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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8816/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grammichele - Piazza Carlo Maria Carafa 95042 Grammichele CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024280433000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS, in relazione alla cartella di pagamento con numero finale 1083, relativa a somme richieste per conto del Comune di Grammichele a titolo di Tarsu.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) del difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella di pagamento;
2) dell'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – SS si costituiva in giudizio.
Il Comune di Grammichele non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella di pagamento), deve evidenziarsi che la cartella di pagamento con numero finale 1083 risulta notificata, come da documentazione allegata dalla resistente, in data 9.05.2014.
Trattandosi di atto regolarmente notificato, non risulta necessaria l'allegazione dello stesso all'intimazione di pagamento impugnata che, per altro verso, risulta adeguatamente motivata, indicando la cartella di pagamento, la data di notifica, il tributo dovuto e l'ente impositore.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta prescrizione), deve evidenziarsi che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, è stata notificata in data 11.04.2019 l'intimazione di pagamento con numero finale 1739.
Tra la data di notifica dell'atto interruttivo e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(17.09.2024) non risulta intervenuta la prescrizione quinquennale valida in relazione ai tributi locali.
Ciò in considerazione della sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (giorni 542) ex artt.
68 d.l. n. 18 del 2020.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro
100,00 (cento).
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8816/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grammichele - Piazza Carlo Maria Carafa 95042 Grammichele CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024280433000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – SS, in relazione alla cartella di pagamento con numero finale 1083, relativa a somme richieste per conto del Comune di Grammichele a titolo di Tarsu.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) del difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella di pagamento;
2) dell'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – SS si costituiva in giudizio.
Il Comune di Grammichele non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella di pagamento), deve evidenziarsi che la cartella di pagamento con numero finale 1083 risulta notificata, come da documentazione allegata dalla resistente, in data 9.05.2014.
Trattandosi di atto regolarmente notificato, non risulta necessaria l'allegazione dello stesso all'intimazione di pagamento impugnata che, per altro verso, risulta adeguatamente motivata, indicando la cartella di pagamento, la data di notifica, il tributo dovuto e l'ente impositore.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (intervenuta prescrizione), deve evidenziarsi che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, è stata notificata in data 11.04.2019 l'intimazione di pagamento con numero finale 1739.
Tra la data di notifica dell'atto interruttivo e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(17.09.2024) non risulta intervenuta la prescrizione quinquennale valida in relazione ai tributi locali.
Ciò in considerazione della sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (giorni 542) ex artt.
68 d.l. n. 18 del 2020.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro
100,00 (cento).
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)