CASS
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23565 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E 1A DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA avverso l'ordinanza del 20/01/2024 del TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20 gennaio 2024, il GIP presso il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sull'istanza con cui la società NO PV SR ha chiesto di vedere riconosciuta la propria legittimazione, quale creditore di buona fede titolare di diritto reale di garanzia sugli immobili oggetto della confisca disposta con sentenza di patteggiamento in data 21.9.2022 emessa nei confronti di ST ON in ordine ai reati di associazione a delinquere, truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e falso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23565 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 18/04/2024 Con tale provvedimento, il GIP ha dichiarato il non luogo a procedere sull'istanza, avanzata dall' Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati, di effettuare l'udienza di verifica dei crediti ed ha riconosciuto che «sussiste in astratto il diritto della ricorrente NO PV SR a partecipare al ricavato della vendita degli immobili» suddetti fino alla concorrenza del credito vantato il cui ammontare, tuttavia, non poteva essere determinato. Nel pervenire a tale conclusione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non applicabile alla fattispecie le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. le quali hanno esteso a tutte le ipotesi di confisca l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei terzi recate dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia). 2. Avverso tale ordinanza l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico articolato motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, e degli artt. 52 e ss. del cl.igs. n. 159 del 2011. Secondo l'Agenzia, le modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia, le quali hanno esteso a tutte le ipotesi di confisca le disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal d.lgs. n. 159 dei 2011, avrebbero natura processuale, sicché, in forza del principio tempus regit actum, esse dovrebbero trovare applicazione anche nel caso di specie. Invero, poiché l'incidente di esecuzione è stato instaurato il 4 aprile 2023, e cioè successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 (30 dicembre 2022), doveva trovare applicazione la nuova previsione normativa e dunque il GE avrebbe dovuto applicare le disposizioni di cui agli artt. 52 ss. codice antimafia e effettuare l'udienza di verifica dei crediti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, stante la natura processuale della nuova normativa e l'applicabilità del principio del tempus regit actum. 4. La società NO PV SR ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. Essa sostiene che il sequestro dei beni era stato disposto in data 10 febbraio 2022, e dunque anteriormente alla prima modifica rilevante dell'art. 104-bis, apportata dall'art. 373, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2022, e che estendeva ai sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. pen. le norme a tutela dei terzi di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011. 2 Analogo discorso varrebbe con riguardo alla confisca, la quale era stata disposta con sentenza in data 21 settembre 2022, definitiva il 20 ottobre 2022, e dunque anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. La questione prospettata con il ricorso dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati attiene alla applicabilità alla confisca della disciplina in tema di tutela dei diritti dei terzi recata dal Titolo IV del digs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia). Tali disposizioni prevedono un subprocedimento volto a regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai creditori dì buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti e i limiti al soddisfacimento dei medesimi (art. 53), a tutelare la par condicio creditorum (art. 57), al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati, al contempo salvaguardando i creditori di accertata buona fede anteriori al sequestro. In particolare, l'art. 52 del citato decreto stabilisce che «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni»: a) il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o dì ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Il comma 2 dell'art. 52 stabilisce che i crediti devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 del medesimo decreto. In particolare, l'art. 57 prevede che il giudice delegato fissi apposita udienza per la verifica dei crediti, nella quale, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, provvede a verificare le domande presentate dai creditori, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, indicandone 3 succintamente le ragioni (art. 59). Quindi forma lo stato passivo e lo rende esecutivo. Dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione die beni confiscati procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato (art. 60). 3. L'applicazione di tale disciplina, originariamente circoscritta alla confisca di prevenzione, è stata gradualmente estesa oltre tali ipotesi per effetto delle molteplici modifiche apportate all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. alto scopo di ampliare la tutela dei terzi creditori. È opportuno ripercorrere, sia pure in sintesi, l'evoluzione di tale disposizione, la quale, introdotta dalla legge n. 94 del 2009, inizialmente disciplinava l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ed aveva ad oggetto i soli casi di sequestro avente ad oggetto aziende, società, ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire al Fondo unico dì giustizia, disponendo che l'autorità giudiziaria nominasse un amministratore giudiziario. Successivamente, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al digs. n. 159 del 2011, il legislatore ha introdotto, dapprima in limitate ipotesi e poi via via ampliandone l'ambito di applicazione, un procedimento volto a tutelare i diritti dei terzi creditori di buona fede, bilanciandoli con l'interesse dello Stato ad acquisire al proprio patrimonio i beni confiscati. La prima tappa di tate ampliamento è costituita dalla introduzione, ad opera dell'art. 30, I. n. 161 del 2017, nell'art. 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. dei commi 1 - bis e 1-ter, i quali, rispettivamente, stabilivano che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dei beni;
che si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. n. 159 del 2011 e che i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del suddetto decreto. L'art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018 ha poi introdotto il comma 1-quater, il quale ha esteso al sequestro e alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 («Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 4 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca dì beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice»). L'art. 373, d.lgs. n. 14 del 2019 ha ulteriormente modificato l'art. 104-bis. In particolare, intervenendo sul comma 1-bis, ha stabilito che in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato digs. n. 159 del 2011. Intervenendo sul comma 1-quater, ha stabilito che ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. Per effetto di tale modifica, dunque, il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione delle disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal codice antimafia anche ai casi di confisca ex art. 240-bis cod. pen. Infine, l'art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) ha nuovamente modificato il comma 1-bis dell'art. 104-bis, estendendo, a partire dal 30 dicembre 2022, le previsioni ivi contenute, oltre che ai casi dì sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., anche ai casi di confisca. Correlativamente è stata modificata anche la rubrica dell'art. 104-bis che risulta intitolata «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca». In tal modo, il regime di tutela dei terzi previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 è stato esteso a tutte le ipotesi di confisca. 4. Venendo al caso di specie, è necessario stabilire quali delle disposizioni recate dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. che si sono succedute nel tempo trovino applicazione. A tale riguardo occorre considerare che l'incidente di esecuzione promosso dalla società NO PV SR ha riguardo ai beni immobili oggetto della confisca disposta con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a plurimi reati di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. Si trattava, dunque, di un'ipotesi di confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il quale 5 prevede l'applicazione di tale misura di sicurezza, tra gli altri, nei casi di condanna o di sentenza di patteggiamento per il suddetto reato. Come emerge dall'excursus normativo sopra tracciato, già per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 14 del 2019 al comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., a decorrere dal 1° settembre 2021 era stata estesa alla confisca allargata la disciplina a tutela dei terzi creditori dettata dal Titolo IV del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale previsione era dunque già in vigore alla data della pronuncia della sentenza che aveva disposto la confisca (sentenza in data 21.9.2022, irrevocabile il 20.10.2022), e, a maggior ragione, al momento in cui è stato instaurato l'incidente di esecuzione. Di conseguenza, dovevano trovare applicazione le disposizioni del cd. codice antimafia e il procedimento di verifica dei crediti ivi previsto, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva esimersi dal compiere la verifica dei crediti vantati dai terzi secondo le modalità tipizzate dagli artt. 52 ss. del d.lgs. n. 159 del 2011. 5. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20 gennaio 2024, il GIP presso il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sull'istanza con cui la società NO PV SR ha chiesto di vedere riconosciuta la propria legittimazione, quale creditore di buona fede titolare di diritto reale di garanzia sugli immobili oggetto della confisca disposta con sentenza di patteggiamento in data 21.9.2022 emessa nei confronti di ST ON in ordine ai reati di associazione a delinquere, truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e falso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23565 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 18/04/2024 Con tale provvedimento, il GIP ha dichiarato il non luogo a procedere sull'istanza, avanzata dall' Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati, di effettuare l'udienza di verifica dei crediti ed ha riconosciuto che «sussiste in astratto il diritto della ricorrente NO PV SR a partecipare al ricavato della vendita degli immobili» suddetti fino alla concorrenza del credito vantato il cui ammontare, tuttavia, non poteva essere determinato. Nel pervenire a tale conclusione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non applicabile alla fattispecie le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. le quali hanno esteso a tutte le ipotesi di confisca l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei terzi recate dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia). 2. Avverso tale ordinanza l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico articolato motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, e degli artt. 52 e ss. del cl.igs. n. 159 del 2011. Secondo l'Agenzia, le modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia, le quali hanno esteso a tutte le ipotesi di confisca le disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal d.lgs. n. 159 dei 2011, avrebbero natura processuale, sicché, in forza del principio tempus regit actum, esse dovrebbero trovare applicazione anche nel caso di specie. Invero, poiché l'incidente di esecuzione è stato instaurato il 4 aprile 2023, e cioè successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 (30 dicembre 2022), doveva trovare applicazione la nuova previsione normativa e dunque il GE avrebbe dovuto applicare le disposizioni di cui agli artt. 52 ss. codice antimafia e effettuare l'udienza di verifica dei crediti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, stante la natura processuale della nuova normativa e l'applicabilità del principio del tempus regit actum. 4. La società NO PV SR ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. Essa sostiene che il sequestro dei beni era stato disposto in data 10 febbraio 2022, e dunque anteriormente alla prima modifica rilevante dell'art. 104-bis, apportata dall'art. 373, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2022, e che estendeva ai sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. pen. le norme a tutela dei terzi di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011. 2 Analogo discorso varrebbe con riguardo alla confisca, la quale era stata disposta con sentenza in data 21 settembre 2022, definitiva il 20 ottobre 2022, e dunque anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. La questione prospettata con il ricorso dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati attiene alla applicabilità alla confisca della disciplina in tema di tutela dei diritti dei terzi recata dal Titolo IV del digs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia). Tali disposizioni prevedono un subprocedimento volto a regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai creditori dì buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti e i limiti al soddisfacimento dei medesimi (art. 53), a tutelare la par condicio creditorum (art. 57), al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati, al contempo salvaguardando i creditori di accertata buona fede anteriori al sequestro. In particolare, l'art. 52 del citato decreto stabilisce che «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni»: a) il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o dì ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Il comma 2 dell'art. 52 stabilisce che i crediti devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 del medesimo decreto. In particolare, l'art. 57 prevede che il giudice delegato fissi apposita udienza per la verifica dei crediti, nella quale, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, provvede a verificare le domande presentate dai creditori, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, indicandone 3 succintamente le ragioni (art. 59). Quindi forma lo stato passivo e lo rende esecutivo. Dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione die beni confiscati procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato (art. 60). 3. L'applicazione di tale disciplina, originariamente circoscritta alla confisca di prevenzione, è stata gradualmente estesa oltre tali ipotesi per effetto delle molteplici modifiche apportate all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. alto scopo di ampliare la tutela dei terzi creditori. È opportuno ripercorrere, sia pure in sintesi, l'evoluzione di tale disposizione, la quale, introdotta dalla legge n. 94 del 2009, inizialmente disciplinava l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ed aveva ad oggetto i soli casi di sequestro avente ad oggetto aziende, società, ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire al Fondo unico dì giustizia, disponendo che l'autorità giudiziaria nominasse un amministratore giudiziario. Successivamente, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al digs. n. 159 del 2011, il legislatore ha introdotto, dapprima in limitate ipotesi e poi via via ampliandone l'ambito di applicazione, un procedimento volto a tutelare i diritti dei terzi creditori di buona fede, bilanciandoli con l'interesse dello Stato ad acquisire al proprio patrimonio i beni confiscati. La prima tappa di tate ampliamento è costituita dalla introduzione, ad opera dell'art. 30, I. n. 161 del 2017, nell'art. 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. dei commi 1 - bis e 1-ter, i quali, rispettivamente, stabilivano che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dei beni;
che si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. n. 159 del 2011 e che i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del suddetto decreto. L'art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018 ha poi introdotto il comma 1-quater, il quale ha esteso al sequestro e alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 («Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 4 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca dì beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice»). L'art. 373, d.lgs. n. 14 del 2019 ha ulteriormente modificato l'art. 104-bis. In particolare, intervenendo sul comma 1-bis, ha stabilito che in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato digs. n. 159 del 2011. Intervenendo sul comma 1-quater, ha stabilito che ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. Per effetto di tale modifica, dunque, il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione delle disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal codice antimafia anche ai casi di confisca ex art. 240-bis cod. pen. Infine, l'art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) ha nuovamente modificato il comma 1-bis dell'art. 104-bis, estendendo, a partire dal 30 dicembre 2022, le previsioni ivi contenute, oltre che ai casi dì sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., anche ai casi di confisca. Correlativamente è stata modificata anche la rubrica dell'art. 104-bis che risulta intitolata «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca». In tal modo, il regime di tutela dei terzi previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 è stato esteso a tutte le ipotesi di confisca. 4. Venendo al caso di specie, è necessario stabilire quali delle disposizioni recate dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. che si sono succedute nel tempo trovino applicazione. A tale riguardo occorre considerare che l'incidente di esecuzione promosso dalla società NO PV SR ha riguardo ai beni immobili oggetto della confisca disposta con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a plurimi reati di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. Si trattava, dunque, di un'ipotesi di confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il quale 5 prevede l'applicazione di tale misura di sicurezza, tra gli altri, nei casi di condanna o di sentenza di patteggiamento per il suddetto reato. Come emerge dall'excursus normativo sopra tracciato, già per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 14 del 2019 al comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., a decorrere dal 1° settembre 2021 era stata estesa alla confisca allargata la disciplina a tutela dei terzi creditori dettata dal Titolo IV del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale previsione era dunque già in vigore alla data della pronuncia della sentenza che aveva disposto la confisca (sentenza in data 21.9.2022, irrevocabile il 20.10.2022), e, a maggior ragione, al momento in cui è stato instaurato l'incidente di esecuzione. Di conseguenza, dovevano trovare applicazione le disposizioni del cd. codice antimafia e il procedimento di verifica dei crediti ivi previsto, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva esimersi dal compiere la verifica dei crediti vantati dai terzi secondo le modalità tipizzate dagli artt. 52 ss. del d.lgs. n. 159 del 2011. 5. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.