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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5212/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to DI GENOVA ALESSANDRO e dall'avv. Parte_1
CI LE
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO . CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/04/2025 parte ricorrente in epigrafe impugnava la comunicazione di indebito n. CP_ 007229169 Cat. INVCIV con cui l informava che la pensione di invalidità era stata ricalcolata dal 1gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. (…) 2Pertanto, da CP_ gennaio 2022 a dicembre 2022 sulla prestazione n. 044-510007229169 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
1.170,29.”
Parte ricorrente esponeva che nel periodo in oggetto i redditi goduti erano inferiori ai limiti previsti e chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese. CP_ Costituitosi in giudizio l esponeva di aver accolto in autotutela le doglianze della ricorrente e ricalcolato la somma escludendo l'indebito, chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale. Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che la prestazione in godimento è stata ricalcolata escludendo l'indebito contestato.
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto all'annullamento in sede di autotutela riconoscendo fondate le doglianze attoree;
ciò tuttavia solo dopo la notifica del ricorso e sulla base di circostanze che dovevano essergli note sin dall'inizio
Le spese giudiziali vanno quindi poste a carico dell'istituto, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. MA
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: CP_ dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 900,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 1.12.2025 Il Giudice
MA Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5212/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to DI GENOVA ALESSANDRO e dall'avv. Parte_1
CI LE
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO . CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/04/2025 parte ricorrente in epigrafe impugnava la comunicazione di indebito n. CP_ 007229169 Cat. INVCIV con cui l informava che la pensione di invalidità era stata ricalcolata dal 1gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. (…) 2Pertanto, da CP_ gennaio 2022 a dicembre 2022 sulla prestazione n. 044-510007229169 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
1.170,29.”
Parte ricorrente esponeva che nel periodo in oggetto i redditi goduti erano inferiori ai limiti previsti e chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese. CP_ Costituitosi in giudizio l esponeva di aver accolto in autotutela le doglianze della ricorrente e ricalcolato la somma escludendo l'indebito, chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale. Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che la prestazione in godimento è stata ricalcolata escludendo l'indebito contestato.
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto all'annullamento in sede di autotutela riconoscendo fondate le doglianze attoree;
ciò tuttavia solo dopo la notifica del ricorso e sulla base di circostanze che dovevano essergli note sin dall'inizio
Le spese giudiziali vanno quindi poste a carico dell'istituto, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. MA
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: CP_ dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 900,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 1.12.2025 Il Giudice
MA Pezzullo