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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAOLITTO LIBERATO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10786 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 30/01/2026
1 Fatto e Diritto
1. – L'Istituto neurologico mediterraneo Ricorrente_1 S.p.a. ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento, di cui in epigrafe, emesso dal
Comune di Campobasso per il recupero a tassazione dell'IMU dovuta dalla contribuente per l'anno 2019, ed il relazione al possesso di unità immobiliare censita in catasto al fol. 121, p.lla 355 sub 28.
A fondamento della denunciata illegittimità dell'atto impugnato, illustrata anche con memoria, assume la ricorrente:
- la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
- la ricorrenza di fattispecie di esenzione correlata allo svolgimento di attività non commerciale e, più specificamente, di ricerca scientifica (IRCCS).
Resiste il Comune di Campobasso.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. – Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – La Corte di legittimità, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali - e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta - a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386;
Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass.,
15 novembre 2004, n. 21571).
E si è, altresì, precisato che detto onere di motivazione non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare
2 l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass., 24 agosto
2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n.
14094; v., in tema di IMU, Cass., 20 novembre 2024, n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441), salvo che, nel modello ministeriale di dichiarazione redatto secondo con il d.m. 26 giugno 2014 (dichiarazione cd. IMU/ENC) vi sia stata una indicazione specifica dei requisiti necessari per la fruizione dell'esenzione (Cass., 10 dicembre 2024, n. 31726).
3.1 – Nella fattispecie è del tutto evidente, secondo l'obiettivo tenore comunicativo che è sotteso all'atto impugnato, che la pretesa impositiva risulta obiettivamente individuata e nel possesso di unità immobiliare (come anticipato specificamente identificata) e nell'omesso versamento del tributo che, in relazione a detto presupposto impositivo, era dovuto per l'anno 2019.
Possesso, dunque, e omesso versamento, che pianamente (e indiscutibilmente) delimitano le ragioni della pretesa impositiva, così che null'altro avrebbe dovuto in effetti precisarsi rispetto alle ragioni che identificano il presupposto di imposta ed i criteri di liquidazione del tributo (secondo la rendita catastale rivalutata e l'aliquota applicata).
4. – E', quindi, fondata l'eccezione di decadenza formulata dal Comune di
Campobasso con riferimento all'inadempimento dell'obbligo dichiarativo.
4.1 – In tema di Imu, l'obbligo dichiarativo risulta innanzitutto prescritto secondo il règime ordinario proprio del tributo (v. il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12-ter, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214; d.m. 30 ottobre 2012) e, quindi, è stato esteso dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 6, secondo il cui disposto «1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non
3 commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.».
Quest'ultima disposizione – che costituisce attuazione dell'art. 91-bis, comma
3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27 (v. il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6-ter, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213),
– ha trovato, quindi, applicazione (v., altresì, la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 719) col d.m. 26 giugno 2014 che - nel ribadire che la dichiarazione presentata dagli Enti non commerciali ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta – ha espressamente previsto che «La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014» (termine poi differito al 30 novembre
2014 dal d.m. 23 settembre 2014).
E, ancor prima, questa seconda tipologia di dichiarazione è stata espressamente introdotta dal d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis, conv. in l. n. 124 del 2013.
4.2 – Con riferimento a dette disposizioni, la Corte di legittimità ha ripetutamente rimarcato che il godimento dell'esenzione presuppone l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo che, per un verso, rileva quale adempimento prescritto a pena di decadenza e che, per il restante, è volto a consentire il compiuto, e utile, controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Laddove, allora, il tema dell'emendabilità risulta mal posto a fronte di disposizioni di favore rispetto alle quali la stessa dichiarazione è significativa di una scelta (della volontà) espressa dal contribuente.
Come (anche qui) la Corte di legittimità ha specificamente rilevato, «Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione
4 della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., Sez. T., 28 dicembre 2023, n. 36175; Cass., Sez. VI/T, 13.12.2021
n. 39681, Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2016, n. 389; Cass., Sez. Un., 30 giugno
2016, n. 13378; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2018, n. 610; Cass., Sez.
5^, 24 aprile 2018, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26421; Cass.,
Sez. 5^, 9 maggio 2018, n. 10070; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n.
31052; Cass., Sez. 5", 15 gennaio 2019, n. 711; Cass., Sez. 5^, 18 maggio
2021, n. 13343; ed ancora Cass., Sez. T., 15 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 14 novembre 2021, n. 34266; Cass. Sez. T., 15 dicembre 2017, n.
30172 Cass., Sez. T., 29 marzo 2017 n. 8103).» (così Cass., 9 settembre 2024,
n. 24200; v. altresì, ex plurimis, Cass., 21 dicembre 2024, n. 33752; Cass. 18 ottobre 2023, n. 28931).
5. - Le spese del giudizio vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo ai difformi orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito, ed anche all'interno di questa Corte.
P. Q. M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede: - rigetta il ricorso;
- compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il giudice dott. Liberato Paolitto
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Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAOLITTO LIBERATO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10786 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 30/01/2026
1 Fatto e Diritto
1. – L'Istituto neurologico mediterraneo Ricorrente_1 S.p.a. ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento, di cui in epigrafe, emesso dal
Comune di Campobasso per il recupero a tassazione dell'IMU dovuta dalla contribuente per l'anno 2019, ed il relazione al possesso di unità immobiliare censita in catasto al fol. 121, p.lla 355 sub 28.
A fondamento della denunciata illegittimità dell'atto impugnato, illustrata anche con memoria, assume la ricorrente:
- la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
- la ricorrenza di fattispecie di esenzione correlata allo svolgimento di attività non commerciale e, più specificamente, di ricerca scientifica (IRCCS).
Resiste il Comune di Campobasso.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. – Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – La Corte di legittimità, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali - e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta - a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386;
Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass.,
15 novembre 2004, n. 21571).
E si è, altresì, precisato che detto onere di motivazione non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare
2 l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass., 24 agosto
2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n.
14094; v., in tema di IMU, Cass., 20 novembre 2024, n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441), salvo che, nel modello ministeriale di dichiarazione redatto secondo con il d.m. 26 giugno 2014 (dichiarazione cd. IMU/ENC) vi sia stata una indicazione specifica dei requisiti necessari per la fruizione dell'esenzione (Cass., 10 dicembre 2024, n. 31726).
3.1 – Nella fattispecie è del tutto evidente, secondo l'obiettivo tenore comunicativo che è sotteso all'atto impugnato, che la pretesa impositiva risulta obiettivamente individuata e nel possesso di unità immobiliare (come anticipato specificamente identificata) e nell'omesso versamento del tributo che, in relazione a detto presupposto impositivo, era dovuto per l'anno 2019.
Possesso, dunque, e omesso versamento, che pianamente (e indiscutibilmente) delimitano le ragioni della pretesa impositiva, così che null'altro avrebbe dovuto in effetti precisarsi rispetto alle ragioni che identificano il presupposto di imposta ed i criteri di liquidazione del tributo (secondo la rendita catastale rivalutata e l'aliquota applicata).
4. – E', quindi, fondata l'eccezione di decadenza formulata dal Comune di
Campobasso con riferimento all'inadempimento dell'obbligo dichiarativo.
4.1 – In tema di Imu, l'obbligo dichiarativo risulta innanzitutto prescritto secondo il règime ordinario proprio del tributo (v. il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12-ter, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214; d.m. 30 ottobre 2012) e, quindi, è stato esteso dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 6, secondo il cui disposto «1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non
3 commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.».
Quest'ultima disposizione – che costituisce attuazione dell'art. 91-bis, comma
3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27 (v. il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6-ter, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213),
– ha trovato, quindi, applicazione (v., altresì, la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 719) col d.m. 26 giugno 2014 che - nel ribadire che la dichiarazione presentata dagli Enti non commerciali ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta – ha espressamente previsto che «La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014» (termine poi differito al 30 novembre
2014 dal d.m. 23 settembre 2014).
E, ancor prima, questa seconda tipologia di dichiarazione è stata espressamente introdotta dal d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis, conv. in l. n. 124 del 2013.
4.2 – Con riferimento a dette disposizioni, la Corte di legittimità ha ripetutamente rimarcato che il godimento dell'esenzione presuppone l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo che, per un verso, rileva quale adempimento prescritto a pena di decadenza e che, per il restante, è volto a consentire il compiuto, e utile, controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Laddove, allora, il tema dell'emendabilità risulta mal posto a fronte di disposizioni di favore rispetto alle quali la stessa dichiarazione è significativa di una scelta (della volontà) espressa dal contribuente.
Come (anche qui) la Corte di legittimità ha specificamente rilevato, «Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione
4 della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., Sez. T., 28 dicembre 2023, n. 36175; Cass., Sez. VI/T, 13.12.2021
n. 39681, Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2016, n. 389; Cass., Sez. Un., 30 giugno
2016, n. 13378; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2018, n. 610; Cass., Sez.
5^, 24 aprile 2018, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26421; Cass.,
Sez. 5^, 9 maggio 2018, n. 10070; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n.
31052; Cass., Sez. 5", 15 gennaio 2019, n. 711; Cass., Sez. 5^, 18 maggio
2021, n. 13343; ed ancora Cass., Sez. T., 15 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 14 novembre 2021, n. 34266; Cass. Sez. T., 15 dicembre 2017, n.
30172 Cass., Sez. T., 29 marzo 2017 n. 8103).» (così Cass., 9 settembre 2024,
n. 24200; v. altresì, ex plurimis, Cass., 21 dicembre 2024, n. 33752; Cass. 18 ottobre 2023, n. 28931).
5. - Le spese del giudizio vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo ai difformi orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito, ed anche all'interno di questa Corte.
P. Q. M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede: - rigetta il ricorso;
- compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il giudice dott. Liberato Paolitto
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