Articolo 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 giugno 1970
>
Versione
14 agosto 1992
>
Versione
26 maggio 2022
Art. 11. ( Attivita' culturali, ricreative e assistenziali ((e controlli sul servizio di mensa)) )

Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualita' del servizio di mensa secondo modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva)) .
Entrata in vigore il 26 maggio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente