milano aggiornata al 202 in attuali euro 18.417,00, per l'invalidità permanente al 10% in un soggetto leso di anni 60 ed in euro 6.037,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 24.454,50. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona su-
5 scettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti ana- tomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimo- niale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza sog- gettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescin- de del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarci- torio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà conside- rare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dall'attrice in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa.
4.1. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarci- mento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esem- pio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazio- ne).
6 Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimo- niale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
“morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attri- buendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquida- tori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio le massime di espe- rienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risar- cibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della speci- fica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappre- sentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze ri-
7 scontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendi- cate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osser- vare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquida- zione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di persona- lizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinami- co-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinaria- mente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.3. Alla danneggiata compete invece il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 302,00.
8 4.4. Sulla complessiva somma di euro 24.756,50 va, poi, riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 451,82 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, se- condo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). Alla stregua delle considerazioni che precedono la in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, va condanna al risarcimento del danno subito da quantificato nella complessiva somma di euro 25.208,32, oltre Parte_1 interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite sono poste a carico della convenuta soccombente e si liquida- no secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis appli- cabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natu- ra della controversia e delle questioni affrontate, da distrarsi in favore degli avvocati Alessandrella Francesco e Manzo Eugenio dichiaratisi antistatari.
5.1.Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 25.208,32 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al paga- CP_1 mento delle spese processuali in favore di che liquida in euro Parte_1
518,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvo- cati Alessandrella Francesco e Manzo Eugenio dichiaratisi antistatari;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccombente, liquidate con separato decreto. Così deciso in Torre Annunziata il 29 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avvocati Francesco Alessandrella ed Eugenio Manzo in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso lo studio sito in Torre Annunziata alla via Gambardella n. 12 ATTRICE E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e rispo- sta dall'avv. Piervittorio Tione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata (NA) al Viale F. Manfredi n. 11.
CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.7.2021, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo tribunale in persona del legale rapp.te CP_1 pro tempore, per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine alla produzione dell'evento dannoso e sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e no, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 23.8.2014 in Pompei all'interno del punto vendita CP_2
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“ ”. CP_3
A tal fine premetteva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si recava nell'area esterna di pertinenza del negozio per visionare un possibile
1 acquisto, inciampava nella piega del tappetto di moquette, che collocato sul selciato disconnesso non fissato correttamente al suolo, le faceva perdere l'equilibrio facendola rovinare al suolo. Aggiungeva che dalla caduta riportava lesioni personali che ne richiedevano il trasporto tramite ambulanza presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia ove le venivano refertate le seguenti lesio- ni “trauma alla caviglia sx, frattura trimalleolare scomposta, i” con prognosi di 30 gg;
ricorrevano i presupposti dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. Si costituiva in persona del legale rapp.te pro tempore, eccependo CP_1 in via preliminare la nullità dell'atto di citazione nonché la carenza di legittima- zione passiva. Nel merito contestava l'esistenza dell'insidia e concludeva chie- dendo il rigetto della domanda e in via gradata il concorso di colpa della danneg- giata. Dichiarata la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art 163 n. 7 e fissata una nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., svolta l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali ed espleta c.t.u medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazio- ne ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la ca- renza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della doman-
2 da, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costituti- vi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di deca- denza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in proposito. In particolare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fondato la propria eccezione, contestando la mancata prova della proprietà del punto vendita “ ” in capo alla società CP_3 CP_1
Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto aziona- to dall'attrice e non la legittimazione passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attrice di aver subito lesioni personali all'interno del punto vendita di proprietà della CP_3 [...]
Va inoltre evidenziato che risulta allegata agli atti visura, da cui Controparte_4 si evince la titolarità in capo alla dell'unità locale sita in Controparte_5
Pompei alla Via Acquasalsa n. 25. 3. In diritto va evidenziato, che la pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., e in relazione a tale fattispecie correttamente l'attrice ha prospettato la domanda, sia richiamando espressamente tale norma, sia allegando la responsabilità della società, quale custode del fabbricato. Tanto precisato in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto rilevare che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmen- te sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrin- seche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchet- to, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in con- seguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno". (cfr. ex multis Cass. civ. n.11592/2010). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configura- zione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare
3 il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013).
3.1. Ciò posto, nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del tribunale, dall'analisi del reso testimoniale è emerso che effettivamente l'attrice si trovava nell'area esterna del negozio per visionare dei prodotti e che a causa della mo- quette non ben fissata e posta sul selciato disconnesso, cadeva e riportava lesioni. In particolare, il teste presente al momento del sinistro, Testimone_1 ha chiarito, di aver visto l'attrice cadere e di essersi avvicinato per soccorrerla, notando nel punto di caduta, buche e protuberanze coprite dalla moquette, la quale risultava non fissata al pavimento ma semplicemente appoggiata forman- do delle “ pieghe”. Aggiungeva inoltre che l'istante lamentava dolori alla gamba sinistra, in particolare alla caviglia. Medesime circostanze venivano riferite dal secondo teste , che Testimone_2 escusso all'udienza del 1.10.2024, evidenziava che dopo aver visto l'istante cadere “notavo che la moquette non era infissa al suolo, anzi scivolava;
alzavo la moquette la setssa era “arricciata” e notavo che sotto la moquette il manto era disconnesso”. Tale circostanza consente di escludere una colposa disattenzione dell'istante, la quale camminando sulla moquette non avrebbe potuto avvedersi né del suo non corretto fissaggio al suolo né della presenza di protuberanze presenti al di sotto della stessa, con la conseguenza che nessun concorso di colpa in capo alla danneggiata si ritiene possa configurarsi nella fattispecie in esame. Entrambi i testi inoltre hanno dichiarato infatti che nella zona, benché illumina- ta, non vi era alcun tipo di segnalazione dell'insidia (“… al momento vi era luce, il posto era anche illuminato artificialmente…sul luogo non vie era alcuna limitazio- ne indicata da segnali e nessun segnale di pericolo.”). Avendo, pertanto, soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente e consi- stente, come detto, nella prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, era sul custode che incombeva, al
4 fine di escludere la propria responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso causale. Ciò chiarito, non avendo la società convenuta assolto a tale onere, facendo applicazione dei principi enunciati, la va ritenuta responsabile, ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dall'attrice. È, invero, detta società che riveste la qualità di custode avendo, in ragione della titolarità dell'area dove il sinistro si è verificato, un potere di controllo sulle modalità d'uso e di conserva- zione della zona esterna di pertinenza del negozio, adibita ad esposizione di prodotti e aperta al pubblico.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con corret- ti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito al de- Parte_2 nunciato sinistro, riportava “Moderati esiti algo-disfunzionali di frattura trimalleo- lare di caviglia sinistra, con lussazione della tibio-astragalica, trattata chirurgica- mente con riduzione e sintesi con vite (ancora in sede) e fili di K (successivamente rimossi), comprensivi del danno estetico derivante dalle cicatrici chirurgiche)”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 10% (cui giunge l'ausiliario contemperando cioè le singole voci di danno biologico - tra il 6 e 8 % gli esiti di frattura biossea della gamba, tratta- ta chirurgicamente e con persistenza dei mezzi di sintesi, e il 5% per pregiudizio estetico lieve - senza potersi procedere alla matematica sommatoria delle singole voci anche al fine di non duplicare le stesse), cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole per ITT giorni 30, per ITP gg. 30 nella misura del 50% e giorni 30 al 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di Milano aggiornata al 202 in attuali euro 18.417,00, per l'invalidità permanente al 10% in un soggetto leso di anni 60 ed in euro 6.037,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 24.454,50. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona su-
5 scettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti ana- tomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimo- niale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza sog- gettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescin- de del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarci- torio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà conside- rare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dall'attrice in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa.
4.1. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarci- mento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esem- pio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazio- ne).
6 Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimo- niale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
“morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attri- buendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquida- tori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio le massime di espe- rienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risar- cibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della speci- fica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappre- sentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze ri-
7 scontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendi- cate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osser- vare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquida- zione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di persona- lizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinami- co-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinaria- mente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.3. Alla danneggiata compete invece il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 302,00.
8 4.4. Sulla complessiva somma di euro 24.756,50 va, poi, riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 451,82 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, se- condo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). Alla stregua delle considerazioni che precedono la in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, va condanna al risarcimento del danno subito da quantificato nella complessiva somma di euro 25.208,32, oltre Parte_1 interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite sono poste a carico della convenuta soccombente e si liquida- no secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis appli- cabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natu- ra della controversia e delle questioni affrontate, da distrarsi in favore degli avvocati Alessandrella Francesco e Manzo Eugenio dichiaratisi antistatari.
5.1.Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 25.208,32 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al paga- CP_1 mento delle spese processuali in favore di che liquida in euro Parte_1
518,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvo- cati Alessandrella Francesco e Manzo Eugenio dichiaratisi antistatari;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccombente, liquidate con separato decreto. Così deciso in Torre Annunziata il 29 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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