Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata.
Commentario • 1
- 1. ISEE irrilevante per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. 46159/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2025
L'ISEE, non è un criterio valido per individuare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi, che sinao in nero, esenti o soggetti a tassazione separata. L'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poichè il D.Lgs. n. 115 del 2022, art. 76 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale Il reato di pericolo, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2007, n. 41271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41271 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Presidente - del 11/10/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1620
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 47461/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LA, nata a [...] il [...];
avverso il decreto pronunciato in data 15 settembre 2005 dal Tribunale di Caltanissetta;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto in data 21 febbraio 2004 il Tribunale di Caltanissetta ammetteva LA IN al patrocinio dei non abbienti sul presupposto della sussistenza delle condizioni autocertificate di reddito, in particolare della titolarità di un reddito annuo imponibile, calcolato in conformità ai criteri di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76 e 92, non superiore ai limiti previsti.
2. In data 14 settembre 2005 la Agenzia delle Entrate
territorialmente competente richiedeva la revoca dell'ammissione, essendo risultato che AR DI AT, coniuge convivente della IN, aveva dichiarato nell'anno 2003 un reddito imponibile pari a Euro 19.712,00.
3. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta disponeva la revoca dell'ammissione, ritenendo superati i limiti di reddito, pari nel caso di specie ad Euro 12.394,95, (Euro 9.226,22, oltre ad Euro 1.032,91, per ciascuno dei conviventi).
4. Avverso l'anzidetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113, l'interessata, chiedendone l'annullamento per violazione del menzionato art. 76.
Erroneamente l'Agenzia delle Entrate aveva considerato quale reddito imponibile l'importo di Euro 19.712,00, comprensivo anche del trattamento di fine rapporto, reddito soggetto a tassazione separata, come tale non rilevante ai sensi e per gli effetti del citato art. 76, (perché non imponibile e non cumulabile con gli altri redditi). MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, anche dei redditi soggetti a tassazione separata (vale a dire dei redditi colpiti una tantum, nel momento in cui cessa la fonte produttiva).
Per tali redditi la configurazione di un'autonoma base imponibile, diversa da quella in cui confluiscono gli altri redditi del soggetto (da cui appunto la tassazione separata), rappresenta un temperamento legale del cumulo dei redditi, risponde cioè all'esigenza di ridurre l'onere tributario derivante dal principio di progressività dell'imposizione.
Si tratta, tuttavia, pur sempre di redditi la cui percezione (pur essendo a formazione pluriennale) si concentra in un unico determinato periodo di imposta.
Ed il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non intende limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha riguardo a tutti i redditi (anche derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti (sempre che rientrino nel presupposto dell'IRPEF), anche se esclusi dalla base imponibile. A quest'ultimo proposito il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, stabilisce, infatti, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi "imponibili" ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi "esenti", soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Se, dunque, ai fini della determinazione della non abbienza (recte dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio) necessaria per fruire del beneficio assumono rilievo persino i redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che il legislatore assume l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta come indice della condizione dell'interessato, non si vede per quale ragione non dovrebbero avere rilievo, al medesimo fine, i redditi percepiti in un dato periodo d'imposta ma assoggettati a tassazione separata, la cui caratteristica è essenzialmente quella come si è detto di far parte di un'autonoma base imponibile.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007