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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/11/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel. dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Jessica Rosita De Gregorio, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Piccone, giusta procura allegata alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: all'udienza del 16 ottobre 2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni trascritte nell'allegato accordo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dall'anno 2010, da cui era nato (in data CP_1 Persona_1
20 giugno 2011) e di avere poi con la stessa ontratto matrimonio civile in data 26 dicembre 2014, ha chiesto:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a ex art. 151, CP_1 comma II, c.c. per violazione del dovere di fedeltà;
2) l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso di sé, regolando Per_1
i tempi di permanenza presso la madre;
3) l'assegnazione della casa familiare, per viverci unitamente al figlio;
4) la corresponsione dell'assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio , dal Per_1 momento in cui l'obbligata troverà una occupazione lavorativa;
5) porre le spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento del figlio minore a proprio carico, finchè la moglie non troverà un'occupazione lavorativa;
6) nulla disporre riguardo l'assegno di mantenimento in favore di . CP_1
Nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato CP_1 la rappresentazione della vicenda coniugale del ricorrente ed ha chiesto:
1) dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al ricorrente, per violazione del dovere di solidarietà coniugale;
2) l'assegnazione della casa coniugale per viverci unitamente figlio;
3) l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso di sé, Per_1 prevedendo un'ampia e libera frequentazione con il padre;
4) la corresponsione dell'assegno mensile di € 300,00 per il proprio mantenimento e dell'ulteriore assegno e di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore;
5) porre le spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento della prole a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
6) l'esclusiva attribuzione dell'assegno INPS;
7) l'assegnazione della Fiat Panda, a lei in uso, di prorpietà del ricorrente;
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate, di seguito trascritte:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto
2. Assegnazione della casa familiare di proprietà del sig. e sita in 66032 - Castel Parte_1
NT (CH) alla Via Moscete n. 30 (contraddistinta in Catasto Fabbricati del Comune di Castel
NT, fg 4, n. 2, sub. 1, cat. A/4, Classe 3, Consistenza 7,0 vani, Piano T-1-2, Sup. Tot. 172 m², rendita
Euro 245,83 - Lire 476.000, con annesso locale magazzino identificato in catasto fabbricati del Comune di Castel NT, fg. 4, n. 616, sub. 2, cat. C/6, Classe 4, Consistenza 19mq, Piano T, Sup. Tot. 12 m², rendita Euro 50,04) alla sig.ra , ove ivi continuerà a vivere e risiedere unitamente al CP_1 minore , con obbligo a carico del sig. di provvedere mensilmente Persona_1 Parte_1 al pagamento delle rate del mutuo in essere sulla predetta abitazione et pari a circa Euro 350,00 mensili;
3. Affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre nella Persona_1 casa coniugale sita in 66032 – Castel NT (CH) alla Via Moscete n. 30; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso con obbligo in capo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati, anche tramite WhatsApp, circa le questioni inerenti il figlio;
4. Il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore (14 anni) potrà vedere e tenere con sè il figlio minore , al di fuori della casa familiare, liberamente e senza restrizioni di Persona_1 orari o giorni prestabiliti, con la libertà di organizzare gli incontri secondo le esigenze proprie e del minore, nel rispetto del benessere di quest'ultimo e, in ogni caso:
a. per due (2) giorni a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, con obbligo di andarlo a prendere e di riaccompagnarlo presso la casa familiare;
b. a settimane alterne dal sabato dalle ore 16:00 alla domenica alle ore 20:00 con pernotto presso il padre;
c. relativamente alle festività natalizie: ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il Natale e la festività di Santo Stefano, prelevandolo alle ore 19,00 del 24 dicembre dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo alle ore 19,00 del 26 dicembre;
l'anno in cui il minore non sarà con il padre per le festività natalizie, il padre potrà vedere e trattenere con sé il minore per un periodo continuativo di
3 giorni, con pernotto;
d. relativamente al Capodanno, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre, i giorni del 31 dicembre e del 1 gennaio con pernotto, prelevandolo alle ore 9,00 del 31 dicembre dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo alle ore 19,00 del 1 gennaio;
e. relativamente alle festività pasquali: ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre la Santa
Pasqua, prelevandolo alle ore 9,00 presso l'abitazione della madre e riaccompagnandolo presso la stessa alle ore 19,00 ed il giorno successivo con il genitore con il quale non ha festeggiato la Pasqua, in modo che le bambine possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
f. relativamente al periodo estivo: il minore resterà con il padre almeno due (2) settimane, anche non consecutive ma in ogni caso con pernotto, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare, da concordarsi per iscritto con la madre entro il 31.05 di ogni anno. Per i restanti giorni del periodo estivo le condizioni restano le medesime stabilite per il periodo scolastico
5. Il sig. si obbliga a versare entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di Euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio minore rimettendo la Persona_1 predetta somma alle seguenti coordinate bancarie IBAN [...] intestato alla sig.ra ; somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Parte_2
6. Le spese straordinarie concernenti il figlio minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole) sono poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno di guisa che l'uno rimborserà all'altro dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
7. Il sig. provvederà in via esclusiva a sostenere le rate di finanziamento in essere sul Parte_1 veicolo Fiat modello Panda tg. GC182EL sino all'integrale estinzione dello stesso, poi impegnandosi, ad estinzione avvenuta, a rimettere – entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, la somma mensile di
Euro 100,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie all'IBAN CP_1
[...] ad Ella intestato e ciò fino a quando la stessa troverà un'occupazione stabile ed adeguatamente retribuita;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT .
8. La sig.ra provvederà a curare il passaggio di proprietà del veicolo Fiat modello Panda CP_1 tg. GC182EL in Suo favore ed a Sue esclusive spese nonché a provvedere in via esclusiva a tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il veicolo tg. GC182EL dunque bollo, revisione, tagliando, assicurazione, sanzioni amministrative sino al definitivo passaggio di proprietà in Suo favore;
9. L'assegno unico per il minore sarà percepito per la metà dai rispettivi genitori dunque in misura del 50% ciascuno;
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. Il sig. si impegna a non costituirsi parte civile né a screditare la figura materna in un Parte_1 eventuale procedimento penale a carico della coniuge in relazione ai fatti per cui è causa ovvero a non danneggiare la stessa in qualunque altra sede giudiziaria.
Visto l'art. 473-bis 51 cpc, le parti dichiarano e sottoscrivono :
➢ di non volersi riconciliare;
➢ di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
➢ di rinunziare all'udienza in presenza, chiedendo di sostituirsi l'udienza con il deposito di note scritte, reiterando la domanda per il pronunciamento della sentenza alle condizioni sopra riportate.
➢ di essere state difatti resi edotti della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
➢ di confermare le condizioni concordate con il suesteso accordo, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.” Pertanto, all'udienza del 16 ottobre 2025 - sostituita, su richiesta congiunta dei coniugi, dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- , stante l'accordo dei coniugi, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata conforme volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Infatti, tali condizioni (sopra riportate) sembrano non in contrasto con i principi dell'ordinamento, conformi all'interesse della prole ed idonee a risolvere tutte le questioni economiche controverse.
Infine, considerato l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, ricorrono ragioni che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate, come sopra trascritte.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Lanciano, 28.10.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel. dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Jessica Rosita De Gregorio, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Piccone, giusta procura allegata alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: all'udienza del 16 ottobre 2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni trascritte nell'allegato accordo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, , premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dall'anno 2010, da cui era nato (in data CP_1 Persona_1
20 giugno 2011) e di avere poi con la stessa ontratto matrimonio civile in data 26 dicembre 2014, ha chiesto:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a ex art. 151, CP_1 comma II, c.c. per violazione del dovere di fedeltà;
2) l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso di sé, regolando Per_1
i tempi di permanenza presso la madre;
3) l'assegnazione della casa familiare, per viverci unitamente al figlio;
4) la corresponsione dell'assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio , dal Per_1 momento in cui l'obbligata troverà una occupazione lavorativa;
5) porre le spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento del figlio minore a proprio carico, finchè la moglie non troverà un'occupazione lavorativa;
6) nulla disporre riguardo l'assegno di mantenimento in favore di . CP_1
Nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato CP_1 la rappresentazione della vicenda coniugale del ricorrente ed ha chiesto:
1) dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito al ricorrente, per violazione del dovere di solidarietà coniugale;
2) l'assegnazione della casa coniugale per viverci unitamente figlio;
3) l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso di sé, Per_1 prevedendo un'ampia e libera frequentazione con il padre;
4) la corresponsione dell'assegno mensile di € 300,00 per il proprio mantenimento e dell'ulteriore assegno e di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore;
5) porre le spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento della prole a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
6) l'esclusiva attribuzione dell'assegno INPS;
7) l'assegnazione della Fiat Panda, a lei in uso, di prorpietà del ricorrente;
Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate, di seguito trascritte:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto
2. Assegnazione della casa familiare di proprietà del sig. e sita in 66032 - Castel Parte_1
NT (CH) alla Via Moscete n. 30 (contraddistinta in Catasto Fabbricati del Comune di Castel
NT, fg 4, n. 2, sub. 1, cat. A/4, Classe 3, Consistenza 7,0 vani, Piano T-1-2, Sup. Tot. 172 m², rendita
Euro 245,83 - Lire 476.000, con annesso locale magazzino identificato in catasto fabbricati del Comune di Castel NT, fg. 4, n. 616, sub. 2, cat. C/6, Classe 4, Consistenza 19mq, Piano T, Sup. Tot. 12 m², rendita Euro 50,04) alla sig.ra , ove ivi continuerà a vivere e risiedere unitamente al CP_1 minore , con obbligo a carico del sig. di provvedere mensilmente Persona_1 Parte_1 al pagamento delle rate del mutuo in essere sulla predetta abitazione et pari a circa Euro 350,00 mensili;
3. Affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre nella Persona_1 casa coniugale sita in 66032 – Castel NT (CH) alla Via Moscete n. 30; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso con obbligo in capo ad entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati, anche tramite WhatsApp, circa le questioni inerenti il figlio;
4. Il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore (14 anni) potrà vedere e tenere con sè il figlio minore , al di fuori della casa familiare, liberamente e senza restrizioni di Persona_1 orari o giorni prestabiliti, con la libertà di organizzare gli incontri secondo le esigenze proprie e del minore, nel rispetto del benessere di quest'ultimo e, in ogni caso:
a. per due (2) giorni a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, con obbligo di andarlo a prendere e di riaccompagnarlo presso la casa familiare;
b. a settimane alterne dal sabato dalle ore 16:00 alla domenica alle ore 20:00 con pernotto presso il padre;
c. relativamente alle festività natalizie: ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il Natale e la festività di Santo Stefano, prelevandolo alle ore 19,00 del 24 dicembre dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo alle ore 19,00 del 26 dicembre;
l'anno in cui il minore non sarà con il padre per le festività natalizie, il padre potrà vedere e trattenere con sé il minore per un periodo continuativo di
3 giorni, con pernotto;
d. relativamente al Capodanno, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre, i giorni del 31 dicembre e del 1 gennaio con pernotto, prelevandolo alle ore 9,00 del 31 dicembre dall'abitazione della madre e riaccompagnandolo alle ore 19,00 del 1 gennaio;
e. relativamente alle festività pasquali: ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre la Santa
Pasqua, prelevandolo alle ore 9,00 presso l'abitazione della madre e riaccompagnandolo presso la stessa alle ore 19,00 ed il giorno successivo con il genitore con il quale non ha festeggiato la Pasqua, in modo che le bambine possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
f. relativamente al periodo estivo: il minore resterà con il padre almeno due (2) settimane, anche non consecutive ma in ogni caso con pernotto, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare, da concordarsi per iscritto con la madre entro il 31.05 di ogni anno. Per i restanti giorni del periodo estivo le condizioni restano le medesime stabilite per il periodo scolastico
5. Il sig. si obbliga a versare entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di Euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio minore rimettendo la Persona_1 predetta somma alle seguenti coordinate bancarie IBAN [...] intestato alla sig.ra ; somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Parte_2
6. Le spese straordinarie concernenti il figlio minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole) sono poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno di guisa che l'uno rimborserà all'altro dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
7. Il sig. provvederà in via esclusiva a sostenere le rate di finanziamento in essere sul Parte_1 veicolo Fiat modello Panda tg. GC182EL sino all'integrale estinzione dello stesso, poi impegnandosi, ad estinzione avvenuta, a rimettere – entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, la somma mensile di
Euro 100,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie all'IBAN CP_1
[...] ad Ella intestato e ciò fino a quando la stessa troverà un'occupazione stabile ed adeguatamente retribuita;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT .
8. La sig.ra provvederà a curare il passaggio di proprietà del veicolo Fiat modello Panda CP_1 tg. GC182EL in Suo favore ed a Sue esclusive spese nonché a provvedere in via esclusiva a tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il veicolo tg. GC182EL dunque bollo, revisione, tagliando, assicurazione, sanzioni amministrative sino al definitivo passaggio di proprietà in Suo favore;
9. L'assegno unico per il minore sarà percepito per la metà dai rispettivi genitori dunque in misura del 50% ciascuno;
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. Il sig. si impegna a non costituirsi parte civile né a screditare la figura materna in un Parte_1 eventuale procedimento penale a carico della coniuge in relazione ai fatti per cui è causa ovvero a non danneggiare la stessa in qualunque altra sede giudiziaria.
Visto l'art. 473-bis 51 cpc, le parti dichiarano e sottoscrivono :
➢ di non volersi riconciliare;
➢ di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
➢ di rinunziare all'udienza in presenza, chiedendo di sostituirsi l'udienza con il deposito di note scritte, reiterando la domanda per il pronunciamento della sentenza alle condizioni sopra riportate.
➢ di essere state difatti resi edotti della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
➢ di confermare le condizioni concordate con il suesteso accordo, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.” Pertanto, all'udienza del 16 ottobre 2025 - sostituita, su richiesta congiunta dei coniugi, dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- , stante l'accordo dei coniugi, la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata conforme volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
Infatti, tali condizioni (sopra riportate) sembrano non in contrasto con i principi dell'ordinamento, conformi all'interesse della prole ed idonee a risolvere tutte le questioni economiche controverse.
Infine, considerato l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, ricorrono ragioni che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate, come sopra trascritte.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Lanciano, 28.10.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)