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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- NZ ON Presidente
- AN Fiorella Componente
- HE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio iscritto al n. 7764/2023
R.G. e pendente tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Massimo Fasano,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
ER BR,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7764/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto con la parte convenuta matrimonio in data 07/09/1992 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ugento al n. 3, parte I, anno 1992). Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(19/02/1996), (15/02/1999) e (27/10/2005). Per_2 Persona_3
Ha dedotto che con sentenza non definitiva n. 151/2023 pubblicata in data 20/01/2023 il Tribunale di Lecce ha pronunciato la separazione tra i coniugi, previa comparizione innanzi al Presidente in data 21/12/2021.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha allegato che la convivenza con la controparte è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti da costei nei confronti propri e della prole
(maltrattamenti, lesioni, percosse, minacce, offese e violenze sessuali), comportamenti per i quali la controparte è stata condannata in sede penale alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.
Ha riferito di aver proposto giudizio volto allo scioglimento del matrimonio nonostante la pendenza del giudizio di separazione per la decisione sull'addebito della separazione stessa alla controparte e sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In tale prospettiva, ha esposto di aver domandato: i) l'affidamento esclusivo di
, con collocamento presso di sé; ii) l'assegnazione a sé della Persona_3 casa familiare;
iii) un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli pari ad almeno € 200,00 per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha riferito, infine, che nel giudizio di separazione la Presidente delegata, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha in via temporanea e urgente affidato il minore in via esclusiva a sé, assegnandole la casa familiare e onerando il genitore convenuto di contribuire al mantenimento dei figli.
Ha concluso domandando la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione e declaratoria (ricorso depositato il 16/11/2023).
2 R.G. 7764/2023
1.2.- Con il decreto di fissazione dell'udienza, la Presidente di Sezione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha negato di aver posto in essere le condotte addebitategli, sostenendo che si tratti di false accuse mosse dalla coniuge soltanto per opportunismo. Ha prodotto la sentenza di condanna subita in sede penale, evidenziando di averla impugnata in grado di appello.
Ha riferito di essere costretto a vivere a casa della propria madre, nonostante sia proprietario della casa familiare. Ha allegato che la figlia avrebbe avviato una accademia musicale con il proprio compagno e Per_1 che il figlio svolgerebbe attività lavorativa, pur continuando a Per_2 studiare per conseguire la laurea magistrale in ingegneria informatica. Ha esposto che gli sarebbe impedito di vedere il figlio minore.
Ha allegato che la coniuge lavora quale insegnante, percepisce regolare stipendio ed è proprietaria di altri immobili.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b)
l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso l'altro genitore e regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) l'assegnazione della casa familiare o, in subordine, un assegno di mantenimento a carico della coniuge pari ad € 250,00 per reperire altro immobile in locazione;
d) il rigetto della domanda di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni;
e) la determinazione del contributo a proprio carico per la prole minorenne in misura che tenga conto della propria situazione economica (comparsa di costituzione depositata il 14/02/2024).
1.4.- Nell'ulteriore difesa ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c., la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni domandando l'assegnazione della casa familiare ed un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento dei figli pari ad € 200,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 R.G. 7764/2023
1.5.- In occasione della prima udienza di comparizione del 18/03/2024, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole, confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione e dando atto del venir meno delle statuizioni personali sull'affidamento e sul collocamento di , frattanto Persona_3 divenuto maggiorenne.
1.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
1.7.- All'udienza del 13/06/2025, le parti, invitate in tal senso, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi. All'esito della discussione orale, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio.
1.8.- Il pubblico non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
o separazione tra i coniugi, giusta sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 151/2023, pubblicata in data 20/01/2023, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente delegata all'udienza del
21/12/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e le condotte di violenza domestica poste in essere dalla parte convenuta (cfr. §4.3) evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
4.- La domanda della parte convenuta di riconoscimento di un assegno divorzile non è meritevole di accoglimento.
4 R.G. 7764/2023
4.1.- Posto, infatti, che la parte non ha dimostrato -e prima ancora neppure allegato- che lo squilibrio tra la propria situazione economico- patrimoniale e quella della coniuge sia l'effetto del sacrificio compiuto in vista delle esigenze familiari, l'assegno potrebbe giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali. Tali esigenze sono ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli, sempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva, cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato richiedente (cfr. Cass.
Sez. 1, ordinanza n. 25618 del 19/09/2025).
4.2.- Il coniuge richiedente non ha dimostrato che l'assenza di mezzi dipenda da cause oggettive indipendenti dalla sua volontà. Come si evince da quanto allegato nella comparsa di costituzione e da quanto dichiarato in udienza, egli ha sempre lavorato (come operaio edile, come giardiniere e come contadino), sebbene spesso in modo precario o irregolare. Ha allegato l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ma l'ha fatto in modo del tutto generico e senza alcuna documentazione a supporto. Costui, pertanto,
è certamente dotato di capacità lavorativa, già messa a frutto in passato e che ben può mettere a frutto anche nel futuro.
4.3.- Inoltre, occorre considerare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita per ragioni attribuibili esclusivamente al comportamento del coniuge richiedente. Costui, come accertato in sede di separazione per l'addebito e in sede penale, ha posto in essere gravi condotte di violenza domestica in danno della parte attrice e della prole e in particolare si è reso colpevole di maltrattamenti in famiglia, offese, percosse, lesioni e violenze sessuali (cfr. sentenza non definitiva di condanna, all. comparsa di risposta del
14/02/2024 e sentenza non definitiva di addebito, all. memoria parte convenuta del 12/06/2025). In tale prospettiva, non è rilevante che entrambe le pronunce siano tuttora sub iudice, atteso che le prove assunte nel processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.c., sono liberamente valutabili
5 R.G. 7764/2023
nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 9957 del 16/04/2025 nonché Sez. 3, ordinanza n. 5947 del
28/02/2023). Tali ragioni devono essere tenute in considerazione nel senso di ritenere che la mancanza di mezzi adeguati sia riconducibile a comportamenti della parte stessa, la quale, pertanto, è responsabile della situazione sperequata in cui è venuta a trovarsi.
4.4.- Infine, è necessario evidenziare che, stando alla prospettazione della parte attrice, in alcun modo contestata dalla parte convenuta, quest'ultima non ha mai contribuito al mantenimento della prole. Ne consegue che la sperequazione ipotizzabile tra i coniugi è stata, e verosimilmente lo sarà nel prossimo futuro, totalmente neutralizzata dagli oneri familiari a carico esclusivo della coniuge economicamente più forte, la quale si è occupata con le sue sole risorse di mantenere ed educare i tre figli in comune, sostenendo anche tutte le maggiori spese legate ai percorsi formativi intrapresi dai medesimi.
4.5.- In definitiva, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
5.- I provvedimenti riguardanti i figli (19/02/1996), Per_1 Per_2
(15/02/1999) e (27/10/2005) devono essere adottati nei Persona_3 termini che seguono.
5.1.- Preliminarmente deve osservarsi che la parte convenuta ha omesso di provare la raggiunta indipendenza economica dei figli maggiori, limitandosi ad allegare che costoro vivono l'una in provincia di Palermo e l'altro a Milano e che entrambi avrebbero intrapreso attività lavorative. In tale prospettiva, la circostanza che i figli già beneficiassero di un contributo al mantenimento in ragione della loro non autosufficienza economica e la circostanza che costoro siano ancora pacificamente occupati in attività di studio universitario, a fronte della mancata dimostrazione di sopravvenienze che abbiano permesso loro di affrancarsi dal contributo genitoriale, comporta che i figli debbano ritenersi ancora non economicamente indipendenti.
Cionondimeno, in occasione dell'udienza di comparizione la parte attrice ha ammesso che sia sia abbiano fatto ingresso nel mondo Per_1 Per_2
6 R.G. 7764/2023
del lavoro, sebbene in modo precario. Tale circostanza giustifica una riduzione del contributo in loro favore, che il Tribunale stima congruo quantificare in € 100,00 per ciascuno di essi.
5.2.- Quanto al figlio , pacificamente non ancora Persona_3 economicamente indipendente poiché impegnato nel percorso formativo, il
Tribunale stima congruo stabilire il contributo del genitore non convivente al suo mantenimento in € 150,00, avuto riguardo al principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento della prole e ai criteri enucleati dall'art. 337 ter co. 4 c.c. in relazione all'età del figlio e alle verosimili sue esigenze di mantenimento.
5.3.- La decorrenza delle suddette modifiche, in mancanza di istanza proposta a norma dell'art. 473 bis.23 c.p.c., deve essere fissata nella prima mensilità successiva alla data in cui la causa è transitata nella fase decisoria, con conferma di quanto disposto in via temporanea e urgente nel corso del giudizio.
5.4.- Le spese straordinarie inerenti alla prole devono essere ripartite tra i genitori in pari misura. Esse saranno regolamentate secondo termini e modalità di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
5.5.- La convivenza tra la parte attrice e il figlio Persona_3 comporta che il godimento della casa familiare debba restare assegnato alla prima nell'interesse della prole.
6.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
6.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 98,00
(contributo unificato) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 125,00.
6.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di
7 R.G. 7764/2023
diritto trattate (dimidiazione della fase di studio e della fase introduttiva, nessuna istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 7764/2023 R.G. introdotto con ricorso del 16/11/2023 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra Controparte_1 questione, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Ugento in data
07/09/1992 tra (Ugento, 04/07/1970) e Parte_1
(Taviano, 05/09/1965) trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 1992;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, al Comune di Ugento per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1 luglio 2025, l'obbligo di versare a favore di , la Parte_1 somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (di cui € 100,00 per , € 100,00 per ed € 150,00 per Per_1 Per_2
). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base Persona_3 degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
4) CONFERMA che le spese straordinarie per la prole siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
5) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare a Parte_1 nell'interesse della prole;
6) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla parte convenuta;
8 R.G. 7764/2023
7) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
, di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 1.825,00 (di Pt_1 cui € 125,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE GR NZ ON
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- NZ ON Presidente
- AN Fiorella Componente
- HE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio iscritto al n. 7764/2023
R.G. e pendente tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Massimo Fasano,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
ER BR,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7764/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto con la parte convenuta matrimonio in data 07/09/1992 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ugento al n. 3, parte I, anno 1992). Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(19/02/1996), (15/02/1999) e (27/10/2005). Per_2 Persona_3
Ha dedotto che con sentenza non definitiva n. 151/2023 pubblicata in data 20/01/2023 il Tribunale di Lecce ha pronunciato la separazione tra i coniugi, previa comparizione innanzi al Presidente in data 21/12/2021.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha allegato che la convivenza con la controparte è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti da costei nei confronti propri e della prole
(maltrattamenti, lesioni, percosse, minacce, offese e violenze sessuali), comportamenti per i quali la controparte è stata condannata in sede penale alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.
Ha riferito di aver proposto giudizio volto allo scioglimento del matrimonio nonostante la pendenza del giudizio di separazione per la decisione sull'addebito della separazione stessa alla controparte e sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In tale prospettiva, ha esposto di aver domandato: i) l'affidamento esclusivo di
, con collocamento presso di sé; ii) l'assegnazione a sé della Persona_3 casa familiare;
iii) un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli pari ad almeno € 200,00 per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha riferito, infine, che nel giudizio di separazione la Presidente delegata, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha in via temporanea e urgente affidato il minore in via esclusiva a sé, assegnandole la casa familiare e onerando il genitore convenuto di contribuire al mantenimento dei figli.
Ha concluso domandando la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione e declaratoria (ricorso depositato il 16/11/2023).
2 R.G. 7764/2023
1.2.- Con il decreto di fissazione dell'udienza, la Presidente di Sezione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha negato di aver posto in essere le condotte addebitategli, sostenendo che si tratti di false accuse mosse dalla coniuge soltanto per opportunismo. Ha prodotto la sentenza di condanna subita in sede penale, evidenziando di averla impugnata in grado di appello.
Ha riferito di essere costretto a vivere a casa della propria madre, nonostante sia proprietario della casa familiare. Ha allegato che la figlia avrebbe avviato una accademia musicale con il proprio compagno e Per_1 che il figlio svolgerebbe attività lavorativa, pur continuando a Per_2 studiare per conseguire la laurea magistrale in ingegneria informatica. Ha esposto che gli sarebbe impedito di vedere il figlio minore.
Ha allegato che la coniuge lavora quale insegnante, percepisce regolare stipendio ed è proprietaria di altri immobili.
Ha concluso domandando: a) lo scioglimento del matrimonio;
b)
l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso l'altro genitore e regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) l'assegnazione della casa familiare o, in subordine, un assegno di mantenimento a carico della coniuge pari ad € 250,00 per reperire altro immobile in locazione;
d) il rigetto della domanda di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni;
e) la determinazione del contributo a proprio carico per la prole minorenne in misura che tenga conto della propria situazione economica (comparsa di costituzione depositata il 14/02/2024).
1.4.- Nell'ulteriore difesa ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c., la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni domandando l'assegnazione della casa familiare ed un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento dei figli pari ad € 200,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 R.G. 7764/2023
1.5.- In occasione della prima udienza di comparizione del 18/03/2024, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole, confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione e dando atto del venir meno delle statuizioni personali sull'affidamento e sul collocamento di , frattanto Persona_3 divenuto maggiorenne.
1.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
1.7.- All'udienza del 13/06/2025, le parti, invitate in tal senso, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi. All'esito della discussione orale, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio.
1.8.- Il pubblico non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
o separazione tra i coniugi, giusta sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 151/2023, pubblicata in data 20/01/2023, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente delegata all'udienza del
21/12/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e le condotte di violenza domestica poste in essere dalla parte convenuta (cfr. §4.3) evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
4.- La domanda della parte convenuta di riconoscimento di un assegno divorzile non è meritevole di accoglimento.
4 R.G. 7764/2023
4.1.- Posto, infatti, che la parte non ha dimostrato -e prima ancora neppure allegato- che lo squilibrio tra la propria situazione economico- patrimoniale e quella della coniuge sia l'effetto del sacrificio compiuto in vista delle esigenze familiari, l'assegno potrebbe giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali. Tali esigenze sono ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli, sempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva, cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato richiedente (cfr. Cass.
Sez. 1, ordinanza n. 25618 del 19/09/2025).
4.2.- Il coniuge richiedente non ha dimostrato che l'assenza di mezzi dipenda da cause oggettive indipendenti dalla sua volontà. Come si evince da quanto allegato nella comparsa di costituzione e da quanto dichiarato in udienza, egli ha sempre lavorato (come operaio edile, come giardiniere e come contadino), sebbene spesso in modo precario o irregolare. Ha allegato l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ma l'ha fatto in modo del tutto generico e senza alcuna documentazione a supporto. Costui, pertanto,
è certamente dotato di capacità lavorativa, già messa a frutto in passato e che ben può mettere a frutto anche nel futuro.
4.3.- Inoltre, occorre considerare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita per ragioni attribuibili esclusivamente al comportamento del coniuge richiedente. Costui, come accertato in sede di separazione per l'addebito e in sede penale, ha posto in essere gravi condotte di violenza domestica in danno della parte attrice e della prole e in particolare si è reso colpevole di maltrattamenti in famiglia, offese, percosse, lesioni e violenze sessuali (cfr. sentenza non definitiva di condanna, all. comparsa di risposta del
14/02/2024 e sentenza non definitiva di addebito, all. memoria parte convenuta del 12/06/2025). In tale prospettiva, non è rilevante che entrambe le pronunce siano tuttora sub iudice, atteso che le prove assunte nel processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.c., sono liberamente valutabili
5 R.G. 7764/2023
nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 9957 del 16/04/2025 nonché Sez. 3, ordinanza n. 5947 del
28/02/2023). Tali ragioni devono essere tenute in considerazione nel senso di ritenere che la mancanza di mezzi adeguati sia riconducibile a comportamenti della parte stessa, la quale, pertanto, è responsabile della situazione sperequata in cui è venuta a trovarsi.
4.4.- Infine, è necessario evidenziare che, stando alla prospettazione della parte attrice, in alcun modo contestata dalla parte convenuta, quest'ultima non ha mai contribuito al mantenimento della prole. Ne consegue che la sperequazione ipotizzabile tra i coniugi è stata, e verosimilmente lo sarà nel prossimo futuro, totalmente neutralizzata dagli oneri familiari a carico esclusivo della coniuge economicamente più forte, la quale si è occupata con le sue sole risorse di mantenere ed educare i tre figli in comune, sostenendo anche tutte le maggiori spese legate ai percorsi formativi intrapresi dai medesimi.
4.5.- In definitiva, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
5.- I provvedimenti riguardanti i figli (19/02/1996), Per_1 Per_2
(15/02/1999) e (27/10/2005) devono essere adottati nei Persona_3 termini che seguono.
5.1.- Preliminarmente deve osservarsi che la parte convenuta ha omesso di provare la raggiunta indipendenza economica dei figli maggiori, limitandosi ad allegare che costoro vivono l'una in provincia di Palermo e l'altro a Milano e che entrambi avrebbero intrapreso attività lavorative. In tale prospettiva, la circostanza che i figli già beneficiassero di un contributo al mantenimento in ragione della loro non autosufficienza economica e la circostanza che costoro siano ancora pacificamente occupati in attività di studio universitario, a fronte della mancata dimostrazione di sopravvenienze che abbiano permesso loro di affrancarsi dal contributo genitoriale, comporta che i figli debbano ritenersi ancora non economicamente indipendenti.
Cionondimeno, in occasione dell'udienza di comparizione la parte attrice ha ammesso che sia sia abbiano fatto ingresso nel mondo Per_1 Per_2
6 R.G. 7764/2023
del lavoro, sebbene in modo precario. Tale circostanza giustifica una riduzione del contributo in loro favore, che il Tribunale stima congruo quantificare in € 100,00 per ciascuno di essi.
5.2.- Quanto al figlio , pacificamente non ancora Persona_3 economicamente indipendente poiché impegnato nel percorso formativo, il
Tribunale stima congruo stabilire il contributo del genitore non convivente al suo mantenimento in € 150,00, avuto riguardo al principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento della prole e ai criteri enucleati dall'art. 337 ter co. 4 c.c. in relazione all'età del figlio e alle verosimili sue esigenze di mantenimento.
5.3.- La decorrenza delle suddette modifiche, in mancanza di istanza proposta a norma dell'art. 473 bis.23 c.p.c., deve essere fissata nella prima mensilità successiva alla data in cui la causa è transitata nella fase decisoria, con conferma di quanto disposto in via temporanea e urgente nel corso del giudizio.
5.4.- Le spese straordinarie inerenti alla prole devono essere ripartite tra i genitori in pari misura. Esse saranno regolamentate secondo termini e modalità di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
5.5.- La convivenza tra la parte attrice e il figlio Persona_3 comporta che il godimento della casa familiare debba restare assegnato alla prima nell'interesse della prole.
6.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
6.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 98,00
(contributo unificato) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 125,00.
6.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di
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diritto trattate (dimidiazione della fase di studio e della fase introduttiva, nessuna istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 7764/2023 R.G. introdotto con ricorso del 16/11/2023 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra Controparte_1 questione, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Ugento in data
07/09/1992 tra (Ugento, 04/07/1970) e Parte_1
(Taviano, 05/09/1965) trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 1992;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, al Comune di Ugento per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1 luglio 2025, l'obbligo di versare a favore di , la Parte_1 somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (di cui € 100,00 per , € 100,00 per ed € 150,00 per Per_1 Per_2
). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base Persona_3 degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
4) CONFERMA che le spese straordinarie per la prole siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
5) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare a Parte_1 nell'interesse della prole;
6) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla parte convenuta;
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7) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
, di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 1.825,00 (di Pt_1 cui € 125,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE GR NZ ON
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