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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000002430001 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di liquidazione ex adverso impugnato, l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro al 3% (ossia l'imposta proporzionale ex art. 8 lett. b Tariffa P.1 allegata al TUR) al decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 24/01/2023, nell'ambito del procedimento monitorio promosso dalla qui ricorrente A Ricorrente_1y SpA (d'ora innanzi, Ricorrente_1) contro della società Società_1 S.r.l. Il provvedimento conteneva un'ingiunzione di pagamento della somma di euro 1.134.902,09, oltre interessi. Il credito trovava causa in un originario contratto di finanziamento tra Banca Banca_1 S.p.A. e la società Società_1a S.r.l., ed era stato poi ceduto ad Ricorrente_1 dalla Banca Banca_1 S.p.A., come più in dettaglio nello stesso ricorso introduttivo. Nell'avviso di liquidazione qui impugnato, l'Ufficio ha appunto applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% sull'importo complessivo di € 1.570.595,66, costituito dal credito ingiunto, oltre interessi, trattandosi di disposizione di condanna al pagamento di somme, ai sensi appunto dell'art. 8, lett. b), Tariffa P. I allegata al TUR, per un'imposta di registro liquidata pari a € 47.118,00. L'applicazione dell'imposta al 3% sul disposto di condanna trova causa nel fatto che beneficiaria del decreto era Ricorrente_1, che aveva acquisito il credito dal creditore originario, Banca Banca_1, per cui il contratto tra cessionario del credito e debitore ceduto era autonomo rispetto all'originario contratto di finanziamento, e come tale risulta fuori dell'ambito applicativo dell'Iva. Per tale ragione veniva applicata l'imposta in misura proporzionale. Nel suo ricorso, Ricorrente_1 contesta l'avviso di liquidazione con un'unica censura nella quale lamenta che l'Ufficio avrebbe tassato al 3% l'oggetto del disposto di condanna portato nel decreto ingiuntivo sulla base del fatto che il credito era stato oggetto di cessione da Banca Banca_1 ad Ricorrente_1, sostenendo che tale cessione avesse solo modificato il soggetto titolare del rapporto di credito, lasciando però inalterato il credito ceduto sul piano sostanziale, che ricadrebbe quindi nella sfera applicativa Iva. Da ciò deriverebbe l'illegittimità della tassazione proporzionale e la necessità di una tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo in questione, in forza del principio di alternatività Iva-registro di cui all'art.40 dPR 131/86. Nelle more del giudizio le parti, hanno sottoscritto e depositato una conciliazione della controversia e chiedono l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000002430001 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di liquidazione ex adverso impugnato, l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro al 3% (ossia l'imposta proporzionale ex art. 8 lett. b Tariffa P.1 allegata al TUR) al decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 24/01/2023, nell'ambito del procedimento monitorio promosso dalla qui ricorrente A Ricorrente_1y SpA (d'ora innanzi, Ricorrente_1) contro della società Società_1 S.r.l. Il provvedimento conteneva un'ingiunzione di pagamento della somma di euro 1.134.902,09, oltre interessi. Il credito trovava causa in un originario contratto di finanziamento tra Banca Banca_1 S.p.A. e la società Società_1a S.r.l., ed era stato poi ceduto ad Ricorrente_1 dalla Banca Banca_1 S.p.A., come più in dettaglio nello stesso ricorso introduttivo. Nell'avviso di liquidazione qui impugnato, l'Ufficio ha appunto applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% sull'importo complessivo di € 1.570.595,66, costituito dal credito ingiunto, oltre interessi, trattandosi di disposizione di condanna al pagamento di somme, ai sensi appunto dell'art. 8, lett. b), Tariffa P. I allegata al TUR, per un'imposta di registro liquidata pari a € 47.118,00. L'applicazione dell'imposta al 3% sul disposto di condanna trova causa nel fatto che beneficiaria del decreto era Ricorrente_1, che aveva acquisito il credito dal creditore originario, Banca Banca_1, per cui il contratto tra cessionario del credito e debitore ceduto era autonomo rispetto all'originario contratto di finanziamento, e come tale risulta fuori dell'ambito applicativo dell'Iva. Per tale ragione veniva applicata l'imposta in misura proporzionale. Nel suo ricorso, Ricorrente_1 contesta l'avviso di liquidazione con un'unica censura nella quale lamenta che l'Ufficio avrebbe tassato al 3% l'oggetto del disposto di condanna portato nel decreto ingiuntivo sulla base del fatto che il credito era stato oggetto di cessione da Banca Banca_1 ad Ricorrente_1, sostenendo che tale cessione avesse solo modificato il soggetto titolare del rapporto di credito, lasciando però inalterato il credito ceduto sul piano sostanziale, che ricadrebbe quindi nella sfera applicativa Iva. Da ciò deriverebbe l'illegittimità della tassazione proporzionale e la necessità di una tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo in questione, in forza del principio di alternatività Iva-registro di cui all'art.40 dPR 131/86. Nelle more del giudizio le parti, hanno sottoscritto e depositato una conciliazione della controversia e chiedono l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.