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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.8.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], entrambi con gli Avvocati Parte_2 C.F._2
RA OS IL e TO CE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza (MB), Via
Mentana, 29;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, potendo stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ma si impegnano a comunicare eventuali cambi di indirizzo.
2) Il sig. si impegna a trasferirsi in nuova, autonoma, abitazione entro il 31.12.2025. Entro detta data, Pt_1 egli dovrà asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali e quant'altro preventivamente concordato con la moglie.
3) I coniugi si impegnano ad attribuire, entro il 31.12.2025 (avanti il notaio dr. di Brugherio) ai figli Per_1
e in proprietà totale ed esclusiva, rispettivamente del 50% ciascuno, la casa coniugale CP_1 Controparte_2 di Brugherio, via Torazza n. 150, ivi compresi tutti i mobili, arredi e suppellettili, riservando tuttavia l'usufrutto vitalizio in favore della attuale comproprietaria con la specifica limitazione di cui Parte_2 al punto che segue.
4) i coniugi concordano che la facoltà della sig.ra di locare a terzi la casa coniugale è alternativa Parte_2
a quella di USO personale della stessa. Inoltre, per tutto il tempo in cui la Signora farà USO personale Pt_2 della casa coniugale, la facoltà della stessa di ospitarvi persone è limitata ad un periodo massimo di giorni dieci l'anno. Ogni inadempienza dell'intera clausola del presente punto 4 esporrà la sig.ra a Pt_2 corrispondere al sig. per ogni mese o frazione di mese, l'importo di euro 1.000,00. Pt_1
5) Dal momento del perfezionamento della cessione della casa coniugale in favore dei figli, la sig.ra si Pt_2 farà carico di tutte le spese ed utenze inerenti possesso e, o uso della stessa.
6) Fino al momento in cui la casa coniugale sita in Brugherio, via Torazza n. 150 non sarà attribuita in proprietà esclusiva ai figli e ambedue i coniugi potranno, rispettandosi CP_1 Controparte_2 reciprocamente, fruirne liberamente, anche contemporaneamente.
7) 1 Signori e dichiarano di essere allo stato completamente autonomi economicamente, Pt_1 Pt_2 segnatamente di godere di reddito stabile e sufficiente per una esistenza libera e dignitosa come in costanza di matrimonio;
nessuno di essi, quindi, chiede all'altro contributo di mantenimento.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che l'autovettura MAHINDRA XUV500, targata FE488TH, intestata a ed in uso al medesimo, è di sua esclusiva proprietà e tale resterà Parte_1
9) Le parti si danno reciprocamente atto che la l'autovettura OPEL CORSA, targata EK451MD, intestata a ed in uso alla medesima, è di sua esclusiva proprietà e tale resterà Parte_2
10) i coniugi hanno già regolato i propri rapporti in ordine alle giacenze sul conto corrente cointestato n.
1000/00003393 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo SpA.
11) i coniugi si danno fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.5.1998 a Parte_1 Parte_2
Vimodrone;
- Dall'unione sono nati in data 1.10.2001 e in data 10.3.2004. CP_1 CP_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 5.8.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vimodrone in data 3.5.1998 (Atto n. 8, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL ON
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.8.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], entrambi con gli Avvocati Parte_2 C.F._2
RA OS IL e TO CE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza (MB), Via
Mentana, 29;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, potendo stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ma si impegnano a comunicare eventuali cambi di indirizzo.
2) Il sig. si impegna a trasferirsi in nuova, autonoma, abitazione entro il 31.12.2025. Entro detta data, Pt_1 egli dovrà asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali e quant'altro preventivamente concordato con la moglie.
3) I coniugi si impegnano ad attribuire, entro il 31.12.2025 (avanti il notaio dr. di Brugherio) ai figli Per_1
e in proprietà totale ed esclusiva, rispettivamente del 50% ciascuno, la casa coniugale CP_1 Controparte_2 di Brugherio, via Torazza n. 150, ivi compresi tutti i mobili, arredi e suppellettili, riservando tuttavia l'usufrutto vitalizio in favore della attuale comproprietaria con la specifica limitazione di cui Parte_2 al punto che segue.
4) i coniugi concordano che la facoltà della sig.ra di locare a terzi la casa coniugale è alternativa Parte_2
a quella di USO personale della stessa. Inoltre, per tutto il tempo in cui la Signora farà USO personale Pt_2 della casa coniugale, la facoltà della stessa di ospitarvi persone è limitata ad un periodo massimo di giorni dieci l'anno. Ogni inadempienza dell'intera clausola del presente punto 4 esporrà la sig.ra a Pt_2 corrispondere al sig. per ogni mese o frazione di mese, l'importo di euro 1.000,00. Pt_1
5) Dal momento del perfezionamento della cessione della casa coniugale in favore dei figli, la sig.ra si Pt_2 farà carico di tutte le spese ed utenze inerenti possesso e, o uso della stessa.
6) Fino al momento in cui la casa coniugale sita in Brugherio, via Torazza n. 150 non sarà attribuita in proprietà esclusiva ai figli e ambedue i coniugi potranno, rispettandosi CP_1 Controparte_2 reciprocamente, fruirne liberamente, anche contemporaneamente.
7) 1 Signori e dichiarano di essere allo stato completamente autonomi economicamente, Pt_1 Pt_2 segnatamente di godere di reddito stabile e sufficiente per una esistenza libera e dignitosa come in costanza di matrimonio;
nessuno di essi, quindi, chiede all'altro contributo di mantenimento.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che l'autovettura MAHINDRA XUV500, targata FE488TH, intestata a ed in uso al medesimo, è di sua esclusiva proprietà e tale resterà Parte_1
9) Le parti si danno reciprocamente atto che la l'autovettura OPEL CORSA, targata EK451MD, intestata a ed in uso alla medesima, è di sua esclusiva proprietà e tale resterà Parte_2
10) i coniugi hanno già regolato i propri rapporti in ordine alle giacenze sul conto corrente cointestato n.
1000/00003393 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo SpA.
11) i coniugi si danno fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 3.5.1998 a Parte_1 Parte_2
Vimodrone;
- Dall'unione sono nati in data 1.10.2001 e in data 10.3.2004. CP_1 CP_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
29.9.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 5.8.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vimodrone in data 3.5.1998 (Atto n. 8, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL ON
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