TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13985 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Nrg 40883/2022
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza del 9 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate dalle parti;
visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CE DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 40883 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv Picciani Marco Michele ed elettivamente Pt_1
domiciliato presso il suo studio in Roma via Principe Eugenio n 15 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1
domiciliata presso la sede legale in Roma via Giovanni battista Morgagni n 30H
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Madera e Fabio Russo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da note di udienza
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l' ordinanza n 387 dell'8 marzo 2022 con la quale a ingiunto il pagamento di euro 2.200,00. CP_1 L' atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81160041610 del
23 settembre 2017 con cui il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale contestava al ricorrente la violazione dell'art.6 paragrafo 1 del Reg (UE) n 543/2011 e Reg (UE) n 1308/2013
in relazione all'art 4 Dlgs 306 del 2002 “perché poneva in vendita prodotti ortofrutticoli senza
esporre cartello indicante origine , denominazione categoria”
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva il difetto di notifica del verbale di accertamento redatto in lingua italiana, il difetto di motivazione e la violazione dell'art 11
legge 689/81.
Si costituiva in giudizio la resistente ribadendo la regolarità del procedimento sanzionatorio e la corretta applicazione della normativa di settore vigente.
Esaminando la preliminare si osserva che il ricorrente con la sottoscrizione del verbale di accertamento ha dato prova della ricezione e conoscenza dell'atto.
Nel merito occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento è
riferibile alla normativa richiamata che si assume violata (art 258 comma 4 dlgs152/06).
Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 è stato assolto dall'amministrazione seppure per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
Appare infine congrua anche l'entità della sanzione comminata, in quanto in linea con il dettato dell'articolo 11 legge 689/81 sulla scorta della gravità intrinseca della norma violata. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza ingiuntiva opposta deve essere confermata
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) rigetta il ricorso e conferma la ordinanza n 387 dell'8 marzo 2022 con la quale CP_1
ha ingiunto il pagamento di euro 2.200,00.
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che liquida in complessive 1200,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 10 ottobre 2025
Il Giudice
CE DI
Seconda Sezione Civile
Nrg 40883/2022
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza del 9 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate dalle parti;
visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CE DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 40883 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv Picciani Marco Michele ed elettivamente Pt_1
domiciliato presso il suo studio in Roma via Principe Eugenio n 15 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1
domiciliata presso la sede legale in Roma via Giovanni battista Morgagni n 30H
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Madera e Fabio Russo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da note di udienza
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l' ordinanza n 387 dell'8 marzo 2022 con la quale a ingiunto il pagamento di euro 2.200,00. CP_1 L' atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81160041610 del
23 settembre 2017 con cui il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale contestava al ricorrente la violazione dell'art.6 paragrafo 1 del Reg (UE) n 543/2011 e Reg (UE) n 1308/2013
in relazione all'art 4 Dlgs 306 del 2002 “perché poneva in vendita prodotti ortofrutticoli senza
esporre cartello indicante origine , denominazione categoria”
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva il difetto di notifica del verbale di accertamento redatto in lingua italiana, il difetto di motivazione e la violazione dell'art 11
legge 689/81.
Si costituiva in giudizio la resistente ribadendo la regolarità del procedimento sanzionatorio e la corretta applicazione della normativa di settore vigente.
Esaminando la preliminare si osserva che il ricorrente con la sottoscrizione del verbale di accertamento ha dato prova della ricezione e conoscenza dell'atto.
Nel merito occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento è
riferibile alla normativa richiamata che si assume violata (art 258 comma 4 dlgs152/06).
Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 è stato assolto dall'amministrazione seppure per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
Appare infine congrua anche l'entità della sanzione comminata, in quanto in linea con il dettato dell'articolo 11 legge 689/81 sulla scorta della gravità intrinseca della norma violata. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato e l'ordinanza ingiuntiva opposta deve essere confermata
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) rigetta il ricorso e conferma la ordinanza n 387 dell'8 marzo 2022 con la quale CP_1
ha ingiunto il pagamento di euro 2.200,00.
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che liquida in complessive 1200,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 10 ottobre 2025
Il Giudice
CE DI