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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16431 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 11.11.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Russo, dell'avv. Marco Colorito e Parte_1 dell'avv. Francesco Paolantonio
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. Francesco De Controparte_1
Angelis
CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Laura Carbone CP_2
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 Controparte_3 [...]
, prospettando che: CP_4
- in data 10.09.2024 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249086693190000 di complessivi euro 10.274,01 nella quale venivano riportate varie cartelle, recanti crediti di
[...]
per sanzioni amministrative relative a contravvenzioni stradali ex lege n. 689/1981 (ad CP_2 eccezione della cartella n. 09722011020214852903000, emessa a titolo di imposta comunale per l'anno 2004, 2005 e 2006, non oggetto di impugnazione nella presente sede);
- l'intimazione era tuttavia nulla e/o inefficace, non essendo stata preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, e visto che le pretese erano ormai prescritte.
1 Costituitesi le convenute, e sollevata da eccezione di incompetenza del Tribunale, la CP_2 causa è stata rimessa alla fase decisoria.
2. La sig.ra ricevuta in data 10.9.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
09720249086693190000 per euro 10.274,01, ha proposto opposizione (e ciò con riferimento esclusivo alle cartelle di pagamento, in essa portate, relative a sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada), qualificando la domanda ex art. 615 cpc, e deducendo:
a) la nullità dell'intimazione di pagamento, per omessa notifica delle cartelle esattoriali;
b) la prescrizione delle pretese creditorie, fondate su sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Orbene, deve premettersi che (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/07/2006, n.16997) “In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l.
n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio
è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora”.
Ciò posto, con la prima doglianza la parte argomenta la nullità dell'intimazione di pagamento, per non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento, così argomentando l'irregolarità del procedimento di esecuzione esattoriale per omessa notifica dell'atto presupposto. Con tale contestazione la parte si duole del quomodo della procedura esecutiva, sicché la questione è ascrivibile al disposto di cui all'art. 617 cpc (azioni di competenza del tribunale), azione da proporre nel termine decadenziale di 20 gg, non rispettato nel caso di specie (a fronte della notifica
2 dell'intimazione di pagamento eseguita in data 10.09.2024, la citazione risulta notificata solo in data
3.1.2025).
Quanto alla seconda doglianza, la parte assume che le pretese creditorie (fondate su sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada, cfr. vv.a.v. indicati da nelle sue CP_2 difese) siano prescritte.
L'azione è qualificabile come opposizione pre-esecutiva, ex art. 615 cpc, sicché la competenza va individuata, secondo gli ordinari criteri, nel giudice individuato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del tiolo. Avendo la presente opposizione ad oggetto crediti derivanti da v.a.v., è quindi funzionalmente competente il Giudice di Pace ex art. 7 D. Lgs n.
150/2011 (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/05/2022, n.14304 e Cassazione civile sez. VI,
17/12/2021, n.40561).
3. Le spese seguono la soccombenza, anche processuale, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione per la parte da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 cpc;
2) dichiara l'incompetenza per materia del tribunale quanto all'opposizione per la parte da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 cpc, per essere competente il Giudice di Pace di CP_2
3) concede termine di 3 mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace;
4) condanna al rimborso delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
e della , che liquida, per ciascuno CP_2 Controparte_1 dei convenuti, in 2.540,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 20.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 11.11.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Russo, dell'avv. Marco Colorito e Parte_1 dell'avv. Francesco Paolantonio
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. Francesco De Controparte_1
Angelis
CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Laura Carbone CP_2
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 Controparte_3 [...]
, prospettando che: CP_4
- in data 10.09.2024 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720249086693190000 di complessivi euro 10.274,01 nella quale venivano riportate varie cartelle, recanti crediti di
[...]
per sanzioni amministrative relative a contravvenzioni stradali ex lege n. 689/1981 (ad CP_2 eccezione della cartella n. 09722011020214852903000, emessa a titolo di imposta comunale per l'anno 2004, 2005 e 2006, non oggetto di impugnazione nella presente sede);
- l'intimazione era tuttavia nulla e/o inefficace, non essendo stata preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali, e visto che le pretese erano ormai prescritte.
1 Costituitesi le convenute, e sollevata da eccezione di incompetenza del Tribunale, la CP_2 causa è stata rimessa alla fase decisoria.
2. La sig.ra ricevuta in data 10.9.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
09720249086693190000 per euro 10.274,01, ha proposto opposizione (e ciò con riferimento esclusivo alle cartelle di pagamento, in essa portate, relative a sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada), qualificando la domanda ex art. 615 cpc, e deducendo:
a) la nullità dell'intimazione di pagamento, per omessa notifica delle cartelle esattoriali;
b) la prescrizione delle pretese creditorie, fondate su sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Orbene, deve premettersi che (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/07/2006, n.16997) “In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l.
n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio
è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora”.
Ciò posto, con la prima doglianza la parte argomenta la nullità dell'intimazione di pagamento, per non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento, così argomentando l'irregolarità del procedimento di esecuzione esattoriale per omessa notifica dell'atto presupposto. Con tale contestazione la parte si duole del quomodo della procedura esecutiva, sicché la questione è ascrivibile al disposto di cui all'art. 617 cpc (azioni di competenza del tribunale), azione da proporre nel termine decadenziale di 20 gg, non rispettato nel caso di specie (a fronte della notifica
2 dell'intimazione di pagamento eseguita in data 10.09.2024, la citazione risulta notificata solo in data
3.1.2025).
Quanto alla seconda doglianza, la parte assume che le pretese creditorie (fondate su sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada, cfr. vv.a.v. indicati da nelle sue CP_2 difese) siano prescritte.
L'azione è qualificabile come opposizione pre-esecutiva, ex art. 615 cpc, sicché la competenza va individuata, secondo gli ordinari criteri, nel giudice individuato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del tiolo. Avendo la presente opposizione ad oggetto crediti derivanti da v.a.v., è quindi funzionalmente competente il Giudice di Pace ex art. 7 D. Lgs n.
150/2011 (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/05/2022, n.14304 e Cassazione civile sez. VI,
17/12/2021, n.40561).
3. Le spese seguono la soccombenza, anche processuale, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione per la parte da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 cpc;
2) dichiara l'incompetenza per materia del tribunale quanto all'opposizione per la parte da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 cpc, per essere competente il Giudice di Pace di CP_2
3) concede termine di 3 mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace;
4) condanna al rimborso delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
e della , che liquida, per ciascuno CP_2 Controparte_1 dei convenuti, in 2.540,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 20.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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