Articolo 12 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 gennaio 1985
Art. 12.
All' articolo 38, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 , dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"c) l'indennita' prevista dal precedente articolo 37, lettera c)".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
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