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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2996/2024 R.G. TRA
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mariagrazia Cepollaro e domiciliato come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 3.5.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile ex L. 118/71, a far data dalla domanda amministrativa del 18.11.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
1 Ciò posto, nel merito, la parte lamenta che il ctu della precedente fase del giudizio avrebbe sottostimato l'intero quadro patologico del sig. giungendo a Parte_1 conclusioni in netto contrasto con la realtà. Sicché, proposta opposizione e valutata l'opportunità, è stato disposto il rinnovo della ctu. L'esperto, dott. , all'esito della visita del 29.3.2025, ha riscontrato un soggetto Per_1 in buone condizioni generali, vigile, ben orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione autonoma, al pari dei passaggi posturali, anch'essi possibili in autonomia. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e moderata ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in soggetto di anni 50, affetto da epatopatia cronica HCV-correlata a moderata espressività clinica, nevrosi d'ansia, modesta spondiloartrosi lombare e sfumati esiti di pregresse fratture post- traumatiche del calcagno destro e di tibia e perone di sinistra, modeste note di bronchite cronica». Definito il quadro diagnostico, il consulente è passato alla valutazione percentualistica delle singole infermità da cui è affetto il sig. formulando le seguenti Parte_1 considerazioni medico-legali: «al fine di esprimere una valutazione percentuale delle suddette patologie in considerazione del grado e della natura delle stesse, riteniamo, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2.1992 supp. ord.) e tenendo presenti i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11.1988 n° 509, che le infermità invalidanti di cui sopra incidano, singolarmente, sulla capacità lavorativa del ricorrente nelle misure percentuali di seguito indicate:
• diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali = 20% (Codice analogo 9309); • moderata ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico = 21% (Codice analogo 6441); • epatopatia cronica HCV-correlata a moderata espressività clinica = 25% (Codice analogo 6424); • nevrosi d'ansia = 15% (Codice 2207); • modesta spondiloartrosi lombare e sfumati esiti di pregresse fratture post-traumatiche del calcagno destro e di tibia e perone di sinistra = 15% (Codici analoghi 7010, 7210); • modeste note di bronchite cronica = trattasi di affezione di modesto interesse clinico e di scarso valore medico-legale la quale, tenuto conto delle già menzionate tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2.1992 supp. ord.), ed a mente dell'art. 5 del D.L. 509/88, non è da prendere in considerazione nella valutazione complessiva dell'invalidità, in quanto, per la sua intrinseca valenza nosologica, e sulla scorta della documentazione in Atti (Cfr. Relazione di Visita Pneumologica del 12.01.2023: “... EOT: MV normopresente;
all'ascoltazione assenza di rumori patologici;
Sat O2 in a.a. a riposo 98%. Es. Spirometrico nella norma”), costituente minorazione compresa nella fascia tra lo 0 ed il 10% e non concorrente, nel caso in esame, con altre minorazioni iscritte nelle fasce superiori». Per completezza istruttoria, il consulente tecnico d'ufficio ha altresì replicato alle censure formulate nel ricorso in opposizione, precisando quanto segue: «- il diabete mellito non si caratterizza per apprezzabili complicanze micro-macroangiopatiche; - l'ipertensione arteriosa, peraltro non rilevata in occasione della visita medico-legale, risulta ben controllata farmacologicamente e non caratterizzata da elementi patologici tali da poterne configurare l'inquadramento in II Classe NYHA;
- si ribadisce che l'epatopatia cronica diagnosticata al ricorrente, almeno sulla scorta della
2 documentazione sanitaria depositata, risulta di solo moderata valenza sia clinica che medico-legale; - anche le manifestazioni artrosiche diagnosticate, così come la nevrosi d'ansia, risultano di solo modesta rilevanza». Tutto ciò premesso e considerato, il ctu è giunto alle seguenti conclusioni: «tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, sulla scorta delle già menzionate tabelle approvate con D.M. 05.02.1992 (G.U. 26.02.1992 supp. ord.) ed in considerazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11.1988 n° 509, riteniamo che il complesso patologico riscontrato nel sig. non riduca Parte_1 permanentemente la capacità di lavoro di quest'ultimo in misura non inferiore al 74% in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e che, comunque, a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 18.11.2022, il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa del predetto sia da valutare nella misura del 68%». Nella sostanza il dott. ha confermato il giudizio espresso dal ctu in sede di Per_1 atp, ed in precedenza dalla Commissione ASL, ritenendo che gli esiti anatomo- funzionali correlati alle patologie di cui il ricorrente è risultato essere affetto in sede peritale determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74%. In particolare, la valutazione complessiva della riduzione della capacità lavorativa del periziato è stata quantificata nella misura del 68%, evidenziando pertanto l'assenza, in capo al sig. dei requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile. Tutto ciò posto, le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono condivisibili Per_1 anche dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex L. 118/71. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex L. 118/71;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone a carico dell le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, liquidate con separato decreto.
Nola, 4.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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